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2.4.7 Il trasferimento in prima assegnazione

                  Il trasferimento  in prima  assegnazione  costituisce, come  rimarcato in 2.4, il primo
            trasferimento nei confronti del  personale militare che ha terminato il proprio corso di

            formazione. I criteri  sottesi all’atto sono indicati dall’art. 927,  comma 1, del Codice

            dell’ordinamento  militare: le direttive proprie di ciascuna Forza  armata e l’ordine della

            graduatoria di merito costituiscono le premesse circa la decisione dell’Amministrazione.
                  Questo tipo di atto può essere ricollegato alla disciplina del trasferimento assistenziale.

            Stante, infatti, la temporaneità del trasferimento ex art. 33, comma 5, della Legge 104 del 1992,

            se la condizione che ha permesso al militare  di richiedere l’istituto di  mobilità straordinaria

            dovesse venir meno il militare sarebbe ritrasferito presso la scuola di formazione. Alcune Forze
            armate hanno risolto il problema scandendo le fasi del trasferimento: formata la graduatoria di

            merito si procede alla prima assegnazione e solo dopo si determina il  trasferimento

            assistenziale .
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            2.4.8 Il trasferimento a domanda

                  Il personale dell’Arma dei Carabinieri può, sulla base di determinati requisiti, richiedere il

            trasferimento. Significativo a questo proposito è il richiamo agli  articoli 397 e 398 del

            Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri.
                  I  sottoufficiali,  appuntati  e  carabinieri  che  aspirino  ad  essere  trasferiti  dalla  Stazione,

            Battaglione, Reggimento a cavallo, Legione o comandi equiparati a comando di corpo, possono,

            dopo quattro anni di permanenza nel Reparto (due anni per le sedi disagiate) far presente la
            loro volontà al superiore diretto. Quest’ultimo, compiuta una valutazione in ordine alle esigenze

            del servizio ed ai requisiti di condotta e rendimento dell’istante, fornisce un parere ai comandi

            deputati a decidere.

                  L’art. 398, invece, concede la possibilità ai militari che  prestano servizio nelle Legioni,
            Brigate o Divisioni o fuori da detti comandi  e che abbiano fondati  e comprovati motivi di

            richiedere il trasferimento anche senza il requisito di permanenza temporale richiesto.

                  Tali domande vengono analizzate  nell’ambito della procedura automatizzata  per i

            trasferimenti, disponendo punti incrementali a coloro che si trovino nella situazione di fondati e
            comprovati motivi di cui sopra.






            38   LAMONACA Vincenzo, Le agevolazioni ed i limiti al trasferimento dei lavoratori che prestano assistenza ai disabili gravi,
               LAVORO NELLA GIUR., 2014, 12, 1051 (commento alla normativa).

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