Page 36 - Quaderno 2017-11
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L’Amministrazione del dipendente provvede, contestualmente, ad inviare copia della
documentazione caratteristica. In seguito alla richiesta nominativa e congiunta del Procuratore
generale presso la Corte d’Appello e del Procuratore della Repubblica interessato,
l’Amministrazione emana il provvedimento di trasferimento.
La movimentazione del personale impiegato presso le Sezioni di polizia giudiziaria
avviene su proposta motivata del Capo Ufficio della Sezione o su iniziativa
dell’Amministrazione previo nulla osta del primo e del Procuratore generale presso la Corte
d’Appello; qualora il trasferimento si rendesse necessario ai fini dello sviluppo della carriera del
soggetto, è necessario il tempestivo preavviso posto in essere dall’Amministrazione nei
confronti del Capo Ufficio e del Procuratore generale presso la Corte d’Appello.
Per poter allontanare, provvisoriamente o definitivamente, o assegnare a nuovi uffici i
dirigenti dei servizi di polizia giudiziaria, le Amministrazioni devono ottenere il nulla osta del
Procuratore generale della Corte d’Appello e del Procuratore della Repubblica competente. Se
la richiesta è dettata dalla necessità della progressione in carriera il consenso non può essere
negato.
2.4.6 I trasferimenti per servizio
I trasferimenti per servizio costituiscono il “perimetro” entro il quale si colloca il
trasferimento per incompatibilità ambientale. I criteri generali dell’istituto sono fissati da un atto
organizzativo interno, qual è il Regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri, agli articoli 395
e 396.
È necessario, infatti, che i Comandi dell’Arma competenti propongano o provvedano ad
ordinare i trasferimenti dettati da esigenze di servizio o da motivi di disciplina o di opportunità.
I Comandanti di Legione, nel disporre i trasferimenti e le destinazioni, devono aver cura
di non turbare il regolare andamento dei servizi, far compiere tempestivamente ai militari i
periodi di comando e di servizio istituzionale previsti dalle norme relative all’avanzamento. È
necessario un avvicendamento del personale nelle sedi disagiate e una proporzionale
ripartizione dei militari ammogliati meno anziani e di quelli di non buoni precedenti disciplinari.
Ulteriore prescrizione riguarda l’assegnazione di sedi gradite ai militari e adatte alle loro
capacità fisiche e alle qualità professionali, facendo compiere ai carabinieri nuovi promossi i
prescritti cicli addestrativi.
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