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Tale disposizione, oltre a rendere esplicito il ripudio della guerra come strumento di
offesa, è utilizzata per giustificare le missioni di pace internazionali.
L’art. 52, inoltre, sottolineando che le Forze armate si ispirano ai principi democratici,
impedisce un uso distorto dello strumento militare da parte di chi ne ha la disponibilità.
Altro attore principale è il Parlamento che è il responsabile politico-istituzionale delle
Forze armate. Esso, al fine dell’assolvimento del proprio compito, è dotato di un’ampia potestà
di intervento politico-legislativo su aspetti giuridico-istituzionali. Questi ultimi, infatti, possono
essere statici, e quindi inerenti alla struttura amministrativa, o dinamici, ovvero attinenti
all’indirizzo politico-militare .
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Il Parlamento deve necessariamente conformarsi a quelle che sono le prescrizioni dettate
dalla Costituzione: l’art. 97, che impone l’organizzazione degli uffici in modo da garantire il
buon andamento della Pubblica amministrazione, e l’art. 52, che tende ad avvicinare la struttura
militare al mondo democratico, ne sono una manifestazione lampante. Proprio l’art. 52
sembrerebbe, inoltre, aver messo fine alle prerogative regie che proponevano un ordinamento
militare autonomo e svincolato dalla società .
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In quest’ottica il militare assume a pieno titolo la considerazione di cittadino della
Repubblica e ciò determina in capo al Parlamento la funzione di disciplina dei profili soggettivi
dell’ordinamento delle Forze armate. Tale considerazione è desumibile dalla lettura congiunta
degli articoli 52, 54 e 98 del Testo costituzionale.
I compiti delle Assemblee non si esauriscono qui: oltre alla funzione di coordinamento e
direzione prevista dall’art. 10 del Codice dell’Ordinamento militare possiamo notare come l’art.
78 della Costituzione riconosca al Parlamento il potere di deliberare lo Stato di guerra e di
conferire i poteri necessari al Governo.
I membri del Parlamento hanno, inoltre, il potere di compiere ispezioni presso le
istallazioni militari (possibilità fornita dagli artt. 301 e 305 del D. Lgs. 66 del 2010). In questa
facoltà è enfatizzata la funzione di controllo politico-parlamentare.
Gli artt. 10, comma 2, e 12 del Codice dell’Ordinamento militare, infine, prevedono che il
Ministro della Difesa presenti annualmente delle relazioni al Parlamento che abbiano attinenza,
tra le altre, allo stato della disciplina militare o alla qualificazione professionale dei giovani alle
armi.
24 BASSETTA F., op. it., pag. 156.
25 Sul punto POGGI Annamaria, Continua il processo di integrazione dell’ordinamento militare nell’ordinamento generale
(Commento alla sentenza n. 414 del 1991), GIUR. IT. 1992, 4 (nota a sentenza).
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