Page 52 - Quaderno 2017-11
P. 52
In particolare l’assenza di un puntuale onere di motivare la decisione fondava i propri
assunti teorici su due argomentazioni, ovvero “le caratteristiche del rapporto che lega il militare
all’amministrazione di appartenenza” e, in secondo luogo, “la natura del provvedimento di trasferimento e
la posizione soggettiva del destinatario ”. Partendo da questi assunti risulta agevole limitare questo
50
obbligo, adducendo come motivazione la prevalenza dello svolgimento del servizio su qualsiasi
altro interesse o, ancora, la necessità di mantenere il riserbo su particolari esigenze del
personale. Tuttavia, la sentenza n. 204 del 2003 del T.A.R. Abruzzo Pescara cerca di rimodulare
queste considerazioni rimarcando il fatto che, nonostante la speciale posizione detenuta
dall’Amministrazione militare, quest’ultima deve sempre e comunque rispettare i principi di
trasparenza e di ragionevolezza.
Secondo quanto appena detto, l’ordinamento militare, soggetto anche esso al rispetto dei
principi repubblicani (art.52 Cost.), dovrebbe far proprie le tutele previste, in prima battuta,
dall’art. 97 della Carta Costituzionale e, successivamente esplicate, dalla Legge 241 del 1990.
Poco convincente appare essere, secondo questa corrente giurisprudenziale ,
51
l’inquadramento effettuato nei confronti del trasferimento d’autorità come ordine militare. Gli
ordini sarebbero “una forma di catalogazione contenutistica dei provvedimenti amministrativi”, privi di
“tratti sostanziali comuni” e, di conseguenza, non elevabili “a categoria giuridica autonoma ”.
52
La considerazione circa la natura del trasferimento per incompatibilità ambientale e la
conseguente riconducibilità al genus degli ordini ha avuto ampia trattazione nel paragrafo 3.1; in
questa sede occorre ricordare che gli ordini amministrativi sono “quei provvedimenti restrittivi della
sfera giuridica del destinatario con i quali la pubblica amministrazione, a seguito di una scelta discrezionale o di
un semplice accertamento, fa discendere nuovi obblighi giuridici a carico dei soggetti destinatari ”.
53
Ciò che più rileva è il fatto che l’amministrazione, emanando questi provvedimenti come
ordini, limiterebbe le tutele fornite dall’ordinamento, accampando “non meglio precisate ineludibili
50 M. P. GENESIN, Riflessioni in margine al problema della motivazione degli ordini di trasferimento del militare, FORO AMM.
TAR 2008, p. 651. Sul punto “Quanto al primo aspetto, la giurisprudenza fa leva sul rapporto di supremazia speciale che
tuttora intercorre fra l’amministrazione militare e gli appartenenti ai vari corpi e sulla condizione di soggezione del militare a
poteri limitativi della libertà altrimenti garantite ai singoli. Quanto al secondo aspetto, viene fatta leva sulla natura di ordine del
provvedimento di trasferimento, sul carattere ampiamente discrezionale e sulle finalità che esso persegue relative, oltre che a
necessità organiche e ad impegni tecnico-operativi, a qualsivoglia ragione di opportunità che possa oggettivamente compromettere
l’ordinato svolgimento dei compiti istituzionali affidati ai militari. L’ordine di servizio attiene a mere modalità di svolgimento del
servizio, decise discrezionalmente dall’amministrazione di appartenenza, rispetto alle quali non sussistono pretese giuridicamente
protette in capo al militare”.
51 TAR Emilia-Romagna, 26 giugno 2001, n. 411 in FORO AMM., 2001, I, 2111 (s.m.) «Gli atti di trasferimento non
possono essere equiparati a “ordini”, non trattandosi di semplici modalità della prestazione del servizio bensì di atti sfavorevoli
idonei a incidere sulla vita, sulla carriera e sulle vicende familiari del militare».
52 F. SATTA, Ordine e ordinanza amministrativa, in ENC. GIUR., XXII, Roma 1990, 1.
53 F. SAITTA, Il principio di giustiziabilità nell’azione amministrativa, RIV. DIR. PROC., 2012, 3, 581.
50

