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confronti della p.a. . Anche la giurisprudenza ha contribuito a definire i margini di
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applicabilità di questo istituto affermando che qualora il trasferimento scaturisca da una
variazione delle funzioni concretamente espletate dal dipendente può ritenersi che si sia in
presenza di un trasferimento d’ufficio.
Con riguardo, invece, al trasferimento su iniziativa della p.a. è opportuno sottolineare il
fatto che l’art. 72, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165 del 2001 ha abrogato l’art. 32 del d.P.R. n. 3
del 1957. Considerando che non è stata prevista una nuova disposizione che disciplinasse la
materia, è agevole ritenere che ai trasferimenti d’autorità si applichi l’art. 2103 del cod. civ., in
base al quale sarà possibile procedere al trasferimento del dipendente in ragione di motivate
esigenze tecniche, organizzative e produttive.
I fattori che limitano questa facoltà della pubblica amministrazione possono essere
identificati nella disciplina della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e nella necessità di ottenere il
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nulla osta dell’associazione di appartenenza per i dirigenti sindacali .
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La materia, come accennato in 1.1, ha visto ampliate le possibilità del datore di lavoro
pubblico che, sulla base della nuova formulazione dell’art. 30, comma 2, del D.Lgs. 165 del
2001, ha la possibilità di esigere la prestazione lavorativa in una fascia di cinquanta chilometri
dalla sede del dipendente previo accordo con le amministrazioni interessate.
In conclusione, è interessante notare l’istituto del licenziamento disciplinare, ex art.
55quater, lett. c), che è azionabile se il lavoratore rifiuta, senza un giustificato motivo, il
trasferimento disposto dall’amministrazione per ragioni di servizio.
Nella disciplina dei trasferimenti è ricompreso anche il distacco, termine con il quale si è
soliti indicare l’assegnazione temporanea ad un altro ufficio della stessa amministrazione nei
confronti del dipendente pubblico. Essendo un atto assimilabile a quelli posti in essere con “le
capacità e i poteri” del datore di lavoro privato non è applicabile la disciplina della Legge 241
del 1990. Sarà compito del giudice, sebbene la sua valutazione non possa spingersi fino a
ricomprendere il merito della decisione, quello di vagliare le motivazioni tecniche, organizzative
e produttive sottese all’atto.
10 TENORE Vito (a cura di), Il manuale del pubblico impiego privatizzato, III ed., EPC Editore, 2015 (III ed.), pag. 307.
11 Cons. Stato, sez. IV, 20 aprile 2006, n. 2247 in MASSIMA REDAZIONALE, 2006.
12 Cons. Stato, sez. III, 8 luglio 2003, n. 2346; sul punto si rimanda al 2.4.2 per gli aspetti di interesse.
13 Cons. Stato, sez. IV, 1 aprile 1996, n. 421 in FORO AMM., 1996, 1167.
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