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Sarà altresì interessante analizzare le peculiarità della struttura propria delle Forze armate,
al fine di comprendere meglio il riferimento allo status del militare, comprensivo di una serie di
limitazioni alle libertà proprie del cittadino che veste l’uniforme.
Il nuovo ordinamento costituzionale del 1948 modificò l’assetto istituzionale nel quale si
collocava l’organizzazione della Difesa. Ciò riconoscendo al Governo la direzione politica ed
amministrativa verso il Parlamento e sviluppando due nuovi principi: quello del primato del
potere civile su quello militare e quello dell’apoliticità delle Forze armate .
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Nello specifico questi due nuovi principi sembrano discendere dall’art. 87 della Carta
costituzionale, il quale definisce i compiti propri della figura del Presidente della Repubblica.
Quest’ultimo ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio Supremo di Difesa e
dichiara lo Stato di guerra.
Il primo compito riconosciuto dalla Costituzione al Capo dello Stato assume una
connotazione particolare: egli, infatti, ha una responsabilità di tipo costituzionale verso le Forze
armate e non dispone di poteri incisivi a livello politico-amministrativo (compito affidato al
Governo).
La figura del Presidente della Repubblica si connota, pertanto, per l’assenza di particolari
poteri direttivi mentre assume rilevanza la sua funzione di indirizzo e il suo ruolo di organo
super partes .
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Egli, inoltre, risponde penalmente per i reati di alto tradimento ed attentato alla
Costituzione. Si desume, pertanto, il suo necessario intervento nel caso in cui, dalla condotta
posta in essere dal Governo, si evinca la volontà di attuare tali ipotesi delittuose; in caso
contrario, infatti, sarebbe ipotizzabile un concorso nel reato secondo quanto stabilito dall’art.
40, comma 2, del codice penale.
In seguito a quest’ultima osservazione è possibile affermare che sussiste una reciproca
integrazione e qualificazione tra la responsabilità di comando e la responsabilità penale proprie
del Capo dello Stato.
Le funzioni di guida, coordinamento e controllo sono esercitate dal Presidente della
Repubblica grazie ad una serie di poteri “indiretti” concessigli dall’ordinamento: la possibilità di
inviare messaggi alle camere, la nomina del Presidente del Consiglio e, su sua indicazione, dei
Ministri, la Presidenza del Consiglio Supremo di Difesa. Molte di queste attività enfatizzano il
ruolo di controllo svolto da questo organo.
16 CHITI E., La riorganizzazione dell’amministrazione centrale, Giornale Dir. Amm., 2010, 5, 473 (commento alla
normativa).
17 BASSETTA F., Lineamenti di diritto militare, Laurus Robuffo, Roma, 2012, pag. 147 ss.
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