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servizio . Le precedenti valutazioni del personale dipendente non hanno alcuna influenza sulla
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decisione del trasferimento. L’amministrazione non è tenuta a rendere note le valutazioni svolte
su argomenti quali la considerazione comparativa in merito alle carenze organizzative degli
uffici derivanti dal trasferimento o la menzione dei parametri geografici seguiti per
l’individuazione della nuova sede .
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La polizia di Stato, pur disponendo di grande discrezionalità in materia, ha l’obbligo di
considerare le esigenze familiari del dipendente, sforzandosi di descrivere l’iter logico seguito in
fase di motivazione . È opportuno ricordare, tuttavia, che gli interessi del singolo sono
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comunque recessivi rispetto a quelli dell’amministrazione statale .
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Questo istituto assume rilevanza anche in relazione alla disciplina prevista dalla legge n.
104 del 5 febbraio 1992. L’art. 33, infatti, sancisce l’impossibilità di trasferire il lavoratore, senza
il suo consenso, quando lo stesso debba svolgere assistenza continuativa a congiunti disabili. In
particolare risulta interessante valutare come la giurisprudenza ritenga che questo vincolo operi
per l’amministrazione solo con riferimento ai trasferimenti ordinari e non con riguardo a quelli
che abbiano come presupposto una obiettiva situazione di incompatibilità ambientale .
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Un ulteriore aspetto di particolare interesse in materia è la determinazione delle
caratteristiche che deve possedere la motivazione dell’atto. Infatti sussiste in capo agli organi
della Polizia di Stato l’obbligo di esprimere una succinta motivazione dalla quale si evinca la
giustificazione del provvedimento .
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È riconosciuta dalla giurisprudenza la possibilità di adottare una motivazione per
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relationem purché:
- le ragioni dell’atto richiamato siano esaurienti;
10 Cons. Stato., Sez. VI, Sent. 29 marzo 2002, n. 1782, in RIV. CANC., 2003, 568; con riguardo alla
compromissione della bontà del servizio si pensi alla risonanza che un determinato evento può avere
sull’opinione pubblica, tale da rendere sconsigliata la permanenza del funzionario in loco (Cons. Stato, Sez. III,
Sent. 9 aprile 2013, n. 1955); vedasi ancora Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 10 luglio 2007, n. 3892 in GIUR. IT.,
2007, 12, 2858: si afferma che «è sufficiente che dal provvedimento emergano elementi logici e chiari, adeguati ad offuscare la
figura dell’agente».
11 Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 29 ottobre 1987, n. 644 in CONS. STATO, 1987, I, 1389 e Cons. Stato, Sez. III, Sent.
2 settembre 2013, n. 4368in MASSIMA REDAZIONALE, 2013.
12 Cons. Stato, Sez. VI, Sent. 6 settembre 2005, n. 4531.
13 Cons. Stato, Sez. VI, Sent. 21 marzo 2006, n. 1504, in MASSIMA REDAZIONALE, 2006 e Cons. Stato, Sez. VI,
Sent. 6 aprile 2010, n. 1913, in MASSIMA REDAZIONALE 2010.
14 FERRARI G., Trasferimento per incompatibilità ambientale e obbligo di assistenza continuativa a congiunti disabili, Giornale
Dir. Amm., 2012, 5, 527 (nota a sentenza); Il valore dell’assistenza a disabile è, in questo caso, qualificato
come interesse legittimo ed è soggetto a bilanciamento con le esigenze proprie dell’Istituzione (Cons. Stato,
Sez. III, Sent. 1 febbraio 2010, n. 2428 e Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 21 febbraio 2005 n. 565).
15 Cons. Stato, Sez. VI, Sent. 18 novembre 1991, n. 874 e Cons. giust. Amm. 20 gennaio 2003, n. 31.
16 Cons. giust. Amm., 20 gennaio 2003, n. 31; Cons. Stato, Sez. VI, 24 ottobre 1995, n. 1201 in FORO IT., 1996,
III, 204; Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 7 marzo 1994, n. 204 in FORO AMM., 1994, 386.
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