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sussistenza di un nesso di correlazione tra la situazione di incompatibilità e il comportamento o la situazione del

            dipendente lesivo del prestigio dell’ufficio, tale da poter essere risolta solo con il suo allontanamento, sia pure
            unitamente ad altri colleghi che si trovino nella medesima situazione, pur incolpevole ”.
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                  Anche il T.A.R. Lazio, con ordinanza n. 1011 del 2007, ha cercato di scalfire la portata

            dell’assunto secondo cui gli ordini di trasferimento sono sottratti alla disciplina della L. 241 del

            1990. Questo perché, secondo il Tribunale di primo grado, se, da un lato, questa scelta può
            essere condivisa per tutti quei provvedimenti che incidono poco sulle modalità di prestazione

            del servizio militare professionale, dall’altro, non può essere  valida per tutti  quegli  atti  che

            prevedono una ampia discrezionalità amministrativa; in questi casi, infatti, il potere decisionale

            dell’amministrazione sarebbe tale da rendere inoppugnabile il relativo ordine, con conseguente
            violazione dell’art. 113 della Costituzione e della tutela giurisdizionale esperibile dal soggetto

            interessato. In tutto ciò occorre ricordare che la stessa Amministrazione della Difesa ha deciso

            di  auto-vincolarsi  in questo  senso  mediante  il  Decreto  Ministero  della  Difesa  n.  603  del
            16/09/93, che “stabilisce all’art. 4, comma 4 e con l’ambito di operatività di cui all’art. 1, comma 2, che i

            provvedimenti devono essere motivati ai sensi dell’art. 3 della legge 241 del 1990 senza eccezione di sorta ”.
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            3.2  Critiche alla teoria
                  Sebbene l’orientamento del Consiglio di Stato nel tempo abbia contribuito a costituire una

            granitica  giurisprudenza sull’argomento del  trasferimento  per incompatibilità ambientale,  è

            opportuno  dare atto di quanto, invece, è stato,  a più riprese,  affermato da  alcuni  Tribunali
            amministrativi regionali. Questi ultimi hanno più volte enfatizzato la necessità di un maggiore

            rispetto dei principi di natura democratica da parte dell’amministrazione militare, partendo

            dall’assunto che “la costituzione repubblicana ha superato la concezione istituzionalistica dell’ordinamento

            militare”  e giungendo alla conclusione che  “pur se ampiamente discrezionali, tali atti, ove ricorrano

            particolari circostanze, sono sindacabili dal giudice amministrativo sotto il profilo della ragionevolezza ”.
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                  Stante queste considerazioni la giurisprudenza dei T.A.R. risulta in disaccordo con quanto

            affermato dal Consiglio di Stato ed in particolare sull’assenza della necessità del rispetto di

            quanto disposto dalla L. 241 del 1990.





            47   Cons. Stato, Sez. IV, 10.07.2007, n. 3892, in FORO AMM. - CSD 2007, p. 2142.
            48   A. CUCCURU, Gli ordini amministrativi e il trasferimento del militare in servizio, RASSEGNA GIUSTIZIA MILITARE,
               Bimestrale di Diritto e Procedura Penale Militare, Volume 123, gennaio-giugno 2004.
            49   T.A.R. Abruzzo Pescara, 23 gennaio 2003, n. 204, in www.giuffre.it/riviste/foro, fasc.1/2003.

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