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Importante è anche la previsione dell’art. 16 della Legge 1 aprile 1981, n. 121 che
considera l’Arma dei Carabinieri come l’unica forza armata in servizio permanente di pubblica
sicurezza.
Con specifico riferimento ai Carabinieri merita menzione anche la Legge 31 marzo 2000,
n. 78 che ha concesso collocazione autonoma all’Arma dei Carabinieri nell’ambito del Ministero
della Difesa.
In conclusione è possibile affermare che le Forze armate sono costituite da Esercito
italiano, Marina militare, Aeronautica militare ed Arma dei Carabinieri. I facenti parte la
Guardia di Finanza rivestono lo status di militari così come gli iscritti chiamati in servizio della
Croce rossa italiana e dell’Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di
Malta .
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1.2.1.1 L’ordinamento militare e gli organi costituzionali
L’analisi dell’istituto dell’incompatibilità ambientale nell’Arma dei Carabinieri non può
prescindere da un preventivo inquadramento del sistema delle Forze armate nel nostro Paese.
È essenziale, in primo luogo, concentrare la nostra attenzione sul concetto di diritto
militare, il quale, seppur una sua definizione risulti assai problematica, può essere descritto
come l’insieme delle norme, delle relazioni giuridiche e delle istituzioni che attengono alla difesa
nazionale, come organizzazione complessiva del potere dello Stato in funzione della sua
indipendenza politica, della sua integrità territoriale e della sua capacità di agire come soggetto
internazionale sovrano .
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Questa definizione ci aiuta a comprendere la difficoltà circa una netta delimitazione del
perimetro attinente il diritto militare il cui campo di applicazione si sviluppa nel diritto
amministrativo, internazionale, costituzionale e penale.
L’allusione a un ordinamento militare, inoltre, non può spingersi fino a ritenere che lo
stesso sia autonomo e indipendente rispetto a quello statale poiché ciò comporterebbe
l’impossibilità di sottoporre il militare al diritto dello Stato (infra 1.2.1.4). È più corretto, invece,
affermare che il termine ordinamento abbia il significato di organizzazione ovvero di sistema
ordinato .
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13 BASSETTA F., ibidem.
14 BASSETTA F., op. cit., pag. 18.
15 RODRIQUEZ Simona, La riforma del Codice militare, GIORNALE DIR. AMM., 2012, 8, 9, 809 (commento alla
normativa).
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