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all’art. 7  della legge n.  241/1990  (Conferma della sentenza  del T.a.r. Puglia  -  Lecce, sez.  III,  n.

            1569/2009) ”.
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                  Essendo l’ordine un atto amministrativo a forma libera, di norma uni-sussistente, risulta

            difficile, anche solo sul piano concettuale, asserire che lo stesso debba sempre essere preceduto

            da una istruttoria con la quale acquisire le osservazioni del destinatario dell’atto . Sulla scia di
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            quanto appena affermato si pone la considerazione circa la particolarità dello status del militare:
            le esigenze di operatività delle Forze armate e dei Corpi Armati dello Stato, e la conseguente

            necessità di disporre del personale secondo criteri di funzionalità, impongono il rispetto della

            particolare flessibilità delle condizioni di mobilità  dei cittadini alle armi.
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                  Il bilanciamento di interessi compiuto dall’amministrazione non può, tuttavia, comportare
            un azzeramento degli interessi in capo al militare. Sebbene l’interesse pubblico al buon

            andamento della Pubblica amministrazione sia maggiormente tutelato, infatti, l’apertura posta in

            essere dall’ordinamento militare nei confronti dei principi costituzionali impone una maggiore
            ponderazione degli interessi in  gioco per addivenire alla decisione . Il rapporto tra la
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            compagine militare ed i principi democratici della costituzione, trova una specifica previsione

            normativa nell’art. 52, co. 3, Cost. Il tutto “con conseguente necessità, anche per l’amministrazione della

            difesa, di osservare, in relazione a fasi di organizzazione e gestione del personale (quali i trasferimenti) che non si

            differenzino, per procedimento e finalità, da quelli del restante pubblico impiego, dai principi e criteri che segnano
            il modo d’essere di tutti i rapporti tra Stato-apparato e cittadini, essenziali per la stessa concezione di uno Stato

            democratico”. Il testo della sentenza n. 926 del 2013 del Consiglio di Stato continua prevedendo

            che  “l’ordinamento militare non  è  ex se  e per posizione istituzionale caratterizzato da una posizione di
            separatezza ed isolamento e sottratto, come tale, ai principi ed alle regole dell’ordinamento repubblicano, né esso

            è, pertanto, impermeabile al sindacato del Giudice”.  Il sindacato del giudice, in questo caso, risulta

            essere limitato al solo giudizio ab externo, ovvero dal punto di vista della logicità e completezza

            della motivazione, escludendo ogni valutazione circa il merito della decisione assunta .
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                  “All’amministrazione militare spetta l’organizzazione e la sintesi degli interessi secondo i criteri di

            imparzialità, ragionevolezza e proporzionalità. Al giudice amministrativo  compete la verifica della corretta

            applicazione di tali principi” .
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            11   Cons. Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2013, n. 926, in MASSIMA REDAZIONALE, 2013.
            12   T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 7 marzo 2012, n. 578 in MASSIMA REDAZIONALE, 2012.
            13   T.A.R. Sicilia Catania, ibidem.
            14   Cons. Stato, Sez. IV, 18 maggio 2009, n. 3056, in MASSIMA REDAZIONALE, 2009, sul punto si rammenta che:
                “è evidente che le situazioni personali e familiari del militare  non possono prevalere sul soddisfacimento delle esigenze di
                servizio”.
            15   Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 2003, n. 2970, in MASSIMA REDAZIONALE, 2003.
            16   F. CASTIELLO, Diritto amministrativo militare, Laurus Robuffo, gennaio 2011, pag. 83, sul punto T.A.R. Catania,

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