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di particolare motivazione, in quanto l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del
servizio è prevalente su altri eventuali interessi del subordinato” sembrerebbe di no.
L’ordine militare, per sua stessa natura (infra 3.1), non necessita di una motivazione, non
prevede la partecipazione del privato al procedimento amministrativo e non ammette la
possibile presenza di una situazione giuridica soggettiva tutelabile alla sede di servizio.
Eppure la giurisprudenza ha più volte sottolineato, in particolare per il trasferimento per
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incompatibilità ambientale, la necessità di non ricorrere al mero richiamo ad esigenze di servizio
per giustificare l’adozione del provvedimento. Con riguardo all’intera disciplina dei
trasferimenti, infatti, abbiamo assistito a una richiesta di maggiore attenzione circa
l’individuazione delle ragioni dell’atto, enfatizzata dal richiamo “ad una concisa motivazione che dia,
quantomeno, contezza della peculiarità della situazione e convinca che l’iter logico seguito dall’Arma è alieno da
elementi di vessatorietà ovvero che il potere esercitato non è viziato da sviamento della causa ad esso tipica ”.
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Il tutto in un contesto in cui “il trasferimento per incompatibilità ambientale non postula
necessariamente un diretto rapporto di imputabilità di specifici atti e comportamenti addebitabili al
dipendente ”, poiché, specie in considerazione del delicato ruolo svolto dalle Forze di polizia sul
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territorio nazionale, risulta essenziale il “correlativo rafforzamento dell’esigenza di tutela del prestigio
dell’Amministrazione (…) anche in presenza di semplici situazioni di sospetto, o comunque di ombre atte ad
offuscare l’immagine offerta all’esterno dell’Autorità preposta alla tutela della sicurezza pubblica”. In questi
casi è necessario, al fine di definire in modo oggettivo l’effettiva esistenza della lesione del
prestigio dell’Istituzione, dimostrare che il trasferimento dipenda da “la presenza in loco del
dipendente” e che la turbativa sia “suscettibile di rimozione attraverso l’assegnazione del medesimo ad altra
sede ”.
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3.1.1.1 La discrezionalità dell’Amministrazione e i profili di sindacabilità giurisdizionale
20 Cons. Stato, Sez. IV, 7 maggio 2007, n. 1975, in MASSIMA REDAZIONALE, 2007: “È vero, sì, infatti, che i
provvedimenti attinenti alla mobilità del personale militare non abbisognano delle medesime motivazioni e delle puntuali
comparazioni intersoggettive che caratterizzano il personale civile, in quanto le esigenze di servizio relative all’utilizzazione dello
stesso personale militare sono prevalenti rispetto a quelle dei dipendenti, ma comunque un principio di civiltà giuridica di carattere
elementare vuole che in ogni caso queste esigenze ci siano obiettivamente e che le stesse vengano in qualche modo evidenziate.
Pertanto, una motivazione sintetica ed inespressiva, come nella specie, di “esigenze di servizio” non può essere ritenuta sufficiente;
altrimenti si verificherebbe una assoluta incontrollabilità della stessa loro esistenza”. Cons. Stato, Sez. IV, 10 luglio 2007, n.
3892, “ai fini della legittimità del provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale è necessaria, ma anche
sufficiente, una congrua motivazione circa la sussistenza di un nesso di correlazione tra la situazione di incompatibilità e il
comportamento o la situazione del dipendente lesivo del prestigio dell’ufficio, tale da poter essere risolta solo con il suo
allontanamento, sia pure unitamente ad altri colleghi che si trovino nella medesima situazione, pur incolpevole”.
21 T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 28 febbraio 2007, n. 1011.
22 T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 29 gennaio 2009, n.486, in MASSIMA REDAZIONALE, 2009.
23 FERRARI G., Trasferimento per incompatibilità ambientale di militare dell’Arma dei Carabinieri, GIORNALE DIR. AMM.,
2010, 5, 536 (nota a sentenza).
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