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Connessa alla specificità delle funzioni svolte dalle FFAA è, inoltre, la questione

            dell’inapplicabilità dell’art. 33, comma 5, della disciplina al personale volontario in ferma
            prefissata poiché, in virtù della brevità del particolare tipo di rapporto di impiego, non sarebbe

            possibile tollerare la  possibilità di un  trasferimento,  seppur di breve  durata, in un’altra sede

            rispetto a quella prevista per quel militare. Questa situazione avrebbe delle ripercussioni sia sulle

            esigenze operative proprie delle FFAA  ma anche  sulle esigenze legate alla formazione del
            personale militare in virtù di un possibile transito nel servizio permanente effettivo,

            caratterizzato da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato .
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                  Il necessario bilanciamento tra interesse dell’Amministrazione ed esigenze del personale,

            con riferimento all’espressione “ove possibile” prevista dalla norma, sembrerebbe sostanziarsi
            nelle valutazioni sulla carenza di organico con riguardo alla qualifica del lavoratore. Un organico

            saturo, infatti, determinerebbe l’impossibilità del trasferimento  ex legge 104 del  1992 ed un

            trasferimento in sovrannumero rispetto all’organico previsto per il Reparto  sarebbe attuabile
            solo temporaneamente e per gravissimi motivi (art. 7 del D.P.R. del 16 marzo 1999, n. 254). La

            disciplina presenta, inoltre, delle perplessità in relazione alla temporaneità del provvedimento

            sancita dal comma 7-bis .
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                  Con riguardo al personale del comparto  Difesa  si è assistito  nel 2014 ad un

            aggiornamento della materia in oggetto. L’art. 6 , comma 1, lett. E) del D. Lgs. 28 gennaio 2014
            n. 8 ha previsto l’aggiornamento dell’art. 981, comma 1, lett. B) del Codice dell’Ordinamento

            militare. Oggi l’applicazione dell’art. 33 è consentita nel limite delle posizioni organiche previste

            per il ruolo e il grado vacante nella sede di destinazione richiesta. In questo modo, facendo
            specifico riferimento alla sede di destinazione, si svincola il discorso dalla situazione organica

            della sede presso cui il militare svolge il proprio servizio .
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            2.4.3 Il trasferimento dei membri di organi di rappresentanza

                  Il trasferimento di  militari facenti parte degli organi di rappresentanza militari è
            riconducibile all’art. 1480 del Codice dell’Ordinamento  militare. Quest’ultimo prevede che il

            trasferimento, se pregiudica l’esercizio del mandato, necessita di essere concordato con l’organo

            di rappresentanza di cui il militare fa parte.





            27   LAMONACA Vincenzo, Le agevolazioni ed i limiti al trasferimento dei lavoratori che prestano assistenza ai disabili gravi,
               LAVORO NELLA GIUR., 2014, 12, 1051 (commento alla normativa).
            28   Per una trattazione più puntuale si rimanda a LAMONCA V., ibidem.
            29   LAMONACA Vincenzo, ibidem.

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