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Definire in modo chiaro ed  univoco l’attuale orientamento sul  trasferimento per

            incompatibilità ambientale nelle Forze armate non è semplice. Ciò perché nel tempo sono state
            avanzate diverse teorie .
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                  Un primo orientamento qualifica i trasferimenti d’autorità come ordini diretti a tutelare in

            modo oggettivo e rapido la funzionalità e il prestigio dell’amministrazione militare: non sono

            quindi richieste né le garanzie procedimentali né una particolare motivazione, essendo giudicato
            irrilevante l’interesse del militare a prestare  servizio in una determinata sede. Un secondo

            orientamento, al contrario, distingue  tra il caso in cui il trasferimento si basi su un fatto

            incontestato,  e di evidente gravità, e il caso in cui vi siano anche profili da valutare

            discrezionalmente: in questa seconda ipotesi sono richieste tutte le garanzie procedimentali, allo
            scopo di rendere possibile la corretta qualificazione del fatto (v. CS Sez. IV, 8 novembre 2013,

            n. 5350). In posizione intermedia, un terzo orientamento accetta la classificazione tradizionale

            dei trasferimenti d’autorità come ordini, ma ne offre una lettura costituzionalmente orientata in
            relazione all’art. 52 comma 2 Cost.; in questa ipotesi viene richiesto all’amministrazione militare

            di rispettare le garanzie procedimentali (e le regole di motivazione) stabilite per tutto il pubblico

            impiego (v. CS Sez. IV, 11 dicembre 2012, n. 6337).

                  Nel corso del  testo  cercheremo di chiarire, mediante l’analisi della giurisprudenza  sulla

            materia, come questo particolare tipo di trasferimento possa essere valutato.
                  È necessario, anzitutto chiarire come il trasferimento per incompatibilità ambientale si

            inserisca nella  bipartizione esistente  tra  trasferimenti  per motivi d’autorità e trasferimenti a

            domanda. A tal proposito è sufficiente riprendere le parole del Consiglio di Stato che, con la
            decisione n. 3693 del 2002, ha asserito che “il dispaccio che rechi l’ordine di trasferimento “per ragioni di

            servizio” non costituisce un terzo genere rispetto al trasferimento a domanda ed a quello d’autorità, rientrando

            nell’ampio spettro del  secondo, anche allo scopo di rendere possibile l’erogazione della  speciale indennità di

            trasferimento prevista dall’art. 1, Legge n. 100 del 1987” .
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                  La giurisprudenza del  Consiglio di Stato  e dei Tribunali amministrativi regionali  ha
            contribuito, nel corso degli anni, a plasmare l’istituto in esame.

                  Prima di tutto, “i provvedimenti di trasferimento d’autorità (ivi compresi quelli assunti per ragioni di

            incompatibilità ambientale) sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare
            servizio in una sede piuttosto che in un’altra assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, che non abbisogna

            di una particolare motivazione né di particolari garanzie di partecipazione preventiva, quale è quella di cui


            9   T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 5 marzo 2015, n. 368 in Massima redazionale, 2015;
            10   A. CUCCURU, Gli ordini amministrativi e il trasferimento del militare in servizio, RASSEGNA GIUSTIZIA MILITARE,
               Bimestrale di Diritto e Procedura Penale Militare, Volume 123, gennaio-giugno 2004.

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