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Un  altro organo particolarmente importante nella descrizione della struttura propria

            dell’ordinamento militare è il Consiglio Supremo di Difesa.
                  Esso  trova  degli  antecedenti  storici  nel Comitato  di  Stato  Maggiore  del  1873,  nella

            Commissione Suprema di Difesa  del 1925 e nel Comitato di  Difesa del 1945. Tutti questi

            organi, infatti, avevano un ruolo  preparatorio e consultivo in materia di sicurezza e difesa

            nazionale ed erano simili a Comitati interministeriali presieduti dal Presidente del Consiglio dei
            Ministri. Essi  si differenziano  rispetto al CSD in virtù dell’esplicito richiamo fatto dalla

            Costituzione nei confronti di quest’ultimo e della presidenza affidata ad un soggetto estraneo al

            potere esecutivo.

                  Il Consiglio Supremo di Difesa, infatti, trova spazio all’interno della Carta costituzionale
            grazie all’art. 87. È inserito, quindi, all’interno di una norma sulle attribuzioni presidenziali, nella

            quale la connessione con il comando delle Forze armate risulta particolarmente forte. Ad onor

            del vero il solo rimando all’art. 87 ed un indeterminato quadro normativo hanno comportato
            una serie di divergenze dottrinali  sulla qualificazione costituzionale dell’organo: pur essendo

            qualificato di rilievo costituzionale è stato riconosciuto, da diverse dottrine, come  organo

            costituzionale, organo a rilevanza costituzionale non indispensabile alla forma del Governo o

            assimilato a Comitato ministeriale .
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                  La disciplina del Consiglio è stata affidata in un primo momento alla Legge del 28 luglio
            1950, n. 624  e, successivamente, al Codice dell’Ordinamento militare (artt. 1-13).
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                  L’art. 2 specifica quelli che sono i compiti del Consiglio Supremo di Difesa: “esamina i

            problemi generali politici e tecnici attinenti alla Difesa nazionale e determina i criteri e fissa le
            direttive per l’organizzazione e il coordinamento delle attività che comunque la riguardano”.

            Tale norma, che riprende il testo del precedente art. 1 della Legge 624 del 1950, non sembra

            esente da critiche circa la sua illegittimità costituzionale: il fatto di non prevedere il solo potere

            consultivo ma anche un potere di indirizzo politico  ha reso poco giustificabile la scelta di

            affidare la presidenza del Consiglio al Capo dello Stato, organo caratterizzato da imparzialità e
            terzietà .
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                  La funzione consultiva è, inoltre, rimarcata dall’art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2010 che

            prevede un esame preventivo delle disposizioni prima dell’approvazione del Parlamento.




            26   SALERNO G. M., MALAISI B., Art. 87, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla
               Costituzione, vol. II, Torino, 2006, p. 1685 ss.
            27   Abrogata con art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
            28   SALERNO G.M., MALAISI B., Art. 87, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla
               Costituzione, vol. II, Torino, 2006, p. 1685 ss.

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