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Un altro organo particolarmente importante nella descrizione della struttura propria
dell’ordinamento militare è il Consiglio Supremo di Difesa.
Esso trova degli antecedenti storici nel Comitato di Stato Maggiore del 1873, nella
Commissione Suprema di Difesa del 1925 e nel Comitato di Difesa del 1945. Tutti questi
organi, infatti, avevano un ruolo preparatorio e consultivo in materia di sicurezza e difesa
nazionale ed erano simili a Comitati interministeriali presieduti dal Presidente del Consiglio dei
Ministri. Essi si differenziano rispetto al CSD in virtù dell’esplicito richiamo fatto dalla
Costituzione nei confronti di quest’ultimo e della presidenza affidata ad un soggetto estraneo al
potere esecutivo.
Il Consiglio Supremo di Difesa, infatti, trova spazio all’interno della Carta costituzionale
grazie all’art. 87. È inserito, quindi, all’interno di una norma sulle attribuzioni presidenziali, nella
quale la connessione con il comando delle Forze armate risulta particolarmente forte. Ad onor
del vero il solo rimando all’art. 87 ed un indeterminato quadro normativo hanno comportato
una serie di divergenze dottrinali sulla qualificazione costituzionale dell’organo: pur essendo
qualificato di rilievo costituzionale è stato riconosciuto, da diverse dottrine, come organo
costituzionale, organo a rilevanza costituzionale non indispensabile alla forma del Governo o
assimilato a Comitato ministeriale .
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La disciplina del Consiglio è stata affidata in un primo momento alla Legge del 28 luglio
1950, n. 624 e, successivamente, al Codice dell’Ordinamento militare (artt. 1-13).
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L’art. 2 specifica quelli che sono i compiti del Consiglio Supremo di Difesa: “esamina i
problemi generali politici e tecnici attinenti alla Difesa nazionale e determina i criteri e fissa le
direttive per l’organizzazione e il coordinamento delle attività che comunque la riguardano”.
Tale norma, che riprende il testo del precedente art. 1 della Legge 624 del 1950, non sembra
esente da critiche circa la sua illegittimità costituzionale: il fatto di non prevedere il solo potere
consultivo ma anche un potere di indirizzo politico ha reso poco giustificabile la scelta di
affidare la presidenza del Consiglio al Capo dello Stato, organo caratterizzato da imparzialità e
terzietà .
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La funzione consultiva è, inoltre, rimarcata dall’art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2010 che
prevede un esame preventivo delle disposizioni prima dell’approvazione del Parlamento.
26 SALERNO G. M., MALAISI B., Art. 87, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla
Costituzione, vol. II, Torino, 2006, p. 1685 ss.
27 Abrogata con art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
28 SALERNO G.M., MALAISI B., Art. 87, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla
Costituzione, vol. II, Torino, 2006, p. 1685 ss.
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