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CAPITOLO TERZO

                     Il trasferimento per incompatibilità ambientale nell’Arma dei Carabinieri




            Sommario: 3.1 Il trasferimento per incompatibilità ambientale come ordine. - 3.1.1 I principi

            cardine dell’Istituto. - 3.1.1.1 La discrezionalità dell’Amministrazione e i profili di sindacabilità
            giurisdizionale. - 3.1.1.2 Il rilievo dell’obbligo di motivazione. - 3.2 Critiche alla teoria. - 3.2.1 Il

            principio di ragionevolezza. - 3.2.2 La giustiziabilità di un atto amministrativo. - 3.3 Il concetto

            di incompatibilità ambientale oggi. - 3.3.1 Profili di criticità.

            3.1  Il trasferimento per incompatibilità ambientale come ordine
                  Venendo al punto cruciale della nostra trattazione,  e  dunque al trasferimento  per

            incompatibilità ambientale, assume un ruolo centrale il concetto di ordine connesso al mondo

            militare. Come vedremo in  modo più specifico nel corso  del  testo la riconducibilità  del
            trasferimento per incompatibilità ambientale al genus degli ordini, infatti, consente di mitigare la

            sottoposizione dello stesso alla disciplina prevista dalla Legge 241 del 1990.

                  Il concetto di ordine non ha una esplicita estrinsecazione all’interno del Codice

            dell’Ordinamento Militare e, proprio in virtù di tale mancanza, appare opportuno sviluppare

            alcune considerazioni sull’argomento.
                  Per cominciare evidenzieremo la definizione fornita dal T.A.R. di Catania (sent. 578 del

            2012) nella quale si fa riferimento all’ordine di trasferimento come ad un atto amministrativo

            che impone al militare un fare o un non fare e mediante il quale si realizza la funziona tipica
            delle Forze armate, ineludibilmente conforme ad un progetto di tipo unitario . L’intera attività
                                                                                           1
            delle Forze armate e delle Forze di polizia militarmente organizzate si attua mediante l’impiego

            dell’ordine, “motore primo della potentissima macchina militare ”.
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                  Le Forze armate sono, infatti, chiamate ad assolvere i propri compiti in modo tempestivo,

            scrupoloso e puntuale: ciò definisce il concetto di operatività dello strumento militare, attuato
            grazie ad attività poste in essere in modo autonomo dai vari livelli di responsabilità esistenti.

            Tali funzioni restano comunque logicamente connesse tra di loro.





            1  Sul punto vedasi anche A. CUCCURU, Gli ordini amministrativi e il trasferimento del militare in servizio, RASSEGNA
              GIUSTIZIA MILITARE, Bimestrale di Diritto e Procedura Penale Militare, Volume 123, gennaio-giugno 2004:
              «Gli ordini sono quei provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario con i quali la P.A., a seguito di una scelta
              discrezionale o di semplice accertamento, fa discendere nuovi obblighi giuridici a carico dei soggetti destinatari, imponendo loro un
              determinato comportamento sulla base della propria posizione di supremazia».
            2  IAFRATE C., L’ordine: elemento fondamentale del sistema militare, in ficiesse.it.

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