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2.2.1 Il trasferimento per incompatibilità ambientale
Il trasferimento può svilupparsi anche a seguito del venir meno del rapporto di fiducia che
ogni dipendente deve avere nell’ambiente nel quale opera, determinando per questo,
un’insanabile condizione di incompatibilità ambientale . Tale conflitto organizzativo può
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sostanziarsi sia in situazioni di astio tra colleghi sia nel deteriorarsi dei rapporti tra soggetti
riconducibili alla pubblica amministrazione e cittadini.
Questo peculiare tipo di atto era disciplinato originariamente dall’art. 32 del d.P.R. 10
gennaio 1957 n.3. In seguito all’abrogazione di questa disposizione l’intero istituto è stato
ricondotto all’art. 2103 del cod. civ. che, come detto, giustifica i trasferimenti attuati per
esigenze di tipo tecnico, organizzativo e produttivo .
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È possibile affermare che il trasferimento per incompatibilità ambientale continua ad
essere presente nell’ordinamento anche dopo la privatizzazione ma con la sostanziale differenza
che mentre prima della stessa era possibile fondare la decisione sulla lesione del prestigio
dell’istituzione a causa del comportamento del dipendente, oggi, tale atto dovrà trovare
giustificazione in una effettiva fonte di disorganizzazione all’interno dell’unità produttiva .
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Altrettanto importante è il riferimento all’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 165 del 2001. Tale
norma, sostituendo il precedente art. 56 del D.Lgs. 29 del 1993, consente al datore di lavoro di
modificare unilateralmente l’oggetto della prestazione lavorativa, quindi l’incarico e la posizione
nella struttura amministrativa, con il rispetto dell’unico limite dell’equivalenza di mansioni tra
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quelle precedenti e quelle di successiva assegnazione, così come previste dai contratti collettivi.
Si delinea, dunque, una disciplina che fa riferimento all’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 165
del 2001 per lo ius variandi e all’art. 2013 cod. civ. per quanto riguarda i requisiti formali e
sostanziali del trasferimento .
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L’incompatibilità ambientale non ha il carattere della sanzione disciplinare e, pertanto,
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può prescindere da profili soggettivi di colpa.
14 MARCHEGIANI Silvano, MANCINI Natalia, Il trasferimento per incompatibilità ambientale nel pubblico impiego
privatizzato, Azienditalia - Il personale, 2006, 9 (commento alla normativa).
15 Pret. Roma 1 febbraio 1999 per cui rientra tra le cause connesse all’art. 2103 del cod. civ. anche la tensione
creatasi tra un impiegato e gli altri colleghi, con i quali il primo è chiamato a collaborare, tale da non
consentire il coordinamento delle rispettive attività.
16 TENORE Vito (a cura di), Il manuale del pubblico impiego privatizzato, III ed., EPC Editore, 2015 (III ed.), pag. 306.
17 Cass., sez. lav., 23 novembre 1995, n. 12121 in DIR. LAV., 1996, II, 356 nota di A.M.B.: «“l’equivalenza” può
essere intesa non solo nel senso di pari valore professionale delle mansioni, considerate nella loro oggettività, ma anche come
attitudine di quelle nuove ad essere aderenti alla specifica competenza tecnico-professionale del dipendente, salvaguardandone tale
livello professionale».
18 MARCHEGIANI Silvano, MANCINI Natalia, Il trasferimento per incompatibilità ambientale nel pubblico impiego
privatizzato, Azienditalia - Il personale, 2006, 9 (commento alla normativa).
19 T.A.R. Lazio, sez. I, 27 settembre 2004, n. 9825.
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