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In questo contesto si rimarca l’importanza della valutazione delle aspettative personali
nonché della situazione personale e familiare del militare.
Ulteriore disposizione che merita menzione è l’art. 1468 del Codice dell’Ordinamento
militare che vieta, in sede di attribuzione di incarichi e trasferimenti, ogni tipo di
discriminazione fondata su motivi politici, ideologici, religiosi, razziali, etnici, per l’orientamento
sessuale o per la differenza di genere.
2.4.1 Il trasferimento per ricongiungimento da parte del coniuge impiegato nelle PP AA
Tale tipo di trasferimento è disciplinato dall’art. 17 della Legge 28 luglio 1999, n. 266.
Nello specifico si prevede che il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle
Forze armate ha diritto ad essere impiegato nella nuova sede di servizio del militare o, in
mancanza, nella sede più vicina. Sul punto la Corte Costituzionale ha sottolineato l’assenza di
cause di illegittimità costituzionale della norma: con quest’ultima, infatti, il legislatore ha inteso
compiere un bilanciamento tra il buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.) e
l’esigenza di tutela dell’unità famigliare (art. 29, comma 2, Cost.) che altrimenti sarebbe stato
compromesso a causa del particolare regime di mobilità cui il militare è soggetto in virtù del
proprio status .
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2.4.2 Il trasferimento assistenziale ex L. 104/1992
L’art. 33, commi 3 e 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 sancisce la possibilità per il
dipendente che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o
affine entro il 2° grado o 3° grado se i genitori o il coniuge della persona affetta da handicap
abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, siano stati colpiti da patologie invalidanti o siano
deceduti o mancanti, di scegliere, ove possibile, la sede di servizio più vicina al domicilio e il
divieto di essere trasferito se non con il suo consenso .
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L’ampio ricorso effettuato nei confronti di questo istituto ha permesso di sviluppare una
cospicua giurisprudenza, evidenziando alcuni aspetti critici della normativa. L’inciso “ove
possibile”, ad esempio, ha fatto ritenere che tale tipo di trasferimento non si applicasse nei
confronti del personale delle Forze armate o di polizia in virtù del principio di specialità che le
contraddistingue (art. 19 L. 183/2010). Tale orientamento è, pero, in fase di abbandono .
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24 Corte Cost. Sent., 30 maggio 2008, n. 183, in www.cortecostituzionale.it.
25 Facciamo riferimento al comma 3 dell’art. 33 della L. 104 /1992 come modificato dall’art. 19, comma 1,
lettera b), L. 8 marzo 2000, n. 53 e dall’art. 24, comma 1, lett. b), L. 4 novembre 2010, n. 183.
26 Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2013, n. 1005, in FORO IT., 2013, III, 201.
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