Page 40 - Quaderno 2017-11
P. 40
L’ordine, pertanto, risulta vincolato al concetto di gerarchia poiché questa “comprende un
potere fondamentale che consiste nel dare ordini all’inferiore (…)”. Si può dunque affermare che “laddove
questo potere manchi non si può assolutamente parlare di gerarchia ”.
3
L’art. 1349 C.O.M. delinea i contenuti tipici di questo atto affermando che lo stesso deve
4
“attenere alla disciplina” e “riguardare le modalità di svolgimento del servizio”, nonché “non eccedere i
compiti di istituto”. Il secondo comma dell’articolo fornisce al militare subordinato la possibilità di
non eseguire un ordine che sia “manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato” o che sia
“manifestamente reato”; il comma terzo, prevede che “agli ordini militari non si applicano i capi I, III e
IV della legge 7 agosto 1990, n. 241”. Se la definizione di ordine militare risulta abbastanza chiara
non può dirsi lo stesso in riferimento all’ordine amministrativo e ciò determina,
conseguentemente, difficoltà nell’esatta collocazione giuridica del primo.
Sul tema non è presente una norma giuridica che definisca concettualmente l’ordine
amministrativo e la dottrina ha elaborato una distinzione tra provvedimenti amministrativi,
aventi efficacia esterna all’Amministrazione, e atti amministrativi, con efficacia limitata
all’interno dell’Amministrazione stessa. L’ordine amministrativo, inoltre, tende ad essere
ricompreso nella categoria dei comandi ad imperatività indiretta, quelli cioè in cui è necessaria la
volontà del soggetto passivo per perfezionare l’atto . Nel quadro appena delineato l’ordine
5
gerarchico assume le caratteristiche di un atto amministrativo distinto dai provvedimenti per i
quali è prevista una disciplina procedurale e sostanziale.
La sua esecuzione deve essere pronta, ovvero tempestiva e immediata, leale, con
consapevolezza del proprio ruolo, e rispettosa della gerarchia. L’emanazione di un ordine non
sembra essere pienamente discrezionale, poiché quando sussistono determinate condizioni nel
processo produttivo o nell’assolvimento di un servizio l’organo competente deve adottare
l’atto . Essendo un atto tipico per l’assolvimento delle responsabilità di comando, l’ordine, nonostante sia
6
in astratto idoneo a condizionare l’operato dei militari, non incide direttamente nella sfera
giuridica del destinatario. A quest’ultimo, in particolare, è preclusa la valutazione sul merito
poiché questo atto trae la sua giustificazione nella concatenazione logica dell’intera pianificazione .
7
Si può pertanto affermare che l’ordine militare essendo conforme a legge, vincolante nei
confronti dei destinatari ma non incidente nella loro sfera di interesse e, purché non sia
manifestamente reato, rientra nella definizione di atto amministrativo.
3 VITTA, DIRITTO AMM., vol. I, pag. 157.
4 D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
5 GALATERIA L., Teoria giuridica degli ordini amministrativi, Milano, Giuffrè Editore, 1950, pag. 67.
6 LO TORTO A., La condizione militare nell’ordinamento delle Forze Armate, Giuffrè Editore, 2010, pag. 48.
7 LO TORTO A., ibidem.
38

