Page 22 - Quaderno 2017-11
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1.2.1.3 La posizione delle Forze armate nell’ordinamento democratico

                  Come abbiamo avuto modo di osservare,  l’intero ordinamento militare ha visto
            ridimensionata la sua collocazione all’interno del più generale contesto giuridico. Appare ormai

            lontana la disciplina dettata sull’argomento dall’art. 5 dello Statuto Albertino, che affermava “il

            Re… comanda  tutte le Forze di terra e di  mare…”. Questa norma enfatizzava l’assenza di

            autonomia delle autorità militari di vertice  e, contestualmente,  forniva una immagine
            dell’organizzazione militare basata su una tassativa applicazione  dei precetti disciplinari

            strettamente connessi al principio di obbedienza agli ordini del Re.  Le Forze armate erano

            quindi distinte dal contesto sociale, caratterizzate da regole  speciali che a volte limitavano i

            diritti spettanti ai militari .
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                  Ciò non rispecchia evidentemente la situazione attuale. Più volte la Corte Costituzionale è

            intervenuta per  riaffermare con decisione quanto stabilito dalla Costituzione all’art. 52. Tale

            disposizione impone un contemperamento tra tutela dell’Istituzione e tutela dell’individuo e
            della collettività . Ciò impone la duplice rilevanza delle finalità perseguite dalle FF.AA., da un
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            lato, ed i diritti costituzionalmente garantiti al cittadino, dall’altro.

                  Nel 1985 , ad esempio, il giudice costituzionale ha inteso esprimere l’incostituzionalità
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            dell’art. 180, comma primo, c.p.m.p. in quanto limitante una delle modalità di esercizio della

            libertà di espressione del  pensiero più importanti: quella collettiva. Nel fare ciò la Corte ha
            posto l’attenzione sull’art. 52 della Costituzione, rimarcando l’importanza della prospettazione

            (…) quale forma di partecipazione indiretta della collettività militare. Tale inciso ha permesso al

            giudice di evidenziare come le istanze mosse in forma collettiva possano fungere da strumento
            di controllo sull’osservanza dei principi di legalità e di buon andamento.

                  In  un’altra  circostanza   la  corte  ha  espresso  il netto  superamento  della  concezione
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            “istituzionalistica”  dell’ordinamento militare, riassumibile nel concetto di giustizia dei capi  e

            fondata sulla diversità e sull’autonomia dell’ordinamento militare rispetto a quello statuale .
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            38   LO TORTO A., La condizione militare nell’ordinamento delle Forze Armate, Giuffrè Editore, 2010, pag. 7.
            39   Corte Cost., 29 aprile 1985, n. 126 in www.cortecostituzionale.it.
            40   Corte Cost., ibidem.
            41   Corte Cost., 22 maggio - 23 luglio 1987, n. 278, in www.cortecostituzionale.it.
            42   Corte Cost.,  ibidem,  in cui  «La  “giustizia dei capi”  era fondata sulla diversità ed autonomia dell’ordinamento militare
               rispetto all’ordinamento statuale. Non poteva il “capo militare” ricorrere alla giurisdizione dello Stato: questa da una parte
               avrebbe avuto il significato di un’indebita interferenza in un “ordine” del tutto diverso (con conseguente discredito dei “capi
               militari”, specie nell’ipotesi di divergenze “interpretative” tra questi ultimi ed i giudici dello Stato) e dall’altra parte non sarebbe
               mai riuscita a cogliere l’esatto  significato  delle violazioni dell’”ordine militare”,  significato che, per la concezione
               “istituzionalistica”  dell’ordinamento  militare, è dato  “comprendere”  solo a chi vive nel sistema socio-giuridico  dello  stesso
               “ordine”».

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