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di particolare motivazione, in quanto l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del

            servizio è prevalente su altri eventuali interessi del subordinato” sembrerebbe di no.
                  L’ordine militare, per sua stessa natura (infra 3.1), non necessita di una motivazione, non

            prevede la  partecipazione  del  privato al  procedimento amministrativo e non  ammette  la

            possibile presenza di una situazione giuridica soggettiva tutelabile alla sede di servizio.

                  Eppure la giurisprudenza  ha più volte sottolineato, in particolare per il trasferimento per
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            incompatibilità ambientale, la necessità di non ricorrere al mero richiamo ad esigenze di servizio

            per giustificare l’adozione del  provvedimento. Con riguardo all’intera disciplina dei

            trasferimenti, infatti,  abbiamo assistito a  una  richiesta di  maggiore attenzione  circa

            l’individuazione delle ragioni dell’atto, enfatizzata dal richiamo “ad una concisa motivazione che dia,
            quantomeno, contezza della peculiarità della situazione e convinca che l’iter logico seguito dall’Arma è alieno da

            elementi di vessatorietà ovvero che il potere esercitato non è viziato da sviamento della causa ad esso tipica ”.
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                  Il tutto in un contesto in cui  “il trasferimento per incompatibilità ambientale non postula
            necessariamente un diretto rapporto di imputabilità di specifici atti e comportamenti addebitabili al

            dipendente ”, poiché, specie in considerazione del delicato ruolo svolto dalle Forze di polizia sul
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            territorio nazionale, risulta essenziale il  “correlativo rafforzamento  dell’esigenza di tutela del prestigio

            dell’Amministrazione (…) anche in presenza di semplici situazioni di sospetto, o comunque di ombre atte ad

            offuscare l’immagine offerta all’esterno dell’Autorità preposta alla tutela della sicurezza pubblica”. In questi
            casi è necessario, al fine di definire in  modo  oggettivo l’effettiva esistenza della lesione del

            prestigio dell’Istituzione, dimostrare  che il  trasferimento dipenda da  “la presenza in loco del

            dipendente” e che la turbativa sia “suscettibile di rimozione attraverso l’assegnazione del medesimo ad altra
            sede ”.
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            3.1.1.1 La discrezionalità dell’Amministrazione e i profili di sindacabilità giurisdizionale


            20   Cons. Stato, Sez. IV, 7 maggio  2007, n.  1975,  in  MASSIMA  REDAZIONALE,  2007:  “È  vero, sì, infatti, che i
               provvedimenti attinenti alla mobilità del personale  militare non abbisognano delle medesime  motivazioni e delle puntuali
               comparazioni intersoggettive che caratterizzano il personale civile, in quanto le esigenze di servizio relative all’utilizzazione dello
               stesso personale militare sono prevalenti rispetto a quelle dei dipendenti, ma comunque un principio di civiltà giuridica di carattere
               elementare vuole che in ogni caso queste esigenze ci siano obiettivamente e che le stesse vengano in qualche modo evidenziate.
               Pertanto, una motivazione sintetica ed inespressiva, come nella specie, di “esigenze di servizio” non può essere ritenuta sufficiente;
               altrimenti si verificherebbe una assoluta incontrollabilità della stessa loro esistenza”. Cons. Stato, Sez. IV, 10 luglio 2007, n.
               3892,  “ai fini della  legittimità  del  provvedimento di  trasferimento  per incompatibilità  ambientale  è  necessaria, ma  anche
               sufficiente, una congrua motivazione circa la sussistenza di un nesso di correlazione tra la situazione di incompatibilità e il
               comportamento  o la situazione del dipendente lesivo del prestigio dell’ufficio, tale da poter essere risolta solo con il  suo
               allontanamento, sia pure unitamente ad altri colleghi che si trovino nella medesima situazione, pur incolpevole”.
            21   T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 28 febbraio 2007, n. 1011.
            22   T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 29 gennaio 2009, n.486, in MASSIMA REDAZIONALE, 2009.
            23   FERRARI G., Trasferimento per incompatibilità ambientale di militare dell’Arma dei Carabinieri, GIORNALE DIR. AMM.,
               2010, 5, 536 (nota a sentenza).

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