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Sarà altresì interessante analizzare le peculiarità della struttura propria delle Forze armate,

            al fine di comprendere meglio il riferimento allo status del militare, comprensivo di una serie di
            limitazioni alle libertà proprie del cittadino che veste l’uniforme.

                  Il nuovo ordinamento costituzionale del 1948 modificò l’assetto istituzionale nel quale si

            collocava l’organizzazione della Difesa. Ciò riconoscendo al Governo la direzione politica ed

            amministrativa verso il Parlamento e sviluppando due nuovi principi: quello del primato del
            potere civile su quello militare e quello dell’apoliticità delle Forze armate .
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                  Nello specifico questi  due nuovi principi  sembrano discendere dall’art. 87 della Carta

            costituzionale, il quale definisce i compiti propri della figura del Presidente della Repubblica.

            Quest’ultimo ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio Supremo di Difesa  e
            dichiara lo Stato di guerra.

                  Il primo compito riconosciuto  dalla Costituzione al Capo  dello  Stato assume una

            connotazione particolare: egli, infatti, ha una responsabilità di tipo costituzionale verso le Forze
            armate e  non  dispone di  poteri incisivi a livello politico-amministrativo (compito affidato al

            Governo).

                  La figura del Presidente della Repubblica si connota, pertanto, per l’assenza di particolari

            poteri direttivi mentre assume rilevanza la sua funzione di indirizzo e il suo ruolo di organo

            super partes .
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                  Egli, inoltre, risponde penalmente  per i reati di alto  tradimento ed attentato alla

            Costituzione. Si desume, pertanto, il suo necessario intervento nel caso in cui, dalla condotta

            posta in essere dal Governo,  si  evinca  la volontà  di attuare  tali ipotesi delittuose; in  caso
            contrario, infatti, sarebbe ipotizzabile un concorso nel reato secondo quanto stabilito dall’art.

            40, comma 2, del codice penale.

                  In seguito a quest’ultima osservazione  è possibile affermare che  sussiste  una reciproca

            integrazione e qualificazione tra la responsabilità di comando e la responsabilità penale proprie
            del Capo dello Stato.

                  Le funzioni di guida, coordinamento e controllo sono esercitate dal Presidente della

            Repubblica grazie ad una serie di poteri “indiretti” concessigli dall’ordinamento: la possibilità di

            inviare messaggi alle camere, la nomina del Presidente del Consiglio e, su sua indicazione, dei
            Ministri, la Presidenza del Consiglio Supremo di Difesa. Molte di queste attività enfatizzano il

            ruolo di controllo svolto da questo organo.


            16   CHITI  E.,  La riorganizzazione dell’amministrazione centrale, Giornale  Dir. Amm., 2010, 5, 473  (commento alla
               normativa).
            17   BASSETTA F., Lineamenti di diritto militare, Laurus Robuffo, Roma, 2012, pag. 147 ss.

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