Page 41 - Quaderno 2017-11
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Parte della dottrina, restia a riconoscere la qualificazione di atto amministrativo nei

            confronti dell’ordine, riconduce quest’ultimo ai provvedimenti amministrativi, atti ampiamente
            discrezionali e idonei ad incidere sulle posizioni giuridiche dei destinatari in modo autoritativo e

            costitutivo. Questo approfondimento compiuto dalla dottrina ha portato a distinguere tra ordini

            esterni, con valenza all’infuori dell’Amministrazione, ed interni, di natura organizzatoria. I primi

            sarebbero espressione di una potestà di supremazia generale, finalizzata al perseguimento dei
            fini istituzionali e quindi prevalente rispetto all’interesse, comunque  meritevole di tutela, dei

            destinatari. I secondi sono invece il frutto di una potestà di supremazia speciale i cui destinatari,

            in ragione del loro status, sono tenuti a compiere le attività di propria competenza.

                  Gli ordini interni hanno il compito di regolare le modalità dell’azione  esecutiva senza,
            però, incidere sulla sfera giuridica dei singoli, destinatari di una serie di responsabilità relative

            alle loro competenze, che fanno parte di un progetto produttivo unitario.

                  Le responsabilità che  sono, comunque, proprie del subordinato  nell’esecuzione del
            proprio compito (responsabilità amministrative, risarcitorie, penali e disciplinari) testimoniano

            come il rapporto gerarchico non riduca il sottoposto a mero esecutore di ordini ma palesano

            una spiccata professionalità del militare, autore di una obbedienza cosciente alle disposizioni

            impartitegli. Sulla base di queste considerazioni appare legittimo ritenere che l’ordine interno sia

            riconducibile agli atti amministrativi e non ai provvedimenti. I primi sono, infatti, autoritativi
            ma non presentano la discrezionalità che è propria dei secondi, consistente nella possibilità di

            scegliere il contenuto, la modalità e i tempi del provvedimento con l’obbligo di motivare la

            decisione cui si è giunti.
                  L’impostazione assunta dalla dottrina genera delle perplessità con riguardo all’art. 3 della

            L. 241 del 1990 (infra 3.1.1.2): l’ordinamento non ha recepito la distinzione tra ordini interni ed

            esterni  e  l’obbligo  di  motivazione presente  nella  Legge  sui provvedimenti  amministrativi

            sembrerebbe, pertanto, applicabile a tutti gli ordini, senza alcuna distinzione. Ciò non si sposa
            con la considerazione  che  appare inaccoglibile la prospettiva di una motivazione dell’ordine

            militare  poiché questo è un  atto interno nell’ambito di un rapporto gerarchico, (…) mero atto

            amministrativo per la cui validità non è necessaria la motivazione .
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           3.1.1  I principi cardine dell’Istituto








            8  Lo TORTO A., La condizione militare nell’ordinamento delle Forze Armate, Giuffrè Editore, 2010, pag. 53.

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