Page 54 - Quaderno 2017-11
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Come abbiamo avuto modo di vedere, il provvedimento che determina il trasferimento
del militare per incompatibilità ambientale segue ad una serie di valutazioni compiute
dall’Amministrazione e tese a rendere effettivo il principio di proporzionalità. A tal proposito si
evidenzia l’indicazione da parte del superiore gerarchico di un vero e proprio “perimetro di
incompatibilità”, utile per l’assegnazione di una nuova sede di servizio che comporti il minor
sacrificio possibile dei diritti propri del personale destinatario dell’ordine.
Nello specifico il principio di proporzionalità è stato riconosciuto nel nostro ordinamento
con la sentenza n°2087 del 2006 della V Sezione del Consiglio di Stato. In questa occasione è
stato riconosciuto essere “principio generale dell’ordinamento” con la conseguenza che “la pubblica
amministrazione deve adottare la soluzione idonea ed adeguata, comportante il minor sacrificio possibile per gli
interessi compresenti”.
Nato in Germania per il diritto di polizia, tale principio si è esteso fino a ricoprire l’intero
ambito di applicazione del diritto amministrativo, sia generale che speciale .
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Inserito nel Trattato di Maastricht all’art. 3B (oggi art. 5 Ce) con il solo riferimento alla
necessità, ha avuto una ulteriore menzione nel Trattato di Amsterdam. In quest’ultimo caso, a
differenza di quanto affermato da Maastricht, che prevedeva il riferimento ai soli organi
comunitari, vi è la previsione della necessità del rispetto di detto principio per ciascuna
istituzione.
Attualmente il principio in questione “si impone secondo due differenti modalità: anzitutto (…)
come parametro d’azione in quanto principio generale del diritto comunitario riconosciuto come tale dalla costante
giurisprudenza della Corte di giustizia comunitaria. In secondo luogo, con riguardo specifico all’azione posta in
essere dagli organi comunitari, esso si impone per via della sua espressa menzione all’interno del Trattato, che
limita però il riferimento al solo requisito della necessità . Ne deriva, comunque, in entrambe le ipotesi, una sua
sovraordinazione rispetto alle norme di diritto comunitario di rango primario ”.
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Riferendoci più da vicino alla nostra amministrazione l’obbligo per essa di “adottare
provvedimenti con forme e modalità tali da arrecare il minor sacrificio possibile” ha avuto una
prima specifica menzione grazie alla V Sezione del Consiglio di Stato, con Sent. 132 del 18
febbraio 1992 .
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61 Cons. Stato, Sez. V, Sentenza 16 aprile 2006, n. 2087, con nota di GALETTA, Diana-Urania, in GIORNALE DI
DIR. AMM., n. 10/2006, 1106 e ss.
62 GALETTA Diana-Urania, ibidem.
63 S. COGNETTI, Clausole generali nel diritto amministrativo. Principi di ragionevolezza e di proporzionalità, GIUR. IT., 2012, 5.
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