Page 21 - Quaderno 2017-11
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diritti inviolabili, richiede il rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e

            sociale: è in questa  ottica che il sacro dovere  di difendere la Patria assume i contorni di un
            dovere inderogabile di solidarietà politica .
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                  Gli articoli 11 e 10 ,comma 1, della Costituzione pongono dei limiti soggettivi ed oggettivi

            cui bisogna necessariamente far riferimento per ben comprendere il concetto di guerra così

            come inteso nel nostro ordinamento.
                  Nello specifico, facendo riferimento all’art.  11, è agevole constatare come questa

            disposizione assuma contemporaneamente i caratteri di norma programmatica e a contenuto

            precettivo. In primo luogo, infatti, questo articolo fornisce un sicuro parametro di riferimento

            per l’indirizzo politico-internazionale. In  secondo luogo la disposizione  non  manca di  avere
            degli  sviluppi pratici e  immediati, esercitando la propria valenza  grazie alle varie sanzioni

            previste all’interno del nostro ordinamento nonché alle relazioni di reciproco condizionamento

            presenti tra i diversi organi costituzionali; si pensi ad esempio alla facoltà riconosciuta al Capo
            dello Stato di rinviare  alle Camere -  mediante messaggio  motivato -  la determinazione dello

            Stato di guerra assunta in contrasto con le disposizioni vigenti .
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                  Importante  è anche la considerazione circa i soggetti  destinatari dell’art. 11 della

            Costituzione. Utilizzando il termine “Italia” sembrerebbe che il costituente abbia voluto riferirsi

            allo Stato-comunità attraverso un vero e proprio auto vincolo giuridico   con tutte le
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            implicazioni sostanziali e formali.

                  Significativa è senza alcun dubbio la scelta del termine ripudiare. Ciò sottolinea la volontà

            di rifiutare in termini perentori una convinzione precedentemente diffusa nel contesto sociale e
            non più aderente ai canoni della democrazia. La portata della norma è desumibile dal fatto che

            non ci si affida solo ed esclusivamente alla forza coattiva della norma ma si cerca di far leva

            sulla coscienza collettiva ed individuale del cittadino. Andando a definire in modo chiaro ed

            oggettivo l’oggetto di questo “ripudio” il costituente ha garantito alla disposizione in esame la
            forza precettiva di cui si è già parlato.

                  La discussione inerente quale tipo di guerra sia considerato legittima per il nostro Paese

            comporta una riflessione lunga e complessa che esulerebbe dal  fine ultimo della nostra

            trattazione .
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            34   BASSETTA F., Lineamenti di diritto militare, Laurus Robuffo, Roma, 2012, pag. 84;
            35   BASSETTA F., op. cit., pag. 101.
            36   BASSETTA F., ibidem.
            37   Sul punto si rimanda a M. CARTABIA, L. CHIEFFI, Art. 11, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura
               di), Commentario alla Costituzione, cit., 263 ss.

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