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Importante è anche la previsione dell’art. 16 della Legge 1 aprile  1981, n. 121 che

            considera l’Arma dei Carabinieri come l’unica forza armata in servizio permanente di pubblica
            sicurezza.

                  Con specifico riferimento ai Carabinieri merita menzione anche la Legge 31 marzo 2000,

            n. 78 che ha concesso collocazione autonoma all’Arma dei Carabinieri nell’ambito del Ministero

            della Difesa.
                  In conclusione è possibile affermare che le Forze armate sono costituite da Esercito

            italiano, Marina militare, Aeronautica  militare ed Arma  dei Carabinieri. I facenti parte la

            Guardia di Finanza rivestono lo status di militari così come gli iscritti chiamati in servizio della

            Croce rossa italiana  e  dell’Associazione  dei cavalieri italiani del Sovrano  militare  ordine  di
            Malta .
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            1.2.1.1 L’ordinamento militare e gli organi costituzionali
                  L’analisi dell’istituto dell’incompatibilità ambientale nell’Arma dei  Carabinieri non può

            prescindere da un preventivo inquadramento del sistema delle Forze armate nel nostro Paese.

                  È essenziale, in primo luogo, concentrare la nostra attenzione sul  concetto  di diritto

            militare, il quale, seppur una sua definizione risulti assai problematica, può essere descritto

            come l’insieme delle norme, delle relazioni giuridiche e delle istituzioni che attengono alla difesa
            nazionale, come  organizzazione complessiva  del potere  dello Stato in funzione  della sua

            indipendenza politica, della sua integrità territoriale e della sua capacità di agire come soggetto

            internazionale sovrano .
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                  Questa definizione ci aiuta a comprendere la difficoltà circa una netta delimitazione del

            perimetro attinente il  diritto  militare il cui campo di applicazione  si sviluppa nel diritto

            amministrativo, internazionale, costituzionale e penale.

                  L’allusione a un ordinamento militare, inoltre, non può spingersi fino a ritenere che lo

            stesso sia autonomo  e  indipendente rispetto a quello statale poiché ciò comporterebbe
            l’impossibilità di sottoporre il militare al diritto dello Stato (infra 1.2.1.4). È più corretto, invece,

            affermare che il termine ordinamento abbia il significato di organizzazione ovvero di sistema

            ordinato .
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            13   BASSETTA F., ibidem.
            14   BASSETTA F., op. cit., pag. 18.
            15   RODRIQUEZ Simona, La riforma del Codice militare, GIORNALE DIR. AMM., 2012, 8, 9, 809 (commento alla
               normativa).

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