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Il datore di lavoro pubblico avrà l’onere di dimostrare che la permanenza del lavoratore
nella sua sede originaria determina una disfunzione nell’organizzazione del lavoro.
Un ulteriore risvolto pratico meritevole di rilievo è quello fornito dalla giurisprudenza
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secondo la quale lo spostamento del lavoratore nell’ambito della medesima unità produttiva
non può essere considerato trasferimento; in questa circostanza, infatti, il datore di lavoro avrà
semplicemente fatto leva sul potere organizzativo che gli è concesso dalla legge, sindacabile solo
per discriminazione o mera vessazione del soggetto.
2.3 Il trasferimento nel pubblico impiego non contrattualizzato
La disciplina del trasferimento con riferimento alle categorie indicate dall’art. 3 del
Decreto Legislativo 165 del 2001 presenta alcune particolarità.
I soggetti ricompresi nella disciplina appena menzionata, infatti, svolgono delle funzioni
attinenti alla sovranità dello Stato e, pertanto, “godono” di una disciplina pubblicistica. La
disciplina del pubblico impiego contrattualizzato si applica in via residuale là dove compatibile
con le speciali prerogative che accomunano le categorie dell’art. 3. Sussistono anche in questo
campo, tuttavia, dei principi generali che sono stati delineati anche grazie all’intervento del
giudice amministrativo. È possibile affermare, infatti, che il trasferimento d’ufficio si configura
solo quando l’amministrazione ritenga di avvalersi presso un altro ufficio e una diversa sede
dell’attività lavorativa del proprio dipendente che, in linea di principio, continua a mantenere il
proprio status ed il correlativo trattamento economico .
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Di norma la procedura di trasferimento del personale pubblico da un’amministrazione ad
un’altra ha lo scopo di reimpiegare la professionalità che l’ente di provenienza ha riconosciuto
con l’attribuzione di una determinata qualifica presso un ente diverso, all’interno del quale è
stata ravvisata una più marcata necessità di quella specifica professionalità .
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Accanto al filo conduttore appena tracciato sussistono, però, delle eccezioni giustificabili
alla luce della particolarità delle mansioni a cui il personale non contrattualizzato è chiamato.
Tali diversità possono essere legate all’ordinamento di riferimento - l’ordinamento militare
prevede necessariamente delle limitazioni più stringenti rispetto, ad esempio, alla disciplina
prevista per i docenti universitari - o alle specifiche garanzie individuate di volta in volta dalla
legge.
20 Cass. 26 maggio 1999, n. 5153, in MASS. GIUR. IT., 1999.
21 Cons. Stato, Sez. VI, Sent. 31 luglio 2012, n. 4369, in MASSIMA REDAZIONALE, 2012.
22 Cons. Stato, Sez. V, Sent. 20 aprile 2012, n. 2315, in MASSIMA REDAZIONALE, 2012.
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