Page 59 - Quaderno 2017-11
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La giustiziabilità può essere definita come “la garanzia accordata ad ogni persona di poter agire in

            giudizio contro atti e comportamenti che si prospettino lesivi di interessi riconosciuti come meritevoli di protezione
            da parte dell’ordinamento giuridico generale ”.
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                  Prima di procedere con la disamina di questo principio è, pero, opportuno considerare il

            fatto che anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato non  ha  mancato di rimarcarne la

            centralità nell’impianto normativo italiano: se ci riferiamo al trasferimento d’autorità e
            consideriamo la  rilevanza di  mero fatto  che  solitamente viene attribuita all’interesse di cui è

            portatore il militare (infra 3.1.1) notiamo come la stessa sia da “intendere, naturalmente, in conformità

            ai principi costituzionali di difesa e di tutela contro gli atti di tutte le pubbliche amministrazioni (art. 24, 103 e

            113  Cost.)  e  non  certo  quale  situazione  di  soggezione  irrilevante  sul  piano  giuridico  della  legittimazione
            sostanziale e processuale ”.
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                  Per ben comprendere cosa si voglia tutelare con questo principio è necessario soffermarci

            sull’oggetto della verifica del giudice ed, in particolare, su quali siano i parametri e i poteri che lo
            stesso possiede nel compimento di questa verifica.

                  Anzitutto è necessario asserire che, da una lettura congiunta degli articoli 24 e 113 della

            Costituzione, non sembra sussistere una differente valutazione e, quindi, una differente tutela

            tra  diritti soggettivi ed interessi legittimi. In  secondo luogo rileva la nozione di atti della

            pubblica amministrazione: una costante  evoluzione della  giurisprudenza  sul tema  è giunta a
            considerare questi atti come quelli che “hanno per compito la soddisfazione di specifici e concreti interessi

            pubblici nei modi e termini stabiliti dalla legge ”.
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                  Tale definizione finisce per aumentare enormemente il numero  di atti riconducibili  a
            questa fattispecie: ve ne faranno parte quelli compiuti da soggetti non propriamente incardinati

            nella struttura della P.A., così come si giudicheranno sindacabili anche le situazioni di inerzia o i

            comportamenti in genere dell’amministrazione.










               Il principio di giustiziabilità dell’azione amministrativa, RIV. DIR. PROC., 2012, 3, 581.
            79   G.  B.  GARRONE,  Provvedimento amministrativo impugnabile (ricorso giurisdizionale  amministrativo), 1997  -
               Aggiornamento: 2013 a cura di Alessandro DI MARIO.
            80   Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 24 aprile 2009, n. 2642;  la sentenza continua affermando che «è evidente che le
               situazioni personali e familiari del militare non possono prevalere sul soddisfacimento delle esigenze di servizio».
            81   G. B. GARRONE, Contributo allo studio del provvedimento impugnabile, Milano, 1990, 204; sul tema anche F. SAITTA,
               Il principio di giustiziabilità dell’azione amministrativa, RIV. DIR. PROC., 2012, 3,581; sul punto vedasi anche VIRGA,
               diritto amministrativo, Milano, ult. Edizione: «Per pressoché concorde affermazione dottrinale esso viene identificato nell’atto
               promanante da un soggetto di pubblica amministrazione nell’esercizio di funzioni amministrative e diretto a costituire,
               modificare, estinguere situazioni giuridiche soggettive di terzi».

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