Page 21 - Quaderno 2017-11
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diritti inviolabili, richiede il rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale: è in questa ottica che il sacro dovere di difendere la Patria assume i contorni di un
dovere inderogabile di solidarietà politica .
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Gli articoli 11 e 10 ,comma 1, della Costituzione pongono dei limiti soggettivi ed oggettivi
cui bisogna necessariamente far riferimento per ben comprendere il concetto di guerra così
come inteso nel nostro ordinamento.
Nello specifico, facendo riferimento all’art. 11, è agevole constatare come questa
disposizione assuma contemporaneamente i caratteri di norma programmatica e a contenuto
precettivo. In primo luogo, infatti, questo articolo fornisce un sicuro parametro di riferimento
per l’indirizzo politico-internazionale. In secondo luogo la disposizione non manca di avere
degli sviluppi pratici e immediati, esercitando la propria valenza grazie alle varie sanzioni
previste all’interno del nostro ordinamento nonché alle relazioni di reciproco condizionamento
presenti tra i diversi organi costituzionali; si pensi ad esempio alla facoltà riconosciuta al Capo
dello Stato di rinviare alle Camere - mediante messaggio motivato - la determinazione dello
Stato di guerra assunta in contrasto con le disposizioni vigenti .
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Importante è anche la considerazione circa i soggetti destinatari dell’art. 11 della
Costituzione. Utilizzando il termine “Italia” sembrerebbe che il costituente abbia voluto riferirsi
allo Stato-comunità attraverso un vero e proprio auto vincolo giuridico con tutte le
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implicazioni sostanziali e formali.
Significativa è senza alcun dubbio la scelta del termine ripudiare. Ciò sottolinea la volontà
di rifiutare in termini perentori una convinzione precedentemente diffusa nel contesto sociale e
non più aderente ai canoni della democrazia. La portata della norma è desumibile dal fatto che
non ci si affida solo ed esclusivamente alla forza coattiva della norma ma si cerca di far leva
sulla coscienza collettiva ed individuale del cittadino. Andando a definire in modo chiaro ed
oggettivo l’oggetto di questo “ripudio” il costituente ha garantito alla disposizione in esame la
forza precettiva di cui si è già parlato.
La discussione inerente quale tipo di guerra sia considerato legittima per il nostro Paese
comporta una riflessione lunga e complessa che esulerebbe dal fine ultimo della nostra
trattazione .
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34 BASSETTA F., Lineamenti di diritto militare, Laurus Robuffo, Roma, 2012, pag. 84;
35 BASSETTA F., op. cit., pag. 101.
36 BASSETTA F., ibidem.
37 Sul punto si rimanda a M. CARTABIA, L. CHIEFFI, Art. 11, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura
di), Commentario alla Costituzione, cit., 263 ss.
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