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La ratio della norma deve essere ricercata nella peculiarità dell’ordinamento militare, il
quale, come sappiamo, prevede la costituzione di organismi di rappresentanza in sostituzione
delle associazioni sindacali. La costituzione di quest’ultime è, infatti, preclusa al personale in
uniforme. Il legislatore ha, tuttavia, protetto il personale appartenente alle rappresentanze
militari attraverso una serie di cautele. La prima, recepita dall’art. 1479 del C.O.M., vieta gli atti
diretti comunque a condizionare o limitare l’esercizio del mandato. La seconda si sostanzia nella
previsione normativa evidenziata all’inizio del paragrafo e comporta una preventiva
acquisizione del parere, non vincolante , dell’organo di rappresentanza proprio del militare.
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Esemplificativo, in questo senso, può essere il richiamo alla giurisprudenza circa una
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valutazione dello stesso organo di rappresentanza sulla lesività ai fini dell’atto di trasferimento
del militare.
2.4.4 Il trasferimento per motivi elettorali
Il trasferimento per motivi elettorali viene disciplinato attraverso il richiamo all’art. 78,
comma 6, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali ” e dall’art. 81 del
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“Nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza ”.
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La prima disposizione richiamata pone un limite al trasferimento degli amministratori
lavoratori dipendenti, pubblici e privati: questi ultimi non possono essere soggetti, se non per
consenso espresso, a trasferimenti durante l’esercizio del mandato. La richiesta di
avvicinamento al luogo del mandato amministrativo dovrà essere valutata dal Comando
responsabile del trasferimento con carattere di priorità.
L’art. 81 della L. 121/ 1981 sancisce il divieto, per gli appartenenti alle Forze di polizia, di
svolgere servizio nella circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni
per un periodo di tre anni a partire dalla data delle stesse elezioni.
L’ultima disposizione richiamata assume un’importanza cruciale poiché intende - anche
attraverso la previsione di un’aspettativa speciale con assegni dal momento della accettazione
della candidatura per la durata della campagna elettorale - tutelare l’assoluta imparzialità degli
appartenenti alle Forze di polizia e prevenire l’alterazione dei meccanismi democratici di
formazione della volontà dell’elettorato.
30 S. RODRIGUEZ, Brevi riflessioni sul trasferimento d’autorità del militare, GIUR. IT., 2004, 10.
31 Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 13 maggio 2010, n. 2929, in MASSIMA REDAZIONALE, 2010.
32 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella GAZZ. UFF., 28 settembre 2000, n. 227, S.O.
33 Legge 1 aprile 1981, n. 121, pubblicata nella GAZZ. UFF., 10 aprile 1981, n. 100, S.O.
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