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La  ratio  della norma deve essere ricercata nella peculiarità dell’ordinamento militare, il

            quale, come sappiamo, prevede la costituzione di organismi di rappresentanza in sostituzione
            delle associazioni sindacali. La costituzione di quest’ultime è, infatti, preclusa al personale in

            uniforme.  Il legislatore ha, tuttavia, protetto  il personale appartenente alle rappresentanze

            militari attraverso una serie di cautele. La prima, recepita dall’art. 1479 del C.O.M., vieta gli atti

            diretti comunque a condizionare o limitare l’esercizio del mandato. La seconda si sostanzia nella
            previsione normativa  evidenziata  all’inizio del paragrafo e comporta  una preventiva

            acquisizione  del parere, non vincolante , dell’organo  di rappresentanza proprio del  militare.
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            Esemplificativo, in questo senso, può essere il richiamo alla giurisprudenza   circa una
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            valutazione dello stesso organo di rappresentanza sulla lesività ai fini dell’atto di trasferimento
            del militare.



            2.4.4 Il trasferimento per motivi elettorali
                  Il trasferimento per motivi elettorali viene disciplinato attraverso il richiamo all’art. 78,

            comma 6, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali ” e dall’art. 81 del
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            “Nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza ”.
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                  La prima disposizione richiamata pone un limite al trasferimento degli amministratori

            lavoratori dipendenti, pubblici e privati: questi ultimi non possono essere soggetti, se non per
            consenso espresso, a trasferimenti durante l’esercizio  del mandato. La richiesta  di

            avvicinamento al luogo del  mandato  amministrativo dovrà essere valutata dal Comando

            responsabile del trasferimento con carattere di priorità.
                  L’art. 81 della L. 121/ 1981 sancisce il divieto, per gli appartenenti alle Forze di polizia, di

            svolgere servizio nella circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni

            per un periodo di tre anni a partire dalla data delle stesse elezioni.

                  L’ultima disposizione richiamata assume un’importanza cruciale poiché intende - anche
            attraverso la previsione di un’aspettativa speciale con assegni dal momento della accettazione

            della candidatura per la durata della campagna elettorale - tutelare l’assoluta imparzialità degli

            appartenenti alle Forze di polizia e  prevenire l’alterazione dei meccanismi  democratici di

            formazione della volontà dell’elettorato.





            30   S. RODRIGUEZ, Brevi riflessioni sul trasferimento d’autorità del militare, GIUR. IT., 2004, 10.
            31   Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 13 maggio 2010, n. 2929, in MASSIMA REDAZIONALE, 2010.
            32   Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella GAZZ. UFF., 28 settembre 2000, n. 227, S.O.
            33   Legge 1 aprile 1981, n. 121, pubblicata nella GAZZ. UFF., 10 aprile 1981, n. 100, S.O.

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