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Emblematica in tal senso è la tutela della inamovibilità ed imparzialità della magistratura
presente nella stessa Costituzione italiana.
Nell’impossibilità di descrivere in maniera completa tutte le specifiche differenze previste
per le categorie in questione si rimanda alla successiva analisi dell’istituto del trasferimento
compiuta nel testo.
2.4 Breve panoramica sui trasferimenti nell’Arma dei Carabinieri
I trasferimenti nell’ambito delle Forze armate e, dunque, nell’Arma dei Carabinieri
tendono a suddividersi in trasferimenti a domanda e trasferimenti d’autorità. Tale distinzione,
sebbene possa apparire meramente dottrinaria, ha, come vedremo, delle ripercussioni circa le
tutele che vengono disposte nei confronti dei militari. Se da un lato, infatti, risulta pacifico
ricomprendere i trasferimenti disposti su istanza del militare in veri e propri procedimenti
amministrativi tipici non accade lo stesso per il secondo tipo di atti. Con riguardo ai primi,
infatti, l’amministrazione dovrà porre in essere una valutazione circa l’istanza avanzata dal
militare e, nel pieno rispetto dell’art. 97 della Costituzione, compiere delle valutazioni di tipo
comparativo tra l’interesse del richiedente e le esigenze organizzative dell’Istituzione.
I trasferimenti d’autorità, dettati da esigenze di organico e/o di servizio, tendono ad
essere ricompresi nel genus degli ordini militari e ciò determina la loro sottrazione alla disciplina
della legge 241 del 1990 . Tale impostazione, sebbene supportata da una giurisprudenza ormai
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granitica del Consiglio di Stato, ha suscitato delle perplessità ed alcuni giudici di primo grado
hanno affermato la necessità di una sottoposizione dell’atto alla disciplina del procedimento
amministrativo. L’iter professionale del militare appartenente all’Arma dei Carabinieri si
sviluppa a partire dalla prima assegnazione di sede del militare, tenuto conto delle direttive in
materia di ciascuna Forza armata e dell’ordine della graduatoria di merito (art. 927, comma 1
D.Lgs. 66/2010).
Il secondo comma della stessa disposizione ricomprende nei trasferimenti le successive
assegnazioni di sede di servizio. Accanto a questa disposizione si pone l’art. 386 del
Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri il quale tende a qualificare l’atto di
trasferimento del militare quale importante azione di comando nell’ottica in cui una sede gradita
contribuisce a migliorare il rendimento in servizio del militare.
23 Secondo quanto previsto dall’art. 1349 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 che al comma 3 afferma che «Agli
ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241».
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