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sussistenza di un nesso di correlazione tra la situazione di incompatibilità e il comportamento o la situazione del
dipendente lesivo del prestigio dell’ufficio, tale da poter essere risolta solo con il suo allontanamento, sia pure
unitamente ad altri colleghi che si trovino nella medesima situazione, pur incolpevole ”.
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Anche il T.A.R. Lazio, con ordinanza n. 1011 del 2007, ha cercato di scalfire la portata
dell’assunto secondo cui gli ordini di trasferimento sono sottratti alla disciplina della L. 241 del
1990. Questo perché, secondo il Tribunale di primo grado, se, da un lato, questa scelta può
essere condivisa per tutti quei provvedimenti che incidono poco sulle modalità di prestazione
del servizio militare professionale, dall’altro, non può essere valida per tutti quegli atti che
prevedono una ampia discrezionalità amministrativa; in questi casi, infatti, il potere decisionale
dell’amministrazione sarebbe tale da rendere inoppugnabile il relativo ordine, con conseguente
violazione dell’art. 113 della Costituzione e della tutela giurisdizionale esperibile dal soggetto
interessato. In tutto ciò occorre ricordare che la stessa Amministrazione della Difesa ha deciso
di auto-vincolarsi in questo senso mediante il Decreto Ministero della Difesa n. 603 del
16/09/93, che “stabilisce all’art. 4, comma 4 e con l’ambito di operatività di cui all’art. 1, comma 2, che i
provvedimenti devono essere motivati ai sensi dell’art. 3 della legge 241 del 1990 senza eccezione di sorta ”.
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3.2 Critiche alla teoria
Sebbene l’orientamento del Consiglio di Stato nel tempo abbia contribuito a costituire una
granitica giurisprudenza sull’argomento del trasferimento per incompatibilità ambientale, è
opportuno dare atto di quanto, invece, è stato, a più riprese, affermato da alcuni Tribunali
amministrativi regionali. Questi ultimi hanno più volte enfatizzato la necessità di un maggiore
rispetto dei principi di natura democratica da parte dell’amministrazione militare, partendo
dall’assunto che “la costituzione repubblicana ha superato la concezione istituzionalistica dell’ordinamento
militare” e giungendo alla conclusione che “pur se ampiamente discrezionali, tali atti, ove ricorrano
particolari circostanze, sono sindacabili dal giudice amministrativo sotto il profilo della ragionevolezza ”.
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Stante queste considerazioni la giurisprudenza dei T.A.R. risulta in disaccordo con quanto
affermato dal Consiglio di Stato ed in particolare sull’assenza della necessità del rispetto di
quanto disposto dalla L. 241 del 1990.
47 Cons. Stato, Sez. IV, 10.07.2007, n. 3892, in FORO AMM. - CSD 2007, p. 2142.
48 A. CUCCURU, Gli ordini amministrativi e il trasferimento del militare in servizio, RASSEGNA GIUSTIZIA MILITARE,
Bimestrale di Diritto e Procedura Penale Militare, Volume 123, gennaio-giugno 2004.
49 T.A.R. Abruzzo Pescara, 23 gennaio 2003, n. 204, in www.giuffre.it/riviste/foro, fasc.1/2003.
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