Page 23 - Quaderno 2017-11
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La sentenza concludeva affermando che gli oggetti tutelati dal diritto penale sostanziale
militare di pace non possono, per sé stessi, (…) essere considerati “superiori” o “più
importanti” di tutti gli altri beni costituzionalmente o ordinariamente tutelati.
Altro importante assunto espresso dalla Corte costituzionale riguarda il fatto che il
rispetto dei diritti fondamentali appartenenti ai militari non recede a confronto con le esigenze
della struttura militare .
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1.2.1.4 Lo status di militare e le limitazioni ai diritti
Abbiamo già affrontato il tema della possibilità del sacrificio dei diritti del militare per
favorire il perseguimento degli obiettivi propri dell’Istituzione (infra 1.2.1.2).
Di seguito svilupperemo un’analisi più specifica dell’argomento concentrando la nostra
attenzione su alcuni specifici aspetti.
Il divieto di sciopero non si espone a dispute dottrinarie in quanto appare evidente ed
incontestabile il fatto che questo diritto comprometterebbe una delle massime espressioni del
potere statale, intaccando la garanzia della Difesa della Patria.
Più acceso in ambito dottrinale è, invece, il confronto sul divieto di associazione sindacale.
Tale disposizione, contenuta in un primo momento nell’art. 8 della Legge 11 luglio 1978, n. 382
e, successivamente, nell’art. 1475 del Codice dell’ordinamento militare, vieta ai militari di
iscriversi ad associazioni sindacali.
I motivi sottesi a questa limitazione sono stati specificati nel testo della decisione della
Corte Costituzionale n. 449 del 1999. In particolare la richiesta di illegittimità costituzionale
della norma era stata posta con riguardo agli artt. 3, 39 e 52, comma 3, della Costituzione; si
rilevava, inoltre, come la Polizia di Stato, sebbene non ricompresa nelle amministrazioni ad
ordinamento militare, non avesse questo genere di limitazione. La risposta dei giudici
costituzionali ha posto l’attenzione sulla particolare condizione dello status del militare,
affermando che l’ordinamento militare, certamente non esente dal rispetto dei principi
democratici, è caratterizzato da una massima attenzione alla specificità delle funzioni delle
Forze armate.
In questa materia non è sufficiente considerare il rapporto d’impiego sussistente tra il
militare e l’amministrazione - comprensivo dei diritti, dei doveri e delle garanzie sottese allo
stesso - ma rileva il carattere assorbente del servizio reso in un ambito speciale come quello
militare.
43 Corte Cost., 12-24 luglio 2000, n. 332, in www.cortecostituzionale.it.
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