Page 46 - Quaderno 2017-11
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Come è facile desumere nell’analisi della disciplina sui trasferimenti, ed in particolare di

            quello per incompatibilità ambientale, assume un ruolo tutt’altro che marginale il concetto di
            discrezionalità amministrativa. Prescindendo dalla definizione che dello stesso si è soliti fornire,

            nella nostra trattazione è molto importante la stretta  connessione sussistente tra  la

            discrezionalità e il controllo compiuto dal giudice amministrativo.

                  In passato asserire che l’amministrazione godeva di discrezionalità nelle proprie  scelte
            equivaleva a riconoscere una forte libertà nella determinazione delle stesse. Il  tutto  grazie al

            rimando al  principio  di separazione dei  poteri. In Italia,  tuttavia, si  ricorse  ben presto alla

            sottoposizione dell’iter logico, sotteso alla decisione dell’Amministrazione, a regole logiche o di

            comune esperienza come la parità nel trattamento, la completezza dell’istruttoria o, ancora, la
            logicità dell’intero procedimento . La ratio di tale decisione era dettata fondamentalmente dalla
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            necessità di assicurare pienezza all’istituto dell’eccesso di potere.

                  In questo contesto non può che essere considerata anche la distinzione sussistente tra il
            giudizio di merito e quello di legittimità, per la quale il primo comporta alcune valutazioni più

            stringenti rispetto all’osservanza della semplice applicazione delle norme giuridiche richiesta al

            secondo. Nel diritto amministrativo tale linea di demarcazione assume dei contorni sfumati ed il

            giudizio di merito sembra coincidere con l’area di discrezionalità dell’amministrazione

            sindacabile dal giudice .
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                  La discrezionalità amministrativa finisce, pertanto, per porsi in una situazione intermedia

            tra libertà e vincolo, dovendo perseguire l’interesse pubblico richiesto dalla legge.

                  Uno dei problemi più importanti da risolvere, in questo contesto, è quello legato al ruolo
            che il giudice amministrativo  deve  assumere. Le teorie che si contrappongono  sono

            fondamentalmente due, l’una opposta all’altra. Ripercorrendo le tappe logiche sviluppate  dal

            Castiello  evidenzieremo come parte della dottrina  individua nell’emanazione della L. 331 del
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            2000, costituente il servizio militare professionale, e nel rispetto degli artt. 11 e 52 della

            Costituzione la ragione per la quale il giudice amministrativo non può sindacare sul corretto
            esercizio del potere discrezionale in capo all’amministrazione della Difesa. Il giudice sarebbe,

            infatti, chiamato a valutare insieme allo status proprio del militare anche le condizioni di urgenza

            ed operatività della Forza Armata, con lo scopo di rendere operativo l’obbligo di motivazione
            dell’atto e pretendere il rispetto delle garanzie partecipative.



            24   S. CASSESE, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Quarta edizione, Milano, Giuffrè, 2012, p. 265- 266.
            25   S. CASSESE, ibidem.
            26   F. CASTIELLO, Diritto amministrativo militare, Laurus Robuffo, gennaio 2011, p. 78 ss.
            27   POLI, Trasferimento, in L’ORDINAMENTO MILITARE, a cura di POLI, TENORE, p. 442 ss.

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