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Il personale diplomatico è soggetto alla disciplina pubblicistica in virtù del rapporto di
rappresentanza che tali dipendenti vantano nei confronti dello Stato: esso può essere esterno,
con riguardo al personale diplomatico, o interno, per il personale prefettizio .
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Il rapporto di pubblico impiego, generalmente inteso, presenta alcune caratteristiche
tipiche che possono essere individuate nel rapporto di cittadinanza e nel rapporto di pubblico
impiego . Altra dottrina tende ad individuare gli aspetti essenziali nella regolamentazione,
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principalmente rimessa alla legge, e nel ruolo dell’atto amministrativo nella costituzione,
nell’evoluzione e nella risoluzione del rapporto .
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Indipendentemente dalle caratteristiche che rendono esenti queste categorie dal processo
di privatizzazione, è indubbio che il personale ricompreso nell’art. 3 continua ad applicare la
normativa antecedente l’entrata il vigore del Testo unico sul pubblico impiego .
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Altra caratteristica di questo settore del lavoro pubblico è la sottoposizione, per le vicende
giudiziarie, alla competenza del giudice amministrativo.
1.2.1 Le Forze armate
Sebbene la Costituzione citi più volte le Forze armate nel suo testo, quest’ultimo difetta di
una definizione esplicita sull’argomento. Invero il dibattito sulla giusta qualificazione del
termine Forze armate continua a restare acceso ma è possibile affermare che oggi queste
corrispondano essenzialmente alle Forze militari dello Stato .
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Ciò è facilmente desumibile dall’analisi delle disposizioni di legge che elencano i
destinatari delle norme in ambito di diritto militare: l’art. 2 del c.p.m.p. indica come
appartenenti alle Forze armate i militari dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e della
Guardia di Finanza. Il Codice dell’ordinamento militare li individua, al titolo IV del Libro I,
nell’Esercito italiano, nella Marina militare, nell’Aeronautica militare e nell’Arma dei Carabinieri.
L’art. 2 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195 distingue tra Forze di polizia a ordinamento civile e
militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) e Forze armate.
8 S. CASSESE, Istituzioni di Diritto Amministrativo, IV ed., Milano, Giuffrè, 2012, pag. 150: l’autore ravvisa alcune
caratteristiche tipiche di questa funzione che sono la speciale relazione fiduciaria con il Governo e la chiusura
verso l’esterno delle carriere, alle quali si accede solo al grado iniziale.
9 S. CASSESE, Istituzioni di Diritto Amministrativo, IV ed., Milano, Giuffrè, 2012, pag. 147.
10 GALLENCA G., Pubblico impiego, in DIGESTO DELLE DISCIPLINE PUBBLICISTICHE, UTET, Torino, 2008, pag. 695.
11 Con tale espressione si è soliti indicare il D.Lgs. 165 del 2001. Questo appellativo è definito efficace, ancorché
atecnico, da parte di TENORE ne Il manuale del pubblico impiego privatizzato, anche se l’obiettivo di un testo unico
sull’argomento non è stato ancora raggiunto.
12 BASSETTA F., Lineamenti di diritto militare, Laurus Robuffo, Roma, 2012, pag. 139.
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