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esigenze di organizzazione, coesione interna e massima operatività per fare sostanzialmente il bello ed il cattivo
tempo, in barba alla giustiziabilità degli atti 5455 ”.
Su tale assunto si basa la considerazione sull’opportunità di configurare questi
trasferimenti come atti amministrativi interni (cosiddetti ordini di servizio), soggetti alla L.
241/1990 e di conseguenza all’obbligo di motivazione.
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Prima del 1990 e della Legge 241 questo obbligo si poneva in rapporto inversamente
proporzionale al grado di discrezionalità di cui disponeva l’amministrazione. La necessità di
porre un argine a questa situazione è stata sentita dal Consiglio di Stato sin dal momento
dell’istituzione della IV Sezione: in quel preciso momento storico si avvertiva la necessità di
affiancare al sindacato, sulla sola legittimità formale dell’atto, un più compiuto giudizio che
tenesse conto della rispondenza tra esso e la realtà fattuale e la congruità dei fini perseguiti rispetto a
quelli istituzionalmente assegnati con l’attribuzione di un dato potere .
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Se prima del 1990 la situazione poteva essere riassunta con l’equazione “massima
discrezionalità=assenza di motivazione” oggi, ed in particolare in seguito al proliferare della
giurisprudenza amministrativa in materia di atti di nomina di dirigenti dello Stato e direttori
generali delle aziende-unità sanitarie locali , il sistema sembrerebbe essere entrato in crisi .
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Le argomentazioni fino ad ora fornite trovano una loro schematica riassunzione nelle
parole di Simona Rodriquez: “Fermo restando, dunque, il potere dell’amministrazione militare di incidere
unilateralmente nella sfera giuridica del soggetto dipendente, con sacrificio degli interessi a questo facenti capo a
fronte del perseguimento e soddisfacimento dei fini istituzionali, maggiore attenzione dovrebbe rivolgersi alle
«modalità» con cui detto sacrificio viene ad attuarsi; ciò soprattutto in virtù dei principi fondamentali del nostro
ordinamento, primo fra tutti il superiore principio di legalità ”.
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3.2.1 Il principio di proporzionalità
54 F. SAITTA, ibidem;
55 T.A.R. Trentino Alto Adige, 21 gennaio 2002, n. 26, in RIVISTA T.A.R., 2002, 38: «L’interessato dimentica di non
essere un dipendente civile dello Stato, ma un militare, il cui particolare status lo rende soggetto ad un rapporto di servizio
particolarmente impegnativo e ad imprescindibili esigenze di mobilità, connesse al buon funzionamento delle FF AA e agli
interessi supremi sottesi al suo specifico ordinamento».
56 S. RODRIGUEZ, Brevi riflessioni sul trasferimento d’autorità del militare, GIUR. IT., 2004, 10.
57 M. P. GENESIN, Riflessioni in margine al problema della motivazione degli ordini di trasferimento del militare, FORO AMM.
TAR 2008, p. 654 e F. LEVI, L’attività conoscitiva della pubblica amministrazione, Torino, 1967, 146 ss.
58 M. P. GENESIS, op. cit, p.657-658; sul punto si specifica che «la soluzione accolta dalla giurisprudenza si è orientata nel
senso della natura amministrativa di tali atti qualificati di alta amministrazione. Da questa problematica è scaturito una sorta
di canone interpretativo dell’art. 3, l.n. 241 del 1990 ai sensi del quale “la connotazione di un atto amministrativo come atto di
alta amministrazione non vale, di per sé, ad escludere l’onere di motivazione a carico dell’amministrazione”, fermo restando che
esso discende, in ogni caso, dalla presenza, a fronte del potere esercitato, di posizioni soggettive tutelate dall’ordinamento».
59 Cons. Stato, sez. VI, 30 aprile 2002, n. 2309, in CONS. STATO, 2002, I, 916.
60 S. RODRIQUEZ, Brevi riflessioni sul trasferimento d’autorità del militare, GIUR. IT., 2004, 10;
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