Page 23 - Quaderno 2017-11
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La sentenza concludeva affermando che gli oggetti tutelati dal diritto penale sostanziale

            militare di pace non  possono, per  sé stessi, (…) essere considerati  “superiori”  o  “più
            importanti” di tutti gli altri beni costituzionalmente o ordinariamente tutelati.

                  Altro importante assunto espresso dalla Corte costituzionale riguarda il fatto che il

            rispetto dei diritti fondamentali appartenenti ai militari non recede a confronto con le esigenze

            della struttura militare .
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            1.2.1.4 Lo status di militare e le limitazioni ai diritti

                  Abbiamo già affrontato il tema della possibilità del sacrificio dei diritti del militare per

            favorire il perseguimento degli obiettivi propri dell’Istituzione (infra 1.2.1.2).
                  Di seguito  svilupperemo un’analisi più  specifica dell’argomento concentrando la nostra

            attenzione su alcuni specifici aspetti.

                  Il divieto di sciopero non si espone a dispute dottrinarie in quanto appare evidente ed
            incontestabile il fatto che questo diritto comprometterebbe una delle massime espressioni del

            potere statale, intaccando la garanzia della Difesa della Patria.

                  Più acceso in ambito dottrinale è, invece, il confronto sul divieto di associazione sindacale.

            Tale disposizione, contenuta in un primo momento nell’art. 8 della Legge 11 luglio 1978, n. 382

            e,  successivamente,  nell’art.  1475  del  Codice  dell’ordinamento militare,  vieta  ai  militari di
            iscriversi ad associazioni sindacali.

                  I motivi sottesi a questa limitazione sono stati specificati nel testo della decisione della

            Corte Costituzionale n. 449 del 1999. In particolare la richiesta di illegittimità costituzionale
            della norma era stata posta con riguardo agli artt. 3, 39 e 52, comma 3, della Costituzione; si

            rilevava, inoltre, come  la Polizia di  Stato,  sebbene non ricompresa nelle amministrazioni ad

            ordinamento militare,  non avesse questo genere di limitazione. La risposta dei giudici

            costituzionali ha posto l’attenzione sulla particolare condizione  dello  status  del militare,
            affermando che l’ordinamento militare, certamente non esente dal rispetto dei principi

            democratici, è caratterizzato  da una  massima attenzione alla  specificità delle funzioni delle

            Forze armate.

                  In questa materia  non  è sufficiente considerare il rapporto d’impiego sussistente  tra il
            militare e l’amministrazione - comprensivo dei diritti, dei doveri e delle garanzie sottese allo

            stesso - ma rileva il carattere assorbente del servizio reso in un ambito speciale come quello

            militare.


            43   Corte Cost., 12-24 luglio 2000, n. 332, in www.cortecostituzionale.it.

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