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Il personale diplomatico è soggetto alla disciplina pubblicistica in virtù del rapporto  di

            rappresentanza che tali dipendenti vantano nei confronti dello Stato: esso può essere esterno,
            con riguardo al personale diplomatico, o interno, per il personale prefettizio .
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                  Il rapporto di  pubblico  impiego, generalmente  inteso,  presenta  alcune  caratteristiche

            tipiche che possono essere individuate nel rapporto di cittadinanza e nel rapporto di pubblico

            impiego .  Altra  dottrina tende  ad  individuare  gli  aspetti  essenziali  nella  regolamentazione,
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            principalmente rimessa alla legge, e nel  ruolo dell’atto amministrativo nella costituzione,

            nell’evoluzione e nella risoluzione del rapporto .
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                  Indipendentemente dalle caratteristiche che rendono esenti queste categorie dal processo

            di privatizzazione, è indubbio che il personale ricompreso nell’art. 3 continua ad applicare la
            normativa antecedente l’entrata il vigore del Testo unico sul pubblico impiego .
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                  Altra caratteristica di questo settore del lavoro pubblico è la sottoposizione, per le vicende

            giudiziarie, alla competenza del giudice amministrativo.


            1.2.1 Le Forze armate

                  Sebbene la Costituzione citi più volte le Forze armate nel suo testo, quest’ultimo difetta di

            una definizione esplicita sull’argomento. Invero il dibattito sulla giusta qualificazione del

            termine  Forze  armate  continua  a  restare  acceso  ma  è  possibile  affermare  che  oggi  queste
            corrispondano essenzialmente alle Forze militari dello Stato .
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                  Ciò è facilmente desumibile dall’analisi delle disposizioni di legge che elencano i

            destinatari delle norme  in ambito di diritto militare: l’art. 2 del c.p.m.p. indica come
            appartenenti alle Forze armate i  militari dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e della

            Guardia di Finanza. Il Codice dell’ordinamento militare li individua, al titolo IV del Libro I,

            nell’Esercito italiano, nella Marina militare, nell’Aeronautica militare e nell’Arma dei Carabinieri.

            L’art. 2 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195 distingue tra Forze di polizia a ordinamento civile e

            militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) e Forze armate.





            8   S. CASSESE, Istituzioni di Diritto Amministrativo, IV ed., Milano, Giuffrè, 2012, pag. 150: l’autore ravvisa alcune
               caratteristiche tipiche di questa funzione che sono la speciale relazione fiduciaria con il Governo e la chiusura
               verso l’esterno delle carriere, alle quali si accede solo al grado iniziale.
            9   S. CASSESE, Istituzioni di Diritto Amministrativo, IV ed., Milano, Giuffrè, 2012, pag. 147.
            10   GALLENCA G., Pubblico impiego, in DIGESTO DELLE DISCIPLINE PUBBLICISTICHE, UTET, Torino, 2008, pag. 695.
            11   Con tale espressione si è soliti indicare il D.Lgs. 165 del 2001. Questo appellativo è definito efficace, ancorché
               atecnico, da parte di TENORE ne Il manuale del pubblico impiego privatizzato, anche se l’obiettivo di un testo unico
               sull’argomento non è stato ancora raggiunto.
            12   BASSETTA F., Lineamenti di diritto militare, Laurus Robuffo, Roma, 2012, pag. 139.

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