Page 37 - Quaderno 2017-11
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2.4.7 Il trasferimento in prima assegnazione
Il trasferimento in prima assegnazione costituisce, come rimarcato in 2.4, il primo
trasferimento nei confronti del personale militare che ha terminato il proprio corso di
formazione. I criteri sottesi all’atto sono indicati dall’art. 927, comma 1, del Codice
dell’ordinamento militare: le direttive proprie di ciascuna Forza armata e l’ordine della
graduatoria di merito costituiscono le premesse circa la decisione dell’Amministrazione.
Questo tipo di atto può essere ricollegato alla disciplina del trasferimento assistenziale.
Stante, infatti, la temporaneità del trasferimento ex art. 33, comma 5, della Legge 104 del 1992,
se la condizione che ha permesso al militare di richiedere l’istituto di mobilità straordinaria
dovesse venir meno il militare sarebbe ritrasferito presso la scuola di formazione. Alcune Forze
armate hanno risolto il problema scandendo le fasi del trasferimento: formata la graduatoria di
merito si procede alla prima assegnazione e solo dopo si determina il trasferimento
assistenziale .
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2.4.8 Il trasferimento a domanda
Il personale dell’Arma dei Carabinieri può, sulla base di determinati requisiti, richiedere il
trasferimento. Significativo a questo proposito è il richiamo agli articoli 397 e 398 del
Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri.
I sottoufficiali, appuntati e carabinieri che aspirino ad essere trasferiti dalla Stazione,
Battaglione, Reggimento a cavallo, Legione o comandi equiparati a comando di corpo, possono,
dopo quattro anni di permanenza nel Reparto (due anni per le sedi disagiate) far presente la
loro volontà al superiore diretto. Quest’ultimo, compiuta una valutazione in ordine alle esigenze
del servizio ed ai requisiti di condotta e rendimento dell’istante, fornisce un parere ai comandi
deputati a decidere.
L’art. 398, invece, concede la possibilità ai militari che prestano servizio nelle Legioni,
Brigate o Divisioni o fuori da detti comandi e che abbiano fondati e comprovati motivi di
richiedere il trasferimento anche senza il requisito di permanenza temporale richiesto.
Tali domande vengono analizzate nell’ambito della procedura automatizzata per i
trasferimenti, disponendo punti incrementali a coloro che si trovino nella situazione di fondati e
comprovati motivi di cui sopra.
38 LAMONACA Vincenzo, Le agevolazioni ed i limiti al trasferimento dei lavoratori che prestano assistenza ai disabili gravi,
LAVORO NELLA GIUR., 2014, 12, 1051 (commento alla normativa).
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