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Parte della dottrina, restia a riconoscere la qualificazione di atto amministrativo nei
confronti dell’ordine, riconduce quest’ultimo ai provvedimenti amministrativi, atti ampiamente
discrezionali e idonei ad incidere sulle posizioni giuridiche dei destinatari in modo autoritativo e
costitutivo. Questo approfondimento compiuto dalla dottrina ha portato a distinguere tra ordini
esterni, con valenza all’infuori dell’Amministrazione, ed interni, di natura organizzatoria. I primi
sarebbero espressione di una potestà di supremazia generale, finalizzata al perseguimento dei
fini istituzionali e quindi prevalente rispetto all’interesse, comunque meritevole di tutela, dei
destinatari. I secondi sono invece il frutto di una potestà di supremazia speciale i cui destinatari,
in ragione del loro status, sono tenuti a compiere le attività di propria competenza.
Gli ordini interni hanno il compito di regolare le modalità dell’azione esecutiva senza,
però, incidere sulla sfera giuridica dei singoli, destinatari di una serie di responsabilità relative
alle loro competenze, che fanno parte di un progetto produttivo unitario.
Le responsabilità che sono, comunque, proprie del subordinato nell’esecuzione del
proprio compito (responsabilità amministrative, risarcitorie, penali e disciplinari) testimoniano
come il rapporto gerarchico non riduca il sottoposto a mero esecutore di ordini ma palesano
una spiccata professionalità del militare, autore di una obbedienza cosciente alle disposizioni
impartitegli. Sulla base di queste considerazioni appare legittimo ritenere che l’ordine interno sia
riconducibile agli atti amministrativi e non ai provvedimenti. I primi sono, infatti, autoritativi
ma non presentano la discrezionalità che è propria dei secondi, consistente nella possibilità di
scegliere il contenuto, la modalità e i tempi del provvedimento con l’obbligo di motivare la
decisione cui si è giunti.
L’impostazione assunta dalla dottrina genera delle perplessità con riguardo all’art. 3 della
L. 241 del 1990 (infra 3.1.1.2): l’ordinamento non ha recepito la distinzione tra ordini interni ed
esterni e l’obbligo di motivazione presente nella Legge sui provvedimenti amministrativi
sembrerebbe, pertanto, applicabile a tutti gli ordini, senza alcuna distinzione. Ciò non si sposa
con la considerazione che appare inaccoglibile la prospettiva di una motivazione dell’ordine
militare poiché questo è un atto interno nell’ambito di un rapporto gerarchico, (…) mero atto
amministrativo per la cui validità non è necessaria la motivazione .
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3.1.1 I principi cardine dell’Istituto
8 Lo TORTO A., La condizione militare nell’ordinamento delle Forze Armate, Giuffrè Editore, 2010, pag. 53.
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