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CAPITOLO SECONDO

                                           La disciplina dei trasferimento




            Sommario: 2.1 La disciplina alla luce della Legge 241 del 1990.  -  2.2 Il trasferimento nel

            pubblico impiego contrattualizzato. - 2.2.1 Il trasferimento per incompatibilità ambientale. - 2.3
            Il trasferimento  nel pubblico impiego  non  contrattualizzato.  -  2.4  Breve panoramica  sui

            trasferimenti nell’Arma dei Carabinieri. -2.4.1 Il trasferimento per ricongiungimento da parte

            del coniuge impiegato nelle PP AA. - 2.4.2 Il trasferimento assistenziale ex L. 104/1992. - 2.4.3

            Il trasferimento dei membri di organi di rappresentanza.  -  2.4.4 Il trasferimento per motivi
            elettorali. - 2.4.5 Il servizio presso le sezioni di Polizia giudiziaria. - 2.4.6 I trasferimenti per

            servizio. - 2.4.7 Il trasferimento in prima assegnazione. - 2.4.8 Il trasferimento a domanda. -

            2.4.9 I trasferimenti temporanei.




            2.1  La disciplina alla luce della Legge 241 del 1990

                  La Legge 7 agosto 1990 n. 241 contiene al suo interno la disciplina di riferimento per

            quanto concerne il procedimento amministrativo. È opportuno premettere che prima di tale
            normativa, sussistevano singole norme procedimentali ad hoc per ogni settore; ciò determinava

            l’assenza di un minimum di garanzie previste per il cittadino.

                  Proprio in virtù di tale situazione si fece sempre più pressante l’esigenza di fornire un
            insieme organico di norme e principi che potessero applicarsi a tale settore. Questa richiesta

            venne accolta dalla Commissione Nigro, nella quale fu chiara l’ispirazione austriaca e tedesca. A

            differenza di questi due ordinamenti, però, non si giunse ad elaborare un vero e proprio codice

            del procedimento.
                  Il nuovo impianto normativo ha ottenuto due importanti successi che sono individuabili

            nella  effettiva  trascrizione  di  principi  già  da  tempo  applicati  dalla  dottrina  e  dalla

            giurisprudenza  e nel riconoscimento di nuovi istituti strumentali alla tutela di valori di nuova
                           1
            emersione.




            1   A tal proposito  si pone l’attenzione sull’obbligo di  motivazione. Sebbene lo stesso  fosse pacificamente
               ricompreso nell’alveo dei principi del procedimento amministrativo la sua violazione prima della L. 241 del
               1990 comportava il vizio di eccesso di potere. In seguito all’emanazione della nuova disciplina, al contrario,
               una mancanza nella motivazione determina una violazione di legge che comporta un giudizio di illegittimità
               dell’atto più immediato.

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