Page 61 - Quaderno 2017-11
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sembrerebbe che l’attuale orientamento del giudice qualifichi il trasferimento per
incompatibilità come provvedimento amministrativo, sancendone l’obbligatorietà di una succinta
motivazione.
In precedenza, tuttavia, avevamo ricompreso questo istituto negli atti amministrativi, non
bisognosi di alcuna motivazione; le ragioni alla base di questa considerazione erano due ed, in
particolare, la prima attiene alla lettura dell’art. 1349 del Codice dell’Ordinamento militare che
esclude l’applicazione della disciplina della Legge 241 del 1990 agli ordini militari. La seconda,
mutuata dalla dottrina, tende ad identificare l’atto in questione come atto interno nell’ambito di
un rapporto gerarchico, non bisognevole, per la sua efficacia, di una motivazione.
Il Consiglio di Stato, se da un lato ha sviluppato questa interpretazione in merito al
trasferimento per incompatibilità nell’ambito delle Forze armate, dall’altro ha evidenziato la
necessità di una succinta motivazione. Tale richiesta, sebbene contraria all’iter logico evidenziato
fino ad ora, avrebbe la funzione di prevenire un uso arbitrario dell’istituto, allontanando le
paure di decisioni dell’amministrazione che abbiano un contenuto sanzionatorio nei confronti
del militare o che appaiano sproporzionate rispetto al caso concreto, tenuto conto che parte
della giurisprudenza ha evidenziato l’influenza che questa disposizione ha nei confronti della
situazione giuridica soggettiva del soggetto destinatario. Ciò complica sicuramente la materia
stante quantomeno l’ambiguità derivante dalla qualificazione di un atto come ordine militare
con la pretesa di una sua motivazione. Se la motivazione e la proporzionalità della decisione
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dell’amministrazione militare sono considerate esigibili dal giudice non sembra esserci spazio
per il riconoscimento di altre tutele previste dalla Legge sul provvedimento amministrativo.
L’art. 7 della Legge 241 del 1990, infatti, sebbene riconosca il diritto del destinatario del
provvedimento ad essere avvisato dell’avvio dello stesso non sembra applicabile, per stessa
ammissione del Consiglio di Stato, al trasferimento per incompatibilità.
Ecco, dunque, riassunti in termini generali i principali aspetti che caratterizzano l’istituto
oggetto della nostra riflessione.
Con riferimento alla qualificazione normativa dell’incompatibilità ambientale possiamo
affermare che l’Arma dei Carabinieri gode di una tutela particolare rispetto alle altre Forze
armate.
84 Si ricorda che questo concetto va inteso nell’ordine della succinta motivazione richiesta all’amministrazione
stante, comunque, l’ampia discrezionalità che si riconosce alla Forza armata nella determinazione dell’atto.
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