Page 19 - Quaderno 2017-11
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La volontà del Consiglio si manifesta esteriormente mediante il consenso dei due organi

            costituzionali presenti al suo interno.
                  Concentrandoci sulla sua composizione notiamo come la stessa  sia definita nei suoi

            termini essenziali dall’art. 3 del Codice dell’ordinamento  militare. A i suoi  membri di diritto

            possono aggiungersi Ministri ed alti commissari (Comitato deliberativo allargato) o i Capi di

            Stato  Maggiore di Forza armata,  gli organi ed istituti indicati dall’art. 5 c.m. e  altri  organi
            consultivi dello Stato (Partecipazioni straordinarie). L’art. 6 della stessa legge disciplina la facoltà

            di convocare le varie personalità che non sono componenti ordinari.

                  Il Consiglio Supremo  di Difesa si riunisce ordinariamente  due volte all’anno con la

            possibilità di essere convocato su iniziativa del Presidente della Repubblica o su proposta del
            Presidente del Consiglio dei Ministri.



            1.2.1.2 I riferimenti costituzionali
                  Analizzato l’aspetto strutturale delle Forze armate ci soffermeremo ora sulla posizione del

            militare all’interno dell’ordinamento italiano. Egli, infatti, in virtù del proprio status gode di una

            peculiare situazione giuridica soggettiva.

                  La Costituzione non ha inteso incidere  in modo evidente  sugli assetti interni

            dell’ordinamento militare. In seguito alla sua promulgazione, infatti, vennero posti dei limiti di
            garanzia di tutela verso il personale militare ed, inoltre, si tracciò un percorso giuridico

            istituzionale - riassunto nella previsione dell’art. 52 Cost. - che sarebbe stato il faro cui gli organi

            dotati di potere di indirizzo politico avrebbero dovuto fare affidamento. La necessità di ispirare
            l’ordinamento militare allo spirito democratico secondo l’autore Moro e il relatore Merlin, si

            tramutava nell’idea di fondo di garantire nell’organizzazione e nei regolamenti il rispetto della

            dignità e della libertà umana .
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                  In particolare quest’ultimo concetto ha trovato attuazione nell’esperienza repubblicana e

            ciò risulta particolarmente evidente se si fa riferimento all’opera di bilanciamento tra gli interessi
            dell’amministrazione militare e quelle dei singoli individui auspicata dalla Corte costituzionale

            (infra 1.2.1.3). L’art. 1465 del Codice dell’ordinamento militare, ereditando il contenuto dell’art.

            3 della Legge 382 del 1978, riassume questa necessità attraverso la previsione di un possibile








            29   Joerg LUTHER, Commento all’art. 52 della Costituzione, in R. BIFULCO, A. CELOTTO e M. OLIVETTI (a cura di),
               Commentario alla Costituzione, 2006, vol. I, Torino, U.T.E.T., 1030-1054.

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