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Per completezza circa il quadro normativo di riferimento sull’argomento si rammenta la

            modifica, applicata dalla L. n. 15 del 2005, all’art. 10-bis della L. 241 del 1990.
                  La chiarezza sulla portata e la grande importanza che l’ordinamento riconosce in capo a

            questo principio rischia però di tramutarsi in incertezza sulla concreta possibilità di tradurlo in

            azione. Questo è stato più volte sottolineato da una giurisprudenza restia a concedere margini

            di discrezionalità all’amministrazione  militare,  temendo che attraverso questa libertà potesse
            concretizzarsi una grave violazione dei diritti propri del personale alle armi.

                  La critica che è stata mossa a più riprese fonda le sue ragioni su una presunta lesione degli

            artt. 24 e 113 della Costituzione. Il tutto in considerazione del fatto che l’interpretazione fornita

            dal  giudice costituzionale  dell’art.  52 Cost.  sancisce che la  “Costituzione  repubblicana  supera
            radicalmente la logica istituzionalistica dell’ordinamento militare e riconduce anche quest’ultimo nell’ambito del

            generale ordinamento statale, particolarmente rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i

            cittadini ”. Tale discorso ci spinge a focalizzare la nostra attenzione su una serie di altri articoli
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            costituzionali meritevoli di essere ricompresi  nel novero dei diritti spettanti al militare come

            quelli previsti dai vari artt. 3, 29, 30, 31 della Carta costituzionale.

                  L’intero discorso assume ancor più interesse se rapportato al concetto di discrezionalità

            amministrativa ci cui si è discusso nel paragrafo precedente. Nell’affermare che i concetti di

            discrezionalità e di obbligo motivazionale sono in realtà in posizione di “proporzione diretta e non
            (...) inversa “, Castiello fornisce, riutilizzando le parole di Zuballi-Savoia , una rappresentazione
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            grafica esplicativa della situazione antecedente e posteriore l’entrata in vigore della famosa legge

            241 del 1990.
                  Prima del 1990 “la giurisprudenza aveva elaborato una teoria che collocava gli atti esentati dall’obbligo

            di motivazione ai due  estremi di un arco, quali quelli vincolati  e  quelli frutto di eminente discrezionalità”.

            Posteriormente all’entrata in vigore della legge sul provvedimento amministrativo, questa ideale

            mezza luna  ha lasciato il posto a  una  piramide rovesciata:  “alla  cuspide della stessa troviamo gli atti
            vincolanti, per i quali la motivazione si risolve nella loro giustificazione alla luce dei presupposti, e alla base gli

            atti eminentemente discrezionali, che vanno motivati in modo ben più incisivo”.








               senza lasciare a quest’ultimo ragionevoli dubbi di sorta. In tal modo, infatti, l’ordine di trasferimento non risulta incomprensibile
               per colui che lo subisce, a prescindere ovviamente dalla condivisibilità delle ragioni alla base del trasferimento stesso”  (tar
               Abruzzo - Aqn. 693/08, già in precedenza citata)”.
            40   Corte Cost. n. 278/1987 in www.cortecostituzionale.it.
            41   F. CASTIELLO, Diritto amministrativo militare, Laurus Robuffo, gennaio 2011, p. 71.
            42   ZUBALLI, SAVOIA, La motivazione dell’atto amministrativo, Milano 1999, p. 98.

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