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sacrificio dei diritti propri del personale militare solo al fine di garantire l’assolvimento dei
compiti propri delle Forze armate .
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Spostando la nostra attenzione sui doveri del militare è opportuno analizzare il concetto
di difesa della Patria che trova la sua estrinsecazione nell’art. 52 della Costituzione che afferma
che la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Dall’analisi del testo del primo comma
notiamo come si possa procedere ad una scomposizione della norma in tre distinti concetti: la
patria, la difesa e il sacro dovere del cittadino.
Riuscire ad indicare in termini univoci il concetto di difesa non è agevole; quest’ultimo
viene inteso da parte della dottrina come omologo a quello di attacco armato previsto dall’art.
51 della Carta ONU , mentre altra dottrina ricollega il concetto alle guerre promosse
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rispettando i canoni stabiliti dagli artt. 78 e 87 della Costituzione. Un terzo parere qualifica la
difesa come riferibile alle istituzioni tradizionali della difesa (artt. 87, 117 Cost.) statuendo un
dovere di «partecipazione dei singoli all’attività difensiva dell’ordinamento» .
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La prassi sembra, invece, affermare un concetto di difesa assimilabile a quello di una
risposta, anche violenta, ad aggressioni ed offese. Affermazione quest’ultima che deve essere
valutata comunque nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 11 della Costituzione.
Il riferimento alla Patria, seppur vicino a concetti quali Repubblica, Stato o Paese,
richiama il cittadino al rispetto del vincolo etico che lo lega alla propria Nazione. La stessa
Corte Costituzionale ha partecipato alla definizione di questo concetto, assimilando la comunità
nazionale alla Repubblica italiana .
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Ultimo aspetto da analizzare è quello riguardante il sacro dovere del cittadino. Il comma 1
dell’art. 52 deve essere letto insieme all’art. 2 della Costituzione, il quale, oltre a riconoscere i
30 BASSETTA F., Lineamenti di diritto militare, Laurus Robuffo, Roma, 2012, pag. 169.
31 L. 17 agosto 1957, n. 848, Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1957, n. 238, S.O., art. 51: “Aucune disposition de la présente
Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations
Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait prise les mesures nécessaires pour maintenir la
paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l’exercice de ce droit de légitime défense sont
immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n’affectent en rien le pouvoir et le devoir qu’a le Conseil, en
vertu de la présente Charte, d’agir à tout moment de la manière qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la
sécurité internationales”.
32 Joerg LUTHER, Commento all’art. 52 della Costituzione, in R. BIFULCO, A. CELOTTO e M. OLIVETTI (a cura di),
Commentario alla Costituzione, 2006, vol. I, Torino, U.T.E.T., 1030-1054.
33 Corte Cost., 12 aprile 1967, n. 53 in www.cortecostituzionale.it, in cui “Il primo comma dell’art. 52 della
Costituzione, nel proclamare che la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino, fa una affermazione di altissimo significato
morale e giuridico. Essa comporta che per tutti i cittadini, senza esclusioni, la difesa della Patria - che è condizione prima della
conservazione della comunità nazionale - rappresenta un dovere collocato al di sopra di tutti gli altri, e che nessuna legge potrebbe
fare venir meno. Si tratta di un dovere, il quale, proprio perché “sacro” (e quindi di ordine eminentemente morale), si collega
intimamente e indissolubilmente alla appartenenza alla comunità nazionale identificata nella Repubblica italiana (e perciò alla
cittadinanza). così inteso esso trascende e supera lo stesso dovere del servizio militare”.
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