Page 59 - Quaderno 2017-11
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La giustiziabilità può essere definita come “la garanzia accordata ad ogni persona di poter agire in
giudizio contro atti e comportamenti che si prospettino lesivi di interessi riconosciuti come meritevoli di protezione
da parte dell’ordinamento giuridico generale ”.
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Prima di procedere con la disamina di questo principio è, pero, opportuno considerare il
fatto che anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato non ha mancato di rimarcarne la
centralità nell’impianto normativo italiano: se ci riferiamo al trasferimento d’autorità e
consideriamo la rilevanza di mero fatto che solitamente viene attribuita all’interesse di cui è
portatore il militare (infra 3.1.1) notiamo come la stessa sia da “intendere, naturalmente, in conformità
ai principi costituzionali di difesa e di tutela contro gli atti di tutte le pubbliche amministrazioni (art. 24, 103 e
113 Cost.) e non certo quale situazione di soggezione irrilevante sul piano giuridico della legittimazione
sostanziale e processuale ”.
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Per ben comprendere cosa si voglia tutelare con questo principio è necessario soffermarci
sull’oggetto della verifica del giudice ed, in particolare, su quali siano i parametri e i poteri che lo
stesso possiede nel compimento di questa verifica.
Anzitutto è necessario asserire che, da una lettura congiunta degli articoli 24 e 113 della
Costituzione, non sembra sussistere una differente valutazione e, quindi, una differente tutela
tra diritti soggettivi ed interessi legittimi. In secondo luogo rileva la nozione di atti della
pubblica amministrazione: una costante evoluzione della giurisprudenza sul tema è giunta a
considerare questi atti come quelli che “hanno per compito la soddisfazione di specifici e concreti interessi
pubblici nei modi e termini stabiliti dalla legge ”.
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Tale definizione finisce per aumentare enormemente il numero di atti riconducibili a
questa fattispecie: ve ne faranno parte quelli compiuti da soggetti non propriamente incardinati
nella struttura della P.A., così come si giudicheranno sindacabili anche le situazioni di inerzia o i
comportamenti in genere dell’amministrazione.
Il principio di giustiziabilità dell’azione amministrativa, RIV. DIR. PROC., 2012, 3, 581.
79 G. B. GARRONE, Provvedimento amministrativo impugnabile (ricorso giurisdizionale amministrativo), 1997 -
Aggiornamento: 2013 a cura di Alessandro DI MARIO.
80 Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 24 aprile 2009, n. 2642; la sentenza continua affermando che «è evidente che le
situazioni personali e familiari del militare non possono prevalere sul soddisfacimento delle esigenze di servizio».
81 G. B. GARRONE, Contributo allo studio del provvedimento impugnabile, Milano, 1990, 204; sul tema anche F. SAITTA,
Il principio di giustiziabilità dell’azione amministrativa, RIV. DIR. PROC., 2012, 3,581; sul punto vedasi anche VIRGA,
diritto amministrativo, Milano, ult. Edizione: «Per pressoché concorde affermazione dottrinale esso viene identificato nell’atto
promanante da un soggetto di pubblica amministrazione nell’esercizio di funzioni amministrative e diretto a costituire,
modificare, estinguere situazioni giuridiche soggettive di terzi».
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