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Il datore di lavoro pubblico avrà l’onere di dimostrare che la permanenza del lavoratore

            nella sua sede originaria determina una disfunzione nell’organizzazione del lavoro.
                  Un ulteriore risvolto pratico meritevole di rilievo è quello fornito dalla giurisprudenza
                                                                                                           20
            secondo la quale lo  spostamento del  lavoratore nell’ambito della  medesima unità produttiva

            non può essere considerato trasferimento; in questa circostanza, infatti, il datore di lavoro avrà

            semplicemente fatto leva sul potere organizzativo che gli è concesso dalla legge, sindacabile solo
            per discriminazione o mera vessazione del soggetto.





            2.3  Il trasferimento nel pubblico impiego non contrattualizzato
                  La disciplina del trasferimento con riferimento alle categorie indicate dall’art. 3 del

            Decreto Legislativo 165 del 2001 presenta alcune particolarità.

                  I soggetti ricompresi nella disciplina appena menzionata, infatti, svolgono delle funzioni
            attinenti alla sovranità  dello Stato e, pertanto,  “godono”  di una disciplina pubblicistica. La

            disciplina del pubblico impiego contrattualizzato si applica in via residuale là dove compatibile

            con le speciali prerogative che accomunano le categorie dell’art. 3. Sussistono anche in questo

            campo, tuttavia, dei principi generali che sono stati  delineati  anche grazie all’intervento del

            giudice amministrativo. È possibile affermare, infatti, che il trasferimento d’ufficio si configura
            solo quando l’amministrazione ritenga di avvalersi presso un altro ufficio e una diversa sede

            dell’attività lavorativa del proprio dipendente che, in linea di principio, continua a mantenere il

            proprio status ed il correlativo trattamento economico .
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                  Di norma la procedura di trasferimento del personale pubblico da un’amministrazione ad

            un’altra ha lo scopo di reimpiegare la professionalità che l’ente di provenienza ha riconosciuto

            con l’attribuzione di una determinata qualifica presso un ente diverso, all’interno del quale è

            stata ravvisata una più marcata necessità di quella specifica professionalità .
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                  Accanto al filo conduttore appena tracciato sussistono, però, delle eccezioni giustificabili
            alla luce della particolarità delle mansioni a cui il personale non contrattualizzato è chiamato.

            Tali diversità possono  essere legate all’ordinamento di  riferimento  -  l’ordinamento militare

            prevede necessariamente delle limitazioni più  stringenti rispetto, ad  esempio, alla disciplina
            prevista per i docenti universitari - o alle specifiche garanzie individuate di volta in volta dalla

            legge.


            20   Cass. 26 maggio 1999, n. 5153, in MASS. GIUR. IT., 1999.
            21   Cons. Stato, Sez. VI, Sent. 31 luglio 2012, n. 4369, in MASSIMA REDAZIONALE, 2012.
            22   Cons. Stato, Sez. V, Sent. 20 aprile 2012, n. 2315, in MASSIMA REDAZIONALE, 2012.

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