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In particolare si enfatizza la variazione di prospettiva compiuta dal legislatore che, invece

            di rimarcare l’importanza del principio  di trasparenza amministrativa dell’art. 97 Cost.,
            sottolinea i limiti al diritto di accesso contenuti nel Decreto legislativo del 2003. Tale

            impostazione  appare  essere in linea con quanto disposto dall’art. 1349 del  Codice

            dell’ordinamento militare che, precludendo l’applicazione delle norme dei capi I, III, IV della

            Legge 241 del 1990, renderebbe meno tutelabile il principio di trasparenza ivi contenuto.
                  In più occasioni, tuttavia, la giurisprudenza ha constatato l’effettiva possibilità da parte del

            militare di esercitare  il diritto di accesso .  Strettamente connessa  all’argomento è la
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            comunicazione di avvio del provvedimento, la cui mancanza, tuttavia, non sembra legittimare

            un annullamento dell’atto stante il fatto che l’ordinamento generale non tutela la comunicazione
            di avvio del procedimento per il valore formale dell’adempimento,  ma per le conseguenze

            negative che l’omissione potrebbe riversare sulla ragionevolezza e sull’adeguatezza del

            provvedimento finale (e in questo senso si colloca anche la previsione dell’art. 21 octies, comma
            2, secondo periodo della Legge 241 del 1990) .
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            103   T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, Sent., 7 marzo 2016, n. 1194, in MASSIMA REDAZIONALE, 2016, in cui «una
               volta presa conoscenza dell’avvio del procedimento, l’interesse ad acquisire conoscenza degli atti relativi è tutelato dall’ordinamento
               attraverso l’esercizio del diritto di accesso, ed i conseguenti rimedi azionabili in sede giudiziale per il caso di silenzio sull’istanza o
               di diniego. Per cui non può sostenersi che la comunicazione di avvio del procedimento, siccome inviata, abbia in qualche modo leso
               le prerogative dell’interessato»; sul punto T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 05 marzo2015, n. 368, T.A.R.
               Puglia Lecce, Sez. II, Sent., 23 aprile 2013, n. 924, T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, Sent., 18 dicembre 2013,
               n. 1204.
            104   T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 5 marzo 2015, n. 368, in MASSIMA REDAZIONALE, 2015.

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