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esigenze di organizzazione, coesione interna e massima operatività per fare sostanzialmente il bello ed il cattivo

            tempo, in barba alla giustiziabilità degli atti 5455 ”.
                  Su tale assunto  si basa la considerazione  sull’opportunità di  configurare questi

            trasferimenti come atti  amministrativi interni  (cosiddetti  ordini  di servizio),  soggetti  alla  L.

            241/1990  e di conseguenza all’obbligo di motivazione.
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                  Prima del 1990 e della Legge 241 questo obbligo  si poneva in rapporto inversamente
            proporzionale al  grado di discrezionalità di cui disponeva  l’amministrazione. La necessità  di

            porre un argine a questa situazione è stata sentita  dal Consiglio di  Stato sin  dal momento

            dell’istituzione della IV Sezione: in quel preciso momento storico si avvertiva la necessità di

            affiancare al sindacato,  sulla sola legittimità formale dell’atto,  un più compiuto giudizio che
            tenesse conto della rispondenza tra esso e la realtà fattuale e la congruità dei fini perseguiti rispetto a

            quelli istituzionalmente assegnati con l’attribuzione di un dato potere .
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                  Se prima del 1990  la situazione poteva essere riassunta con l’equazione  “massima
            discrezionalità=assenza di motivazione”  oggi, ed in particolare in seguito al proliferare della

            giurisprudenza amministrativa in materia di atti di nomina di dirigenti dello Stato e direttori

            generali delle aziende-unità sanitarie locali , il sistema sembrerebbe essere entrato in crisi .
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                  Le argomentazioni fino ad ora fornite trovano una loro schematica  riassunzione nelle

            parole di Simona Rodriquez: “Fermo restando, dunque, il potere dell’amministrazione militare di incidere
            unilateralmente nella sfera giuridica del soggetto dipendente, con sacrificio degli interessi a questo facenti capo a

            fronte del perseguimento  e  soddisfacimento  dei fini istituzionali, maggiore attenzione dovrebbe rivolgersi alle

            «modalità» con cui detto sacrificio viene ad attuarsi; ciò soprattutto in virtù dei principi fondamentali del nostro
            ordinamento, primo fra tutti il superiore principio di legalità ”.
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            3.2.1 Il principio di proporzionalità


            54   F. SAITTA, ibidem;
            55   T.A.R. Trentino Alto Adige, 21 gennaio 2002, n. 26, in RIVISTA T.A.R., 2002, 38: «L’interessato dimentica di non
               essere un dipendente civile dello Stato, ma un militare, il cui particolare status lo rende soggetto ad un rapporto di servizio
               particolarmente impegnativo e ad imprescindibili esigenze di mobilità, connesse al buon funzionamento delle FF AA e agli
               interessi supremi sottesi al suo specifico ordinamento».
            56   S. RODRIGUEZ, Brevi riflessioni sul trasferimento d’autorità del militare, GIUR. IT., 2004, 10.
            57   M. P. GENESIN, Riflessioni in margine al problema della motivazione degli ordini di trasferimento del militare, FORO AMM.
               TAR 2008, p. 654 e F. LEVI, L’attività conoscitiva della pubblica amministrazione, Torino, 1967, 146 ss.
            58   M. P. GENESIS, op. cit, p.657-658; sul punto si specifica che «la soluzione accolta dalla giurisprudenza si è orientata nel
               senso della natura amministrativa di tali atti qualificati di alta amministrazione. Da questa problematica è scaturito una sorta
               di canone interpretativo dell’art. 3, l.n. 241 del 1990 ai sensi del quale “la connotazione di un atto amministrativo come atto di
               alta amministrazione non vale, di per sé, ad escludere l’onere di motivazione a carico dell’amministrazione”, fermo restando che
               esso discende, in ogni caso, dalla presenza, a fronte del potere esercitato, di posizioni soggettive tutelate dall’ordinamento».
            59   Cons. Stato, sez. VI, 30 aprile 2002, n. 2309, in CONS. STATO, 2002, I, 916.
            60   S. RODRIQUEZ, Brevi riflessioni sul trasferimento d’autorità del militare, GIUR. IT., 2004, 10;

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