Page 33 - Quaderno 2017-11
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Connessa alla specificità delle funzioni svolte dalle FFAA è, inoltre, la questione
dell’inapplicabilità dell’art. 33, comma 5, della disciplina al personale volontario in ferma
prefissata poiché, in virtù della brevità del particolare tipo di rapporto di impiego, non sarebbe
possibile tollerare la possibilità di un trasferimento, seppur di breve durata, in un’altra sede
rispetto a quella prevista per quel militare. Questa situazione avrebbe delle ripercussioni sia sulle
esigenze operative proprie delle FFAA ma anche sulle esigenze legate alla formazione del
personale militare in virtù di un possibile transito nel servizio permanente effettivo,
caratterizzato da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato .
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Il necessario bilanciamento tra interesse dell’Amministrazione ed esigenze del personale,
con riferimento all’espressione “ove possibile” prevista dalla norma, sembrerebbe sostanziarsi
nelle valutazioni sulla carenza di organico con riguardo alla qualifica del lavoratore. Un organico
saturo, infatti, determinerebbe l’impossibilità del trasferimento ex legge 104 del 1992 ed un
trasferimento in sovrannumero rispetto all’organico previsto per il Reparto sarebbe attuabile
solo temporaneamente e per gravissimi motivi (art. 7 del D.P.R. del 16 marzo 1999, n. 254). La
disciplina presenta, inoltre, delle perplessità in relazione alla temporaneità del provvedimento
sancita dal comma 7-bis .
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Con riguardo al personale del comparto Difesa si è assistito nel 2014 ad un
aggiornamento della materia in oggetto. L’art. 6 , comma 1, lett. E) del D. Lgs. 28 gennaio 2014
n. 8 ha previsto l’aggiornamento dell’art. 981, comma 1, lett. B) del Codice dell’Ordinamento
militare. Oggi l’applicazione dell’art. 33 è consentita nel limite delle posizioni organiche previste
per il ruolo e il grado vacante nella sede di destinazione richiesta. In questo modo, facendo
specifico riferimento alla sede di destinazione, si svincola il discorso dalla situazione organica
della sede presso cui il militare svolge il proprio servizio .
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2.4.3 Il trasferimento dei membri di organi di rappresentanza
Il trasferimento di militari facenti parte degli organi di rappresentanza militari è
riconducibile all’art. 1480 del Codice dell’Ordinamento militare. Quest’ultimo prevede che il
trasferimento, se pregiudica l’esercizio del mandato, necessita di essere concordato con l’organo
di rappresentanza di cui il militare fa parte.
27 LAMONACA Vincenzo, Le agevolazioni ed i limiti al trasferimento dei lavoratori che prestano assistenza ai disabili gravi,
LAVORO NELLA GIUR., 2014, 12, 1051 (commento alla normativa).
28 Per una trattazione più puntuale si rimanda a LAMONCA V., ibidem.
29 LAMONACA Vincenzo, ibidem.
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