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Tale disposizione, oltre a rendere esplicito il ripudio della guerra come strumento di

            offesa, è utilizzata per giustificare le missioni di pace internazionali.
                  L’art. 52, inoltre, sottolineando che le Forze armate si ispirano ai  principi democratici,

            impedisce un uso distorto dello strumento militare da parte di chi ne ha la disponibilità.

                  Altro attore principale è il Parlamento  che  è il responsabile politico-istituzionale delle

            Forze armate. Esso, al fine dell’assolvimento del proprio compito, è dotato di un’ampia potestà
            di intervento politico-legislativo su aspetti giuridico-istituzionali. Questi ultimi, infatti, possono

            essere statici,  e quindi inerenti  alla  struttura amministrativa,  o  dinamici, ovvero attinenti

            all’indirizzo politico-militare .
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                  Il Parlamento deve necessariamente conformarsi a quelle che sono le prescrizioni dettate
            dalla Costituzione: l’art. 97, che impone l’organizzazione degli uffici in modo da  garantire il

            buon andamento della Pubblica amministrazione, e l’art. 52, che tende ad avvicinare la struttura

            militare al mondo democratico, ne sono una manifestazione lampante. Proprio l’art. 52
            sembrerebbe, inoltre, aver messo fine alle prerogative regie che proponevano un ordinamento

            militare autonomo e svincolato dalla società .
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                  In quest’ottica il  militare assume a pieno titolo la considerazione di cittadino della

            Repubblica e ciò determina in capo al Parlamento la funzione di disciplina dei profili soggettivi

            dell’ordinamento delle Forze armate. Tale considerazione è desumibile dalla lettura congiunta
            degli articoli 52, 54 e 98 del Testo costituzionale.

                  I compiti delle Assemblee non si esauriscono qui: oltre alla funzione di coordinamento e

            direzione prevista dall’art. 10 del Codice dell’Ordinamento militare possiamo notare come l’art.
            78 della Costituzione riconosca al Parlamento il potere di deliberare lo Stato di guerra e di

            conferire i poteri necessari al Governo.

                  I  membri del  Parlamento  hanno, inoltre, il  potere  di compiere  ispezioni  presso le

            istallazioni militari (possibilità fornita dagli artt. 301 e 305 del D. Lgs. 66 del 2010). In questa
            facoltà è enfatizzata la funzione di controllo politico-parlamentare.

                  Gli artt. 10, comma 2, e 12 del Codice dell’Ordinamento militare, infine, prevedono che il

            Ministro della Difesa presenti annualmente delle relazioni al Parlamento che abbiano attinenza,

            tra le altre, allo stato della disciplina militare o alla qualificazione professionale dei giovani alle
            armi.





            24   BASSETTA F., op. it., pag. 156.
            25   Sul punto  POGGI  Annamaria,  Continua il processo di integrazione dell’ordinamento militare nell’ordinamento generale
               (Commento alla sentenza n. 414 del 1991), GIUR. IT. 1992, 4 (nota a sentenza).

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