Page 24 - Quaderno 2017-11
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L’illegittimità di questa disposizione aprirebbe le porte, secondo il giudice, ad
organizzazioni che minerebbero la coesione interna e la neutralità delle Forze armate. È
evidente, a questo punto, il timore della Corte costituzionale che da una generalizzata adesione
degli appartenenti all’amministrazione militare alle organizzazioni sindacali, ingenerandosi un
trasversale senso di appartenenza, si potesse avviare uno sgretolamento dell’autorità militare. Il
tutto non solo con riguardo all’affectio associativa ma mediante il conferimento di interessi
categoriali in capo ad un’organizzazione interna e potenzialmente conflittuale .
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In questo quadro la scelta delle rappresentanze militari appare essere l’unica in grado di
preservare l’ordinamento militare da questo pericolo.
Altro aspetto importante in riferimento all’argomento in oggetto è la limitazione nei
confronti dei militari di partecipare alle competizioni politiche se il loro comportamento può
coinvolgere gli interessi sottesi all’appartenenza alle Forze armate.
Questa norma si esplica nella previsione dell’art. 1483 del D. Lgs. 66 del 2010; la portata
della norma è stata definita dalla giurisprudenza che ha negato la possibilità di una
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applicazione “estensiva” della disposizione, tale, cioè, da ricomprendere nel divieto i
comportamenti tenuti dal militare quale privato cittadino o, comunque, estranei all’attività di
servizio .
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44 BALDANZA Andrea, La coesione dell’apparato militare prevale sulle libertà sindacali, GIORNALE DIR. AMM., 2000,
3,256 (commento a sentenza).
45 T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 5 settembre 2016, n. 1127, in MASSIMA REDAZIONALE, 2016.
46 I casi in cui il militare è soggetto alla disciplina militare sono indicati dall’art. 1350, comma 2, del D.Lgs. 15
marzo 2010, n. 66.
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