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Definire in modo chiaro ed univoco l’attuale orientamento sul trasferimento per
incompatibilità ambientale nelle Forze armate non è semplice. Ciò perché nel tempo sono state
avanzate diverse teorie .
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Un primo orientamento qualifica i trasferimenti d’autorità come ordini diretti a tutelare in
modo oggettivo e rapido la funzionalità e il prestigio dell’amministrazione militare: non sono
quindi richieste né le garanzie procedimentali né una particolare motivazione, essendo giudicato
irrilevante l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede. Un secondo
orientamento, al contrario, distingue tra il caso in cui il trasferimento si basi su un fatto
incontestato, e di evidente gravità, e il caso in cui vi siano anche profili da valutare
discrezionalmente: in questa seconda ipotesi sono richieste tutte le garanzie procedimentali, allo
scopo di rendere possibile la corretta qualificazione del fatto (v. CS Sez. IV, 8 novembre 2013,
n. 5350). In posizione intermedia, un terzo orientamento accetta la classificazione tradizionale
dei trasferimenti d’autorità come ordini, ma ne offre una lettura costituzionalmente orientata in
relazione all’art. 52 comma 2 Cost.; in questa ipotesi viene richiesto all’amministrazione militare
di rispettare le garanzie procedimentali (e le regole di motivazione) stabilite per tutto il pubblico
impiego (v. CS Sez. IV, 11 dicembre 2012, n. 6337).
Nel corso del testo cercheremo di chiarire, mediante l’analisi della giurisprudenza sulla
materia, come questo particolare tipo di trasferimento possa essere valutato.
È necessario, anzitutto chiarire come il trasferimento per incompatibilità ambientale si
inserisca nella bipartizione esistente tra trasferimenti per motivi d’autorità e trasferimenti a
domanda. A tal proposito è sufficiente riprendere le parole del Consiglio di Stato che, con la
decisione n. 3693 del 2002, ha asserito che “il dispaccio che rechi l’ordine di trasferimento “per ragioni di
servizio” non costituisce un terzo genere rispetto al trasferimento a domanda ed a quello d’autorità, rientrando
nell’ampio spettro del secondo, anche allo scopo di rendere possibile l’erogazione della speciale indennità di
trasferimento prevista dall’art. 1, Legge n. 100 del 1987” .
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La giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali ha
contribuito, nel corso degli anni, a plasmare l’istituto in esame.
Prima di tutto, “i provvedimenti di trasferimento d’autorità (ivi compresi quelli assunti per ragioni di
incompatibilità ambientale) sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare
servizio in una sede piuttosto che in un’altra assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, che non abbisogna
di una particolare motivazione né di particolari garanzie di partecipazione preventiva, quale è quella di cui
9 T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 5 marzo 2015, n. 368 in Massima redazionale, 2015;
10 A. CUCCURU, Gli ordini amministrativi e il trasferimento del militare in servizio, RASSEGNA GIUSTIZIA MILITARE,
Bimestrale di Diritto e Procedura Penale Militare, Volume 123, gennaio-giugno 2004.
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