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L’art. 10 del Codice dell’Ordinamento militare , invece, sembrerebbe sottolineare la
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funzione di coordinamento spettante al Capo dello Stato sia mediante il parere fornito in sede
di Consiglio Supremo di Difesa sia nell’eventuale fase di promulgazione delle disposizioni.
Altrettanto importante nel quadro appena descritto è il ruolo cui è chiamato il Governo.
La funzione di indirizzo politico-militare, infatti, interessa i vertici istituzionali cui
compete la responsabilità suprema dello strumento militare e del suo impiego, definendo gli
obiettivi strategici e le finalità istituzionali . La dottrina militare, inoltre, ha elaborato tre distinti
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livelli di responsabilità, consistenti in un livello strategico (articolato a sua volta in un livello
politico-strategico e strategico-militare), un livello operativo e uno tattico.
L’indirizzo politico, a sua volta, consta di una funzione esecutiva e attuativa della
Costituzione, rimessa a tutti gli organi costituzionali, e una funzione attuativa a fini contingenti,
propria delle strutture politiche del Paese .
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Il ruolo del Governo assume una particolare importanza se viene posto in relazione con la
funzione di indirizzo politico e della Difesa, nella quale assume un ruolo chiave poiché titolare
del potere esecutivo e contitolare di quello di indirizzo politico .
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Ai fini della nostra trattazione assume rilevanza il Consiglio dei Ministri in quanto a
questo l’art. 2 della Legge 400 del 1988 e l’art. 10 del Codice dell’Ordinamento militare
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assegnano dei particolari compiti. La prima disposizione rileva con riferimento alla
determinazione della politica generale e dell’indirizzo attuativo dell’azione amministrativa le
deliberazioni che riguardano la politica internazionale e i relativi progetti di trattati e accordi di
natura politica o militare. La seconda norma è importante per le deliberazioni del Governo in
tema di sicurezza e difesa.
Non è scorretto affermare, dunque, che in tema di indirizzo politico è tutto il Governo a
porsi come struttura di vertice per tale funzione; questo comporta il fatto che la responsabilità
complessiva della politica militare ricade su tutto il Governo e non sui singoli Ministri .
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Tale attività di indirizzo politico non è, però, priva di vincoli. La cornice entro la quale il
Governo di trova ad operare è definita da alcune norme costituzionali quale, ad esempio, l’art.
11.
18 D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’ordinamento militare, su GAZZETTA UFFICIALE 8 maggio 2010, n. 106, S.O.
19 BASSETTA F., Lineamenti di diritto militare, Laurus Robuffo, Roma, 2012, pag. 152.
20 BASSETTA F., ibidem.
21 BASSETTA F., ibidem.
22 L. 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
23 BASSETTA F., Lineamenti di diritto militare, Laurus Robuffo, Roma, 2012, pag. 154.
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