Page 40 - Quaderno 2017-11
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L’ordine, pertanto, risulta vincolato al concetto di gerarchia poiché questa “comprende un

            potere fondamentale che consiste nel dare ordini all’inferiore (…)”. Si può dunque affermare che “laddove
            questo potere manchi non si può assolutamente parlare di gerarchia ”.
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                  L’art. 1349 C.O.M.  delinea i contenuti tipici di questo atto affermando che lo stesso deve
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            “attenere alla disciplina”  e  “riguardare le modalità  di svolgimento del servizio”,  nonché  “non eccedere i

            compiti di istituto”. Il secondo comma dell’articolo fornisce al militare subordinato la possibilità di
            non eseguire un ordine che  sia  “manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato”  o che sia

            “manifestamente reato”; il comma terzo, prevede che “agli ordini militari non si applicano i capi I, III e

            IV della legge 7 agosto 1990, n. 241”. Se la definizione di ordine militare risulta abbastanza chiara

            non può dirsi lo  stesso in riferimento  all’ordine amministrativo e ciò determina,
            conseguentemente, difficoltà nell’esatta collocazione giuridica del primo.

                  Sul  tema  non  è  presente  una  norma  giuridica  che  definisca  concettualmente  l’ordine

            amministrativo e la dottrina ha elaborato una distinzione  tra  provvedimenti amministrativi,
            aventi efficacia esterna all’Amministrazione, e atti amministrativi, con efficacia limitata

            all’interno dell’Amministrazione stessa. L’ordine amministrativo, inoltre, tende ad essere

            ricompreso nella categoria dei comandi ad imperatività indiretta, quelli cioè in cui è necessaria la

            volontà del soggetto passivo per perfezionare l’atto .  Nel quadro appena delineato l’ordine
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            gerarchico assume le caratteristiche di un atto amministrativo distinto dai provvedimenti per i
            quali è prevista una disciplina procedurale e sostanziale.

                  La sua esecuzione deve essere  pronta, ovvero tempestiva e  immediata,  leale, con

            consapevolezza del proprio ruolo, e  rispettosa  della gerarchia. L’emanazione di un ordine non
            sembra essere pienamente discrezionale, poiché quando sussistono determinate condizioni nel

            processo produttivo o  nell’assolvimento di un servizio l’organo competente deve adottare

            l’atto . Essendo un atto tipico per l’assolvimento delle responsabilità di comando, l’ordine, nonostante sia
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            in astratto idoneo a condizionare l’operato dei militari, non incide direttamente nella sfera

            giuridica del destinatario. A quest’ultimo, in particolare, è preclusa la valutazione sul  merito
            poiché questo atto trae la sua giustificazione nella concatenazione logica dell’intera pianificazione .
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                  Si può pertanto affermare che l’ordine militare essendo conforme a legge, vincolante nei

            confronti dei destinatari ma non incidente nella loro sfera di interesse  e, purché non  sia
            manifestamente reato, rientra nella definizione di atto amministrativo.


            3  VITTA, DIRITTO AMM., vol. I, pag. 157.
            4  D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
            5  GALATERIA L., Teoria giuridica degli ordini amministrativi, Milano, Giuffrè Editore, 1950, pag. 67.
            6  LO TORTO A., La condizione militare nell’ordinamento delle Forze Armate, Giuffrè Editore, 2010, pag. 48.
            7  LO TORTO A., ibidem.

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