Page 38 - Quaderno 2017-11
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Le istanze possono essere avanzate al di fuori della procedura automatizzata nel caso si

            proceda per:
                  - il ricongiungimento al coniuge lavoratore;

                  - esigenze eccezionali, valutate  dal Comando Generale, non altrimenti differibili ed

                   attinenti a materia sanitaria.

                  Merita una particolare  menzione il primo caso appena esposto. Il personale  dell’Arma
            può, infatti, avanzare domanda di trasferimento ai sensi dell’art. 398  del R.G.A. al fine del

            ricongiungimento con il coniuge che  abbia un’attività lavorativa subordinata a  tempo

            indeterminato. Il trasferimento sarà disposto rispettando comunque quelle che sono le regole

            sancite dell’art. 238 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
            militare. In particolare si avrà riguardo a non individuare la nuova sede di servizio tra quelle che

            presentano obiettive situazioni di incompatibilità ambientale e comunque in quella assegnata a

            stazione nel cui territorio [il militare] ha stabilmente dimorato prima dell’arruolamento.
                  Questo particolare tipo di richiesta del militare non riguarda solo il personale ammogliato

            ma assume rilevanza in tutti i casi di convivenza more uxorio. Le caratteristiche di questa disciplina

            sono state individuate, con il supporto della giurisprudenza in materia, con circolare dell’Arma dei

            Carabinieri . Affinché si possa parlare di convivenza more uxorio, è necessario che sussista: a) una

            stabile coabitazione e b) un accordo o sentimento di comunione di intenti di tipo matrimoniale;
            questa situazione ricalca, evidentemente, tutte le caratteristiche del vincolo matrimoniale.



            2.4.9 I trasferimenti temporanei
                  Questi atti vengono adottati in seguito a domanda avanzata dal  militare  sulla base  di

            particolari situazioni familiari e/o sanitarie aventi carattere di eccezionalità e temporaneità. La

            tempista, in particolare, è determinata dal parere espresso dal Dirigente sanitario del Comando

            di Corpo e si fonda sul presupposto che siano stati fruiti tutti i vari tipi di licenza disponibili.
                  Ovviamente, stante il carattere di eccezionalità della richiesta, i tempi per la trattazione

            dell’istanza sono ridotti al minimo, attraverso una procedura snella che da una valutazione del

            Comandante diretto transita direttamente nelle mani del Comando generale.

                  I casi in cui detto parere può assumere connotazione negativa consistono nella possibilità
            che il militare non abbia ancora fruito di tutti i periodi di licenza disponibili e quando la sua

            assistenza al padre o alla madre non sia resa indispensabile dalla presenza di germani ed altri

            prossimi congiunti conviventi in grado di assistere il familiare.





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