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sembrerebbe che  l’attuale orientamento del giudice qualifichi il trasferimento per

            incompatibilità come provvedimento amministrativo, sancendone l’obbligatorietà di una succinta
            motivazione.

                  In precedenza, tuttavia, avevamo ricompreso questo istituto negli atti amministrativi, non

            bisognosi di alcuna motivazione; le ragioni alla base di questa considerazione erano due ed, in

            particolare, la prima attiene alla lettura dell’art. 1349 del Codice dell’Ordinamento militare che
            esclude l’applicazione della disciplina della Legge 241 del 1990 agli ordini militari. La seconda,

            mutuata dalla dottrina, tende ad identificare l’atto in questione come atto interno nell’ambito di

            un rapporto gerarchico, non bisognevole, per la sua efficacia, di una motivazione.

                  Il Consiglio di Stato,  se da un lato ha  sviluppato questa interpretazione in merito al
            trasferimento per incompatibilità nell’ambito delle Forze armate,  dall’altro ha  evidenziato la

            necessità di una succinta motivazione. Tale richiesta, sebbene contraria all’iter logico evidenziato

            fino ad ora,  avrebbe la funzione di prevenire un uso arbitrario  dell’istituto, allontanando le
            paure di decisioni dell’amministrazione che abbiano un contenuto sanzionatorio nei confronti

            del militare o che appaiano sproporzionate rispetto al caso concreto, tenuto conto che parte

            della giurisprudenza ha evidenziato l’influenza che questa disposizione ha nei confronti della

            situazione giuridica soggettiva del soggetto destinatario. Ciò complica sicuramente la materia

            stante quantomeno l’ambiguità derivante dalla qualificazione di un atto come ordine militare
            con la pretesa di una sua motivazione. Se la motivazione  e la proporzionalità della decisione
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            dell’amministrazione militare sono considerate esigibili dal giudice non sembra esserci spazio

            per il riconoscimento di altre tutele previste  dalla Legge sul  provvedimento amministrativo.
            L’art. 7 della Legge 241  del 1990, infatti, sebbene riconosca il diritto del  destinatario  del

            provvedimento ad essere avvisato dell’avvio dello stesso non sembra applicabile, per stessa

            ammissione del Consiglio di Stato, al trasferimento per incompatibilità.

                  Ecco, dunque, riassunti in termini generali i principali aspetti che caratterizzano l’istituto

            oggetto della nostra riflessione.
                  Con riferimento alla qualificazione normativa dell’incompatibilità ambientale possiamo

            affermare  che l’Arma dei Carabinieri gode  di una tutela particolare  rispetto alle altre Forze

            armate.








            84   Si ricorda che questo concetto va inteso nell’ordine  della  succinta  motivazione  richiesta all’amministrazione
               stante, comunque, l’ampia discrezionalità che si riconosce alla Forza armata nella determinazione dell’atto.

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