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all’art. 7 della legge n. 241/1990 (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia - Lecce, sez. III, n.
1569/2009) ”.
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Essendo l’ordine un atto amministrativo a forma libera, di norma uni-sussistente, risulta
difficile, anche solo sul piano concettuale, asserire che lo stesso debba sempre essere preceduto
da una istruttoria con la quale acquisire le osservazioni del destinatario dell’atto . Sulla scia di
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quanto appena affermato si pone la considerazione circa la particolarità dello status del militare:
le esigenze di operatività delle Forze armate e dei Corpi Armati dello Stato, e la conseguente
necessità di disporre del personale secondo criteri di funzionalità, impongono il rispetto della
particolare flessibilità delle condizioni di mobilità dei cittadini alle armi.
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Il bilanciamento di interessi compiuto dall’amministrazione non può, tuttavia, comportare
un azzeramento degli interessi in capo al militare. Sebbene l’interesse pubblico al buon
andamento della Pubblica amministrazione sia maggiormente tutelato, infatti, l’apertura posta in
essere dall’ordinamento militare nei confronti dei principi costituzionali impone una maggiore
ponderazione degli interessi in gioco per addivenire alla decisione . Il rapporto tra la
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compagine militare ed i principi democratici della costituzione, trova una specifica previsione
normativa nell’art. 52, co. 3, Cost. Il tutto “con conseguente necessità, anche per l’amministrazione della
difesa, di osservare, in relazione a fasi di organizzazione e gestione del personale (quali i trasferimenti) che non si
differenzino, per procedimento e finalità, da quelli del restante pubblico impiego, dai principi e criteri che segnano
il modo d’essere di tutti i rapporti tra Stato-apparato e cittadini, essenziali per la stessa concezione di uno Stato
democratico”. Il testo della sentenza n. 926 del 2013 del Consiglio di Stato continua prevedendo
che “l’ordinamento militare non è ex se e per posizione istituzionale caratterizzato da una posizione di
separatezza ed isolamento e sottratto, come tale, ai principi ed alle regole dell’ordinamento repubblicano, né esso
è, pertanto, impermeabile al sindacato del Giudice”. Il sindacato del giudice, in questo caso, risulta
essere limitato al solo giudizio ab externo, ovvero dal punto di vista della logicità e completezza
della motivazione, escludendo ogni valutazione circa il merito della decisione assunta .
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“All’amministrazione militare spetta l’organizzazione e la sintesi degli interessi secondo i criteri di
imparzialità, ragionevolezza e proporzionalità. Al giudice amministrativo compete la verifica della corretta
applicazione di tali principi” .
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11 Cons. Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2013, n. 926, in MASSIMA REDAZIONALE, 2013.
12 T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 7 marzo 2012, n. 578 in MASSIMA REDAZIONALE, 2012.
13 T.A.R. Sicilia Catania, ibidem.
14 Cons. Stato, Sez. IV, 18 maggio 2009, n. 3056, in MASSIMA REDAZIONALE, 2009, sul punto si rammenta che:
“è evidente che le situazioni personali e familiari del militare non possono prevalere sul soddisfacimento delle esigenze di
servizio”.
15 Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 2003, n. 2970, in MASSIMA REDAZIONALE, 2003.
16 F. CASTIELLO, Diritto amministrativo militare, Laurus Robuffo, gennaio 2011, pag. 83, sul punto T.A.R. Catania,
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