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Emblematica in tal senso è la tutela della inamovibilità ed imparzialità della magistratura

            presente nella stessa Costituzione italiana.
                  Nell’impossibilità di descrivere in maniera completa tutte le specifiche differenze previste

            per le categorie in questione si rimanda alla successiva analisi dell’istituto del trasferimento

            compiuta nel testo.




            2.4  Breve panoramica sui trasferimenti nell’Arma dei Carabinieri

                  I trasferimenti nell’ambito delle Forze armate e, dunque, nell’Arma dei Carabinieri

            tendono a suddividersi in trasferimenti a domanda e trasferimenti d’autorità. Tale distinzione,
            sebbene possa apparire meramente dottrinaria, ha, come vedremo, delle ripercussioni circa le

            tutele che vengono  disposte nei confronti dei militari. Se da un lato, infatti, risulta  pacifico

            ricomprendere i trasferimenti disposti su istanza del militare in veri e propri procedimenti
            amministrativi tipici  non accade lo  stesso per  il secondo  tipo  di atti.  Con riguardo ai  primi,

            infatti, l’amministrazione dovrà porre in essere una valutazione  circa l’istanza avanzata dal

            militare e, nel pieno rispetto dell’art. 97 della Costituzione, compiere delle valutazioni di tipo

            comparativo tra l’interesse del richiedente e le esigenze organizzative dell’Istituzione.

                  I trasferimenti  d’autorità, dettati da esigenze  di organico e/o di servizio, tendono ad
            essere ricompresi nel genus degli ordini militari e ciò determina la loro sottrazione alla disciplina

            della legge 241 del 1990 . Tale impostazione, sebbene supportata da una giurisprudenza ormai
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            granitica del Consiglio di Stato, ha suscitato delle perplessità ed alcuni giudici di primo grado
            hanno affermato la necessità di una sottoposizione dell’atto alla disciplina del procedimento

            amministrativo.  L’iter professionale del militare appartenente all’Arma dei Carabinieri si

            sviluppa a partire dalla prima assegnazione di sede del militare, tenuto conto delle direttive in

            materia di ciascuna Forza armata e dell’ordine della graduatoria di merito (art. 927, comma 1

            D.Lgs. 66/2010).
                  Il secondo comma della stessa disposizione ricomprende nei trasferimenti le successive

            assegnazioni di  sede  di servizio.  Accanto  a questa disposizione si pone l’art. 386 del

            Regolamento  Generale dell’Arma dei Carabinieri il quale tende a qualificare l’atto di
            trasferimento del militare quale importante azione di comando nell’ottica in cui una sede gradita

            contribuisce a migliorare il rendimento in servizio del militare.



            23   Secondo quanto previsto dall’art. 1349 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 che al comma 3 afferma che «Agli
               ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241».

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