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2.2.1 Il trasferimento per incompatibilità ambientale

                  Il trasferimento può svilupparsi anche a seguito del venir meno del rapporto di fiducia che
            ogni dipendente deve avere nell’ambiente  nel quale opera, determinando per questo,

            un’insanabile  condizione di incompatibilità ambientale .  Tale conflitto  organizzativo può
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            sostanziarsi sia in situazioni di astio  tra colleghi sia  nel deteriorarsi dei rapporti tra  soggetti

            riconducibili alla pubblica amministrazione e cittadini.
                  Questo  peculiare  tipo  di atto era  disciplinato originariamente dall’art. 32 del d.P.R. 10

            gennaio 1957 n.3. In seguito all’abrogazione  di questa disposizione  l’intero istituto è stato

            ricondotto all’art. 2103 del cod. civ. che, come detto, giustifica i trasferimenti attuati per

            esigenze di tipo tecnico, organizzativo e produttivo .
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                  È possibile affermare  che il  trasferimento per incompatibilità ambientale continua ad

            essere presente nell’ordinamento anche dopo la privatizzazione ma con la sostanziale differenza

            che mentre  prima della stessa  era possibile fondare la decisione  sulla lesione del prestigio
            dell’istituzione a causa del comportamento del dipendente, oggi,  tale atto dovrà trovare

            giustificazione in una effettiva fonte di disorganizzazione all’interno dell’unità produttiva .
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                  Altrettanto importante è il riferimento all’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 165 del 2001. Tale

            norma, sostituendo il precedente art. 56 del D.Lgs. 29 del 1993, consente al datore di lavoro di

            modificare unilateralmente l’oggetto della prestazione lavorativa, quindi l’incarico e la posizione
            nella struttura amministrativa, con il rispetto dell’unico limite dell’equivalenza di mansioni  tra
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            quelle precedenti e quelle di successiva assegnazione, così come previste dai contratti collettivi.

                  Si delinea, dunque, una disciplina che fa riferimento all’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 165
            del 2001  per lo  ius variandi  e all’art. 2013 cod. civ. per  quanto riguarda i requisiti formali e

            sostanziali del trasferimento .
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                  L’incompatibilità ambientale non ha il carattere della sanzione disciplinare  e, pertanto,
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            può prescindere da profili soggettivi di colpa.


            14   MARCHEGIANI  Silvano,  MANCINI  Natalia,  Il trasferimento per incompatibilità ambientale nel pubblico impiego
               privatizzato, Azienditalia - Il personale, 2006, 9 (commento alla normativa).
            15   Pret. Roma 1 febbraio 1999 per cui rientra tra le cause connesse all’art. 2103 del cod. civ. anche la tensione
               creatasi tra un impiegato e gli altri colleghi, con i quali il primo è chiamato a  collaborare,  tale da non
               consentire il coordinamento delle rispettive attività.
            16   TENORE Vito (a cura di), Il manuale del pubblico impiego privatizzato, III ed., EPC Editore, 2015 (III ed.), pag. 306.
            17   Cass., sez. lav., 23 novembre 1995, n. 12121 in DIR. LAV., 1996, II, 356 nota di A.M.B.: «“l’equivalenza” può
               essere intesa non solo nel senso di pari valore professionale delle mansioni, considerate nella loro oggettività, ma anche come
               attitudine di quelle nuove ad essere aderenti alla specifica competenza tecnico-professionale del dipendente, salvaguardandone tale
               livello professionale».
            18   MARCHEGIANI  Silvano,  MANCINI  Natalia,  Il trasferimento per incompatibilità ambientale nel pubblico impiego
               privatizzato, Azienditalia - Il personale, 2006, 9 (commento alla normativa).
            19   T.A.R. Lazio, sez. I, 27 settembre 2004, n. 9825.

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