Page 38 - Quaderno 2017-11
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Le istanze possono essere avanzate al di fuori della procedura automatizzata nel caso si
proceda per:
- il ricongiungimento al coniuge lavoratore;
- esigenze eccezionali, valutate dal Comando Generale, non altrimenti differibili ed
attinenti a materia sanitaria.
Merita una particolare menzione il primo caso appena esposto. Il personale dell’Arma
può, infatti, avanzare domanda di trasferimento ai sensi dell’art. 398 del R.G.A. al fine del
ricongiungimento con il coniuge che abbia un’attività lavorativa subordinata a tempo
indeterminato. Il trasferimento sarà disposto rispettando comunque quelle che sono le regole
sancite dell’art. 238 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare. In particolare si avrà riguardo a non individuare la nuova sede di servizio tra quelle che
presentano obiettive situazioni di incompatibilità ambientale e comunque in quella assegnata a
stazione nel cui territorio [il militare] ha stabilmente dimorato prima dell’arruolamento.
Questo particolare tipo di richiesta del militare non riguarda solo il personale ammogliato
ma assume rilevanza in tutti i casi di convivenza more uxorio. Le caratteristiche di questa disciplina
sono state individuate, con il supporto della giurisprudenza in materia, con circolare dell’Arma dei
Carabinieri . Affinché si possa parlare di convivenza more uxorio, è necessario che sussista: a) una
stabile coabitazione e b) un accordo o sentimento di comunione di intenti di tipo matrimoniale;
questa situazione ricalca, evidentemente, tutte le caratteristiche del vincolo matrimoniale.
2.4.9 I trasferimenti temporanei
Questi atti vengono adottati in seguito a domanda avanzata dal militare sulla base di
particolari situazioni familiari e/o sanitarie aventi carattere di eccezionalità e temporaneità. La
tempista, in particolare, è determinata dal parere espresso dal Dirigente sanitario del Comando
di Corpo e si fonda sul presupposto che siano stati fruiti tutti i vari tipi di licenza disponibili.
Ovviamente, stante il carattere di eccezionalità della richiesta, i tempi per la trattazione
dell’istanza sono ridotti al minimo, attraverso una procedura snella che da una valutazione del
Comandante diretto transita direttamente nelle mani del Comando generale.
I casi in cui detto parere può assumere connotazione negativa consistono nella possibilità
che il militare non abbia ancora fruito di tutti i periodi di licenza disponibili e quando la sua
assistenza al padre o alla madre non sia resa indispensabile dalla presenza di germani ed altri
prossimi congiunti conviventi in grado di assistere il familiare.
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