Page 54 - Quaderno 2017-11
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Come abbiamo avuto modo di vedere, il provvedimento che determina il trasferimento

            del militare  per incompatibilità ambientale segue ad una serie  di valutazioni compiute
            dall’Amministrazione e tese a rendere effettivo il principio di proporzionalità. A tal proposito si

            evidenzia l’indicazione  da parte del  superiore  gerarchico di un vero  e proprio  “perimetro di

            incompatibilità”, utile per l’assegnazione di una nuova sede di servizio che comporti il minor

            sacrificio possibile dei diritti propri del personale destinatario dell’ordine.
                  Nello specifico il principio di proporzionalità è stato riconosciuto nel nostro ordinamento

            con la sentenza n°2087 del 2006 della V Sezione del Consiglio di Stato. In questa occasione è

            stato riconosciuto essere “principio generale dell’ordinamento” con la conseguenza che “la pubblica

            amministrazione deve adottare la soluzione idonea ed adeguata, comportante il minor sacrificio possibile per gli
            interessi compresenti”.

                  Nato in Germania per il diritto di polizia, tale principio si è esteso fino a ricoprire l’intero

            ambito di applicazione del diritto amministrativo, sia generale che speciale .
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                  Inserito nel Trattato di Maastricht all’art. 3B (oggi art. 5 Ce) con il solo riferimento alla

            necessità, ha avuto una ulteriore menzione nel Trattato di Amsterdam. In quest’ultimo caso, a

            differenza di quanto affermato da Maastricht,  che prevedeva il riferimento ai soli organi

            comunitari, vi è la previsione della necessità del rispetto di detto principio per ciascuna

            istituzione.
                  Attualmente il principio in questione “si impone secondo due differenti modalità: anzitutto (…)

            come parametro d’azione in quanto principio generale del diritto comunitario riconosciuto come tale dalla costante

            giurisprudenza della Corte di giustizia comunitaria. In secondo luogo, con riguardo specifico all’azione posta in
            essere dagli organi comunitari, esso si impone per via della sua espressa menzione all’interno del Trattato, che

            limita però il riferimento al solo requisito della necessità . Ne deriva, comunque, in entrambe le ipotesi, una sua

            sovraordinazione rispetto alle norme di diritto comunitario di rango primario ”.
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                  Riferendoci  più  da  vicino  alla  nostra  amministrazione  l’obbligo  per  essa  di  “adottare

            provvedimenti con forme e modalità tali da arrecare il minor sacrificio possibile” ha avuto una
            prima specifica menzione grazie alla V Sezione del Consiglio di Stato, con Sent. 132 del 18

            febbraio 1992 .
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            61   Cons. Stato, Sez. V, Sentenza 16 aprile 2006, n. 2087, con nota di GALETTA, Diana-Urania, in GIORNALE DI
               DIR. AMM., n. 10/2006, 1106 e ss.
            62   GALETTA Diana-Urania, ibidem.
            63   S. COGNETTI, Clausole generali nel diritto amministrativo. Principi di ragionevolezza e di proporzionalità, GIUR. IT., 2012, 5.

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