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infatti essere taciuti quelli che sono i problemi connessi con l’indeterminatezza di contenuti
propria del concetto di ragionevolezza, i quali, a loro volta, si possono tramutare in carenza di
tutela giurisdizionale per il privato cittadino che si faccia portatore di interessi secondari
contrastanti con interessi primari . La ragionevolezza, nello specifico, tende ad essere definita
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secondo argomentazioni diverse rispetto a quelle che vedremo essere proprie della
proporzionalità: essa è intesa, in particolare come “a) congruità tra disciplina normativa e decisione
amministrativa, b) coerenza tra valutazione compiuta e decisione presa, c) coerenza tra decisioni comparabili ”.
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Di contro, mutuando quanto costruito dall’ordinamento tedesco e da quello comunitario,
il principio di proporzionalità si articola su altri tre livelli , definiti test: “l’idoneità (Geeignetheit)
indica la capacità del mezzo impiegato alla realizzazione del fine prefissato. La necessità (Erforderlichkeit), la
sua irrinunciabilità, vale a dire la sua insostituibilità con altro mezzo meno gravoso (più mite) per la
realizzazione altrettanto efficace del fine in parola. La proporzionalità in senso stretto («Verhältnismässigkeit
im engeren Sinne») indica infine l’esigenza che il mezzo adottato, anche se idoneo e necessario, non risulti a conti
fatti troppo gravoso rispetto alla convenienza del risultato ottenibile ”.
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Il Cognetti, nella sua, più volte menzionata, opera, affronta un altro importante tema che
è quello del ricorso all’eccesso di potere per rispondere a comportamenti viziati da parte della
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Pubblica amministrazione. L’attenzione viene posta sulla monovalenza dell’eccesso di potere ,
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applicabile nella sola sede giurisdizionale, contrariamente a quanto accade o dovrebbe accadere
con il ricorso al concetto di proporzionalità: come tutti i principi dell’ordinamento, infatti,
quest’ultimo è bivalente, e la sua estrinsecazione deve avvenire tanto nel corso del procedimento
quanto in sede di processo.
Il rapporto tra principio di proporzionalità, da un lato, ed eccesso di potere e
discrezionalità amministrativa, dall’altro, è stato oggetto di una costante evoluzione
giurisprudenziale e dottrinaria nel tempo. L’obiettivo che oggi larga parte della dottrina
contro, un comportamento ragionevole non sempre è (da considerare giuridicamente come) proporzionato”.
68 Diana-Urania GALETTA, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Milano,
Giuffrè, 1998, p. 167.
69 S. CASSESE, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Quarta edizione, Milano, Giuffrè, 2012,p.17.
70 S. COGNETTI, op. cit.
71 S. CASSESE, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Quarta edizione, Milano, Giuffrè, 2012, p. 361, l’eccesso di
potere permette di “controllare che, nel processo di formazione e di attuazione di quelle scelte, non vi siano circostanze che
dimostrino, o inducano a ritenere, che l’interesse pubblico non sia stato correttamente perseguito”. Per questo motivo “la
nozione è strettamente legata a quella di discrezionalità amministrativa”.
72 T.A.R. Umbria Perugia, Sez. I, 10 gennaio 2012, n. 1, in MASSIMA REDAZIONALE, 2012: sul punto è
interessante il richiamo alla configurabilità dell’eccesso di potere per sviamento sulla base di «tre requisiti e
precisamente: i)un potere discrezionale (nel caso in esame, il potere di trasferimento d’autorità per motivi di servizio), ii) uno
sviamento di tale potere, ossia un esercizio del potere per fini diversi da quelli stabiliti dal legislatore con la norma attributiva del
potere (nel caso in esame, l’adozione del trasferimento d’autorità, che in realtà potrebbe dissimulare un diverso fine); iii)la prova
dello sviamento, necessaria per far venire meno la presunzione di legittimità dell’atto».
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