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Questo schema ha continuato a funzionare anche dopo le novelle alla disciplina introdotte
con Legge 15 e 80 del 2005 .
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Prima di procedere ad una rapida elencazione dei principi più importanti che
caratterizzano questo ambito del diritto amministrativo è opportuno sottolineare un risvolto
pratico dell’applicazione della Legge 241 del 1990. La giurisprudenza , infatti, ha affermato che
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la nuova normativa sul procedimento amministrativo non ha carattere integrativo rispetto a
quei particolari settori del diritto amministrativo che sono disciplinati da normative ad hoc.
Sul punto continua ad esserci un acceso dibattito giurisprudenziale tra chi continua a
mantenere l’orientamento pocanzi espresso e chi, invece, sostiene la possibilità di far valere i
principi della 241 se la normativa dello specifico settore non garantisce idonee tutele .
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Concentrandoci, come promesso, su alcuni specifici principi contenuti nella Legge sul
procedimento amministrativo osserviamo come assuma particolare importanza il principio di
legalità. All’interno del nostro ordinamento sussistono tre diverse declinazioni dello stesso e
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tutte, seppur in ambiti di applicazione diversi tra loro, assumono un ruolo di rilievo. In primo
luogo, il principio di legalità può esprimersi nella forma della non contraddittorietà e
l’amministrazione può fare tutto ciò che non sia espressamente vietato dalla Legge. Talvolta
può rilevare la tesi della conformità formale del principio in esame: l’azione amministrativa, in
questo caso, deve trovare il fondamento nella legge.
L’ultima tesi attinente il principio di legalità è quella della conformità sostanziale per la
quale, oltre ad un limite esterno (i fini e il fondamento dell’attività amministrativa), sussiste un
limite interno (le modalità di esercizio dell’attività) .
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2 Sul punto si rimanda a FRANCARIO Fabio, Dalla legge sul procedimento amministrativo alla legge sul provvedimento
amministrativo (sulle modifiche ed integrazioni recate dalla legge 15/2005 alla legge 241/1990), CORRIERE MERITO, 2005,
4 (commento alla normativa). L’autore, con riguardo alla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 individua tre tipologie
di interventi del legislatore: un intervento sugli aspetti di tipo procedurale, uno sulla disciplina sostanziale ed un
altro con riguardo ai principi generali del procedimento amministrativo.
3 Cass. civ. Sez. Unite, 27 aprile 2006, n. 9591 in ARGOMENTI, 2006, 6, 1661 nota di Gragnoli in cui si afferma
che: «Il termine stabilito dall’art. 2, comma 3, L. 7 agosto 1990, n. 241 per la conclusione dei procedimenti amministrativi non è
applicabile nei procedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative. La L. 24 novembre 1981, n. 689, che disciplina i
procedimenti amministrativi finalizzati all’irrogazione delle sanzioni amministrative, si pone infatti in rapporto di specialità con la
suddetta L. n. 241 del 1990».
4 Cons. Stato Sez. VI, 5 dicembre 2007, n. 6183 in GIUR. IT., 2008, 5, 1263: «A seguito dell’entrata in vigore della legge
n. 241/90, le disposizioni relative alla partecipazione del privato al procedimento devono essere applicate anche con riferimento ai
procedimenti disciplinati da normative anteriori e posteriori (quali la legge 15 dicembre 1990, n. 385), qualora queste ultime non
prevedano forme equipollenti a quelle stabilite dalla legge sul procedimento amministrativo».
5 GRASSO Ottavio, I principi generali dell’attività amministrativa, in CORRADINO Michele (a cura di), Il procedimento
amministrativo, G. Giappichelli Editore, 2010, pp. XVIII-534.
6 GRASSO Ottavio, ibidem: sul punto l’autore pone l’attenzione sul problema del rapporto tra discrezionalità
amministrativa e il perseguimento dell’interesse pubblico.
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