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dello strumento della privatizzazione dei rapporti di lavoro con la Pubblica amministrazione

            quale strumento mediante il quale raggiungere l’efficienza nella gestione della cosa pubblica.
                  Se in questa prima fase il discrimine tra regime pubblicistico e  privatistico riguardava,

            rispettivamente, l’organizzazione della Pubblica amministrazione e la gestione dei rapporti di

            lavoro, in una seconda fase, coincidente con la promulgazione del D.Lgs. 165 del 2001, le cose

            cambiarono. La disciplina pubblicistica si applicò alla cosiddetta macro-organizzazione mentre
            la micro-organizzazione venne ricondotta al diritto privato.

                  Le riforme intervenute a partire dal 2001 sono state diverse: la riforma  Brunetta, ad

            esempio, ha riaffermato l’importanza dell’intervento pubblico poiché dettata da una grande

            sfiducia verso la possibilità di fornire garanzie agli interessi pubblici coinvolti nella gestione del
            personale da parte della contrattazione collettiva .
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                  La Legge 114 del 2014, la Legge 92 del 2012, la Legge 162 del 2014 la 124 del 2015 hanno

            contribuito,  a più riprese, a  modificare un  settore  in continua  evoluzione.  In  particolare,
            considerata l’utilità che la stessa ha ai fini dell’argomento della nostra trattazione, merita un

            riferimento il potenziamento della disciplina della mobilità ad opera della L. 114 del 2014; in

            questo ambito si assiste, infatti, alla possibilità per la pubblica amministrazione di attuare

            spostamenti in un perimetro di cinquanta chilometri dalla sede di lavoro del dipendente (art.

            2103 cod.  civ.). Anche la mobilità volontaria viene toccata dalla riforma attraverso il
            potenziamento della trasparenza procedurale e dell’iter del procedimento.




            1.2  Il Pubblico impiego non contrattualizzato

                  All’interno del nostro ordinamento continuano a esistere dei settori che, per la peculiarità

            delle funzioni  svolte, sono  stati esclusi dalla contrattualizzazione . Le categorie cui facciamo
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            riferimento sono indicate dall’art. 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ricomprendono, tra gli

            altri, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e i procuratori dello Stato, il
            personale militare e delle Forze di Polizia dello Stato, il personale della carriera diplomatica e

            prefettizia. Per i magistrati, così come per i docenti universitari, la scelta della rimessione della

            disciplina applicabile al diritto pubblico ha il fine di garantire l’indipendenza e prevenire, quindi,
            ogni forma di condizionamento politico.



            6  TENORE Vito (a cura di), Il manuale del pubblico impiego privatizzato, III ed., EPC Editore, 2015 (III ed.), pag. 46.
            7  S. CASSESE, Istituzioni di Diritto Amministrativo, IV ed., Milano, Giuffrè, 2012, pag. 147: nel testo l’autore riporta
              l’idea di Max Weber secondo cui lo Stato moderno si sia formato in seguito all’affermazione di una burocrazia
              professionale, ovvero di un corpo di impiegati di carriera che avesse la titolarità degli uffici amministrativi.

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