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In questo contesto  si rimarca l’importanza della valutazione delle aspettative personali

            nonché della situazione personale e familiare del militare.
                  Ulteriore disposizione  che merita menzione è l’art. 1468 del Codice dell’Ordinamento

            militare  che  vieta,  in  sede  di  attribuzione  di  incarichi  e  trasferimenti,  ogni  tipo  di

            discriminazione fondata su motivi politici, ideologici, religiosi, razziali, etnici, per l’orientamento

            sessuale o per la differenza di genere.


            2.4.1 Il trasferimento per ricongiungimento da parte del coniuge impiegato nelle PP AA

                  Tale tipo di  trasferimento è disciplinato dall’art. 17 della Legge 28 luglio 1999, n. 266.

            Nello specifico si prevede che il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle
            Forze armate ha diritto ad essere impiegato  nella nuova sede di servizio del militare o, in

            mancanza, nella sede più vicina. Sul punto la Corte Costituzionale ha sottolineato l’assenza di

            cause di illegittimità costituzionale della norma: con quest’ultima, infatti, il legislatore ha inteso
            compiere un bilanciamento  tra il buon andamento dell’amministrazione  (art. 97 Cost.) e

            l’esigenza di tutela dell’unità famigliare (art. 29, comma 2, Cost.) che altrimenti sarebbe stato

            compromesso a causa del particolare regime di mobilità cui il militare è soggetto in virtù del

            proprio status .
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            2.4.2 Il trasferimento assistenziale ex L. 104/1992

                  L’art. 33, commi 3 e 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 sancisce la possibilità per il

            dipendente che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o
            affine entro il 2° grado o 3° grado se i genitori o il coniuge della persona affetta da handicap

            abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, siano stati colpiti da patologie invalidanti o siano

            deceduti o mancanti, di scegliere, ove possibile, la sede di servizio più vicina al domicilio e il

            divieto di essere trasferito se non con il suo consenso .
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                  L’ampio ricorso effettuato nei confronti di questo istituto ha permesso di sviluppare una
            cospicua giurisprudenza, evidenziando alcuni aspetti critici della normativa. L’inciso  “ove

            possibile”, ad  esempio,  ha fatto ritenere che  tale tipo  di trasferimento  non si applicasse nei

            confronti del personale delle Forze armate o di polizia in virtù del principio di specialità che le
            contraddistingue (art. 19 L. 183/2010). Tale orientamento è, pero, in fase di abbandono .
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            24   Corte Cost. Sent., 30 maggio 2008, n. 183, in www.cortecostituzionale.it.
            25   Facciamo riferimento al comma 3 dell’art. 33 della L. 104 /1992 come  modificato dall’art. 19, comma 1,
               lettera b), L. 8 marzo 2000, n. 53 e dall’art. 24, comma 1, lett. b), L. 4 novembre 2010, n. 183.
            26   Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2013, n. 1005, in FORO IT., 2013, III, 201.

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