Page 22 - Quaderno 2017-11
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1.2.1.3 La posizione delle Forze armate nell’ordinamento democratico
Come abbiamo avuto modo di osservare, l’intero ordinamento militare ha visto
ridimensionata la sua collocazione all’interno del più generale contesto giuridico. Appare ormai
lontana la disciplina dettata sull’argomento dall’art. 5 dello Statuto Albertino, che affermava “il
Re… comanda tutte le Forze di terra e di mare…”. Questa norma enfatizzava l’assenza di
autonomia delle autorità militari di vertice e, contestualmente, forniva una immagine
dell’organizzazione militare basata su una tassativa applicazione dei precetti disciplinari
strettamente connessi al principio di obbedienza agli ordini del Re. Le Forze armate erano
quindi distinte dal contesto sociale, caratterizzate da regole speciali che a volte limitavano i
diritti spettanti ai militari .
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Ciò non rispecchia evidentemente la situazione attuale. Più volte la Corte Costituzionale è
intervenuta per riaffermare con decisione quanto stabilito dalla Costituzione all’art. 52. Tale
disposizione impone un contemperamento tra tutela dell’Istituzione e tutela dell’individuo e
della collettività . Ciò impone la duplice rilevanza delle finalità perseguite dalle FF.AA., da un
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lato, ed i diritti costituzionalmente garantiti al cittadino, dall’altro.
Nel 1985 , ad esempio, il giudice costituzionale ha inteso esprimere l’incostituzionalità
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dell’art. 180, comma primo, c.p.m.p. in quanto limitante una delle modalità di esercizio della
libertà di espressione del pensiero più importanti: quella collettiva. Nel fare ciò la Corte ha
posto l’attenzione sull’art. 52 della Costituzione, rimarcando l’importanza della prospettazione
(…) quale forma di partecipazione indiretta della collettività militare. Tale inciso ha permesso al
giudice di evidenziare come le istanze mosse in forma collettiva possano fungere da strumento
di controllo sull’osservanza dei principi di legalità e di buon andamento.
In un’altra circostanza la corte ha espresso il netto superamento della concezione
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“istituzionalistica” dell’ordinamento militare, riassumibile nel concetto di giustizia dei capi e
fondata sulla diversità e sull’autonomia dell’ordinamento militare rispetto a quello statuale .
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38 LO TORTO A., La condizione militare nell’ordinamento delle Forze Armate, Giuffrè Editore, 2010, pag. 7.
39 Corte Cost., 29 aprile 1985, n. 126 in www.cortecostituzionale.it.
40 Corte Cost., ibidem.
41 Corte Cost., 22 maggio - 23 luglio 1987, n. 278, in www.cortecostituzionale.it.
42 Corte Cost., ibidem, in cui «La “giustizia dei capi” era fondata sulla diversità ed autonomia dell’ordinamento militare
rispetto all’ordinamento statuale. Non poteva il “capo militare” ricorrere alla giurisdizione dello Stato: questa da una parte
avrebbe avuto il significato di un’indebita interferenza in un “ordine” del tutto diverso (con conseguente discredito dei “capi
militari”, specie nell’ipotesi di divergenze “interpretative” tra questi ultimi ed i giudici dello Stato) e dall’altra parte non sarebbe
mai riuscita a cogliere l’esatto significato delle violazioni dell’”ordine militare”, significato che, per la concezione
“istituzionalistica” dell’ordinamento militare, è dato “comprendere” solo a chi vive nel sistema socio-giuridico dello stesso
“ordine”».
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