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CAPITOLO SECONDO
La disciplina dei trasferimento
Sommario: 2.1 La disciplina alla luce della Legge 241 del 1990. - 2.2 Il trasferimento nel
pubblico impiego contrattualizzato. - 2.2.1 Il trasferimento per incompatibilità ambientale. - 2.3
Il trasferimento nel pubblico impiego non contrattualizzato. - 2.4 Breve panoramica sui
trasferimenti nell’Arma dei Carabinieri. -2.4.1 Il trasferimento per ricongiungimento da parte
del coniuge impiegato nelle PP AA. - 2.4.2 Il trasferimento assistenziale ex L. 104/1992. - 2.4.3
Il trasferimento dei membri di organi di rappresentanza. - 2.4.4 Il trasferimento per motivi
elettorali. - 2.4.5 Il servizio presso le sezioni di Polizia giudiziaria. - 2.4.6 I trasferimenti per
servizio. - 2.4.7 Il trasferimento in prima assegnazione. - 2.4.8 Il trasferimento a domanda. -
2.4.9 I trasferimenti temporanei.
2.1 La disciplina alla luce della Legge 241 del 1990
La Legge 7 agosto 1990 n. 241 contiene al suo interno la disciplina di riferimento per
quanto concerne il procedimento amministrativo. È opportuno premettere che prima di tale
normativa, sussistevano singole norme procedimentali ad hoc per ogni settore; ciò determinava
l’assenza di un minimum di garanzie previste per il cittadino.
Proprio in virtù di tale situazione si fece sempre più pressante l’esigenza di fornire un
insieme organico di norme e principi che potessero applicarsi a tale settore. Questa richiesta
venne accolta dalla Commissione Nigro, nella quale fu chiara l’ispirazione austriaca e tedesca. A
differenza di questi due ordinamenti, però, non si giunse ad elaborare un vero e proprio codice
del procedimento.
Il nuovo impianto normativo ha ottenuto due importanti successi che sono individuabili
nella effettiva trascrizione di principi già da tempo applicati dalla dottrina e dalla
giurisprudenza e nel riconoscimento di nuovi istituti strumentali alla tutela di valori di nuova
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emersione.
1 A tal proposito si pone l’attenzione sull’obbligo di motivazione. Sebbene lo stesso fosse pacificamente
ricompreso nell’alveo dei principi del procedimento amministrativo la sua violazione prima della L. 241 del
1990 comportava il vizio di eccesso di potere. In seguito all’emanazione della nuova disciplina, al contrario,
una mancanza nella motivazione determina una violazione di legge che comporta un giudizio di illegittimità
dell’atto più immediato.
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