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La volontà del Consiglio si manifesta esteriormente mediante il consenso dei due organi
costituzionali presenti al suo interno.
Concentrandoci sulla sua composizione notiamo come la stessa sia definita nei suoi
termini essenziali dall’art. 3 del Codice dell’ordinamento militare. A i suoi membri di diritto
possono aggiungersi Ministri ed alti commissari (Comitato deliberativo allargato) o i Capi di
Stato Maggiore di Forza armata, gli organi ed istituti indicati dall’art. 5 c.m. e altri organi
consultivi dello Stato (Partecipazioni straordinarie). L’art. 6 della stessa legge disciplina la facoltà
di convocare le varie personalità che non sono componenti ordinari.
Il Consiglio Supremo di Difesa si riunisce ordinariamente due volte all’anno con la
possibilità di essere convocato su iniziativa del Presidente della Repubblica o su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
1.2.1.2 I riferimenti costituzionali
Analizzato l’aspetto strutturale delle Forze armate ci soffermeremo ora sulla posizione del
militare all’interno dell’ordinamento italiano. Egli, infatti, in virtù del proprio status gode di una
peculiare situazione giuridica soggettiva.
La Costituzione non ha inteso incidere in modo evidente sugli assetti interni
dell’ordinamento militare. In seguito alla sua promulgazione, infatti, vennero posti dei limiti di
garanzia di tutela verso il personale militare ed, inoltre, si tracciò un percorso giuridico
istituzionale - riassunto nella previsione dell’art. 52 Cost. - che sarebbe stato il faro cui gli organi
dotati di potere di indirizzo politico avrebbero dovuto fare affidamento. La necessità di ispirare
l’ordinamento militare allo spirito democratico secondo l’autore Moro e il relatore Merlin, si
tramutava nell’idea di fondo di garantire nell’organizzazione e nei regolamenti il rispetto della
dignità e della libertà umana .
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In particolare quest’ultimo concetto ha trovato attuazione nell’esperienza repubblicana e
ciò risulta particolarmente evidente se si fa riferimento all’opera di bilanciamento tra gli interessi
dell’amministrazione militare e quelle dei singoli individui auspicata dalla Corte costituzionale
(infra 1.2.1.3). L’art. 1465 del Codice dell’ordinamento militare, ereditando il contenuto dell’art.
3 della Legge 382 del 1978, riassume questa necessità attraverso la previsione di un possibile
29 Joerg LUTHER, Commento all’art. 52 della Costituzione, in R. BIFULCO, A. CELOTTO e M. OLIVETTI (a cura di),
Commentario alla Costituzione, 2006, vol. I, Torino, U.T.E.T., 1030-1054.
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