Page 49 - Quaderno 2017-11
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Per completezza circa il quadro normativo di riferimento sull’argomento si rammenta la
modifica, applicata dalla L. n. 15 del 2005, all’art. 10-bis della L. 241 del 1990.
La chiarezza sulla portata e la grande importanza che l’ordinamento riconosce in capo a
questo principio rischia però di tramutarsi in incertezza sulla concreta possibilità di tradurlo in
azione. Questo è stato più volte sottolineato da una giurisprudenza restia a concedere margini
di discrezionalità all’amministrazione militare, temendo che attraverso questa libertà potesse
concretizzarsi una grave violazione dei diritti propri del personale alle armi.
La critica che è stata mossa a più riprese fonda le sue ragioni su una presunta lesione degli
artt. 24 e 113 della Costituzione. Il tutto in considerazione del fatto che l’interpretazione fornita
dal giudice costituzionale dell’art. 52 Cost. sancisce che la “Costituzione repubblicana supera
radicalmente la logica istituzionalistica dell’ordinamento militare e riconduce anche quest’ultimo nell’ambito del
generale ordinamento statale, particolarmente rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i
cittadini ”. Tale discorso ci spinge a focalizzare la nostra attenzione su una serie di altri articoli
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costituzionali meritevoli di essere ricompresi nel novero dei diritti spettanti al militare come
quelli previsti dai vari artt. 3, 29, 30, 31 della Carta costituzionale.
L’intero discorso assume ancor più interesse se rapportato al concetto di discrezionalità
amministrativa ci cui si è discusso nel paragrafo precedente. Nell’affermare che i concetti di
discrezionalità e di obbligo motivazionale sono in realtà in posizione di “proporzione diretta e non
(...) inversa “, Castiello fornisce, riutilizzando le parole di Zuballi-Savoia , una rappresentazione
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grafica esplicativa della situazione antecedente e posteriore l’entrata in vigore della famosa legge
241 del 1990.
Prima del 1990 “la giurisprudenza aveva elaborato una teoria che collocava gli atti esentati dall’obbligo
di motivazione ai due estremi di un arco, quali quelli vincolati e quelli frutto di eminente discrezionalità”.
Posteriormente all’entrata in vigore della legge sul provvedimento amministrativo, questa ideale
mezza luna ha lasciato il posto a una piramide rovesciata: “alla cuspide della stessa troviamo gli atti
vincolanti, per i quali la motivazione si risolve nella loro giustificazione alla luce dei presupposti, e alla base gli
atti eminentemente discrezionali, che vanno motivati in modo ben più incisivo”.
senza lasciare a quest’ultimo ragionevoli dubbi di sorta. In tal modo, infatti, l’ordine di trasferimento non risulta incomprensibile
per colui che lo subisce, a prescindere ovviamente dalla condivisibilità delle ragioni alla base del trasferimento stesso” (tar
Abruzzo - Aqn. 693/08, già in precedenza citata)”.
40 Corte Cost. n. 278/1987 in www.cortecostituzionale.it.
41 F. CASTIELLO, Diritto amministrativo militare, Laurus Robuffo, gennaio 2011, p. 71.
42 ZUBALLI, SAVOIA, La motivazione dell’atto amministrativo, Milano 1999, p. 98.
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