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confronti della p.a. . Anche la  giurisprudenza   ha contribuito a  definire i margini di
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            applicabilità di questo istituto  affermando  che  qualora il trasferimento  scaturisca  da una
            variazione delle funzioni concretamente  espletate dal dipendente  può ritenersi che  si sia in

            presenza di un trasferimento d’ufficio.

                  Con riguardo, invece, al trasferimento su iniziativa della p.a. è opportuno sottolineare il

            fatto che l’art. 72, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165 del 2001 ha abrogato l’art. 32 del d.P.R. n. 3
            del 1957. Considerando che non è stata prevista una nuova disposizione che disciplinasse la

            materia, è agevole ritenere che ai trasferimenti d’autorità si applichi l’art. 2103 del cod. civ., in

            base al quale sarà possibile procedere al trasferimento del dipendente in ragione di motivate

            esigenze tecniche, organizzative e produttive.
                  I  fattori  che  limitano  questa  facoltà  della pubblica  amministrazione possono essere

            identificati nella disciplina della Legge 5 febbraio 1992, n. 104  e nella necessità di ottenere il
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            nulla osta dell’associazione di appartenenza per i dirigenti sindacali .
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                  La materia, come accennato in 1.1, ha visto ampliate le possibilità del datore di lavoro

            pubblico che, sulla base della nuova formulazione dell’art. 30, comma 2, del D.Lgs. 165 del

            2001, ha la possibilità di esigere la prestazione lavorativa in una fascia di cinquanta chilometri

            dalla sede del dipendente previo accordo con le amministrazioni interessate.

                  In conclusione, è interessante notare l’istituto del licenziamento disciplinare, ex art.
            55quater,  lett.  c), che  è azionabile se il lavoratore rifiuta, senza un giustificato motivo, il

            trasferimento disposto dall’amministrazione per ragioni di servizio.

                  Nella disciplina dei trasferimenti è ricompreso anche il distacco, termine con il quale si è
            soliti indicare l’assegnazione  temporanea ad un altro ufficio della  stessa amministrazione nei

            confronti del dipendente pubblico. Essendo un atto assimilabile a quelli posti in essere con “le

            capacità e i poteri” del datore di lavoro privato non è applicabile la disciplina della Legge 241

            del 1990. Sarà compito del  giudice, sebbene la sua valutazione non possa spingersi fino  a
            ricomprendere il merito della decisione, quello di vagliare le motivazioni tecniche, organizzative

            e produttive sottese all’atto.








            10   TENORE Vito (a cura di), Il manuale del pubblico impiego privatizzato, III ed., EPC Editore, 2015 (III ed.), pag. 307.
            11   Cons. Stato, sez. IV, 20 aprile 2006, n. 2247 in MASSIMA REDAZIONALE, 2006.
            12   Cons. Stato, sez. III, 8 luglio 2003, n. 2346; sul punto si rimanda al 2.4.2 per gli aspetti di interesse.
            13   Cons. Stato, sez. IV, 1 aprile 1996, n. 421 in FORO AMM., 1996, 1167.

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