Page 73 - Quaderno 2017-11
P. 73

Il tutto  sarebbe stato causa di violazione del  principio a garanzia dell’indipendenza del

            giudice, della sua  autonomia e del diritto alla difesa in giudizio con riguardo anche
            all’impugnazione del provvedimento dinanzi  al giudice amministrativo. Il ricorso è stato,

            tuttavia, rigettato in funzione delle specifiche peculiarità che contraddistinguono l’ordinamento

            giudiziario . In particolare il T.A.R. Lazio afferma che «nel trasferimento per incompatibilità l’interesse
                       27
            del magistrato a permanere nella  sede  e nella funzione non viene direttamente in considerazione, dovendosi
            prescindere da un accertamento di responsabilità o colpevolezza, per avere invece riguardo esclusivo all’esigenza

            oggettiva del prestigio dell’ordine giudiziario» .
                                                  28
                  La nuova formulazione dell’art. 2 ha posto l’accento sulla necessità  di una tutela del

            giudice che rispettasse i parametri di indipendenza e imparzialità. Da una prima lettura della nuova
            disposizione  sembrerebbe, infatti, non sussistere più la tutela del prestigio dell’ordinamento

            giudiziario. Come  affermato  dalla Carluccio , tuttavia, la riforma  potrebbe considerarsi
                                                            29
            apparente.  Questo è evidente se ricostruiamo l’iter  che ha seguito la  norma nelle  sue diverse
            applicazioni. Se prima della riforma la giurisprudenza tendeva a porre rilievo solo al prestigio, in

            una seconda fase si è posto l’accento sulla credibilità del magistrato e per il suo tramite a quella

            dell’intero ordinamento giudiziario. Tale quadro è stato arricchito dalla massima della Corte

            Costituzionale  che ricomprendeva, tra gli aspetti lesivi della disciplina, non solo l’imparzialità e
                           30
            l’indipendenza ma anche l’apparenza di imparzialità ed indipendenza. Il valore tutelato è dunque
            la salvaguardia di quelle  condizioni che rendono possibile la fiducia dei cittadini nei giudici e nella loro

            indipendenza ed imparzialità .
                                      31
                  Ecco  chiarito  il  ricorso  all’aggettivo  apparente  nei  confronti  della  norma  in  questione,
            giustificato dal fatto  che, sebbene  sia stato rimosso l’inciso sulla tutela del  prestigio,

            quest’ultimo continua ad essere preservato attraverso il richiamo ad un valore strumentale nei

            confronti dello stesso.




            27   FERRARI G., ibidem, con riferimento alle motivazioni espresse da Corte Costituzionale, 8 giugno 1981, n. 100 e
               ritenute  applicabili anche  al caso concreto: «  nell’esaminare la censura non può prescindersi  dalla
               considerazione dei valori tutelati dalla norma che conferisce il potere in questione, al fine di stabilire se, e in
               quale misura, sia possibile la tipizzazione dei comportamenti che possono metterli in pericolo. Ebbene, il
               prestigio dell’ordine giudiziario, al pari della  fiducia e della considerazione di cui deve godere ciascun
               magistrato, esprimono concetti che non consentono di prevedere tutti i comportamenti che possono lederli ...
               Le previsioni normative in materia non possono avere portata generale perché un’indicazione tassativa
               renderebbe legittimi comportamenti non previsti ma egualmente riprovati dalla coscienza sociale».
            28   T.A.R. Lazio, Sez. I, 1 marzo 1999, n. 508.
            29   CARLUCCIO P., Il trasferimento dei magistrati per incompatibilità ambientale e funzionale, GIORNALE DIR. AMM., 2010,
               2, 160 (nota a sentenza).
            30   Sentenza Corte Costituzionale, 7 maggio 1981, n. 100, www.cortecostituzionale.it.
            31   CARLUCCIO P., Il trasferimento dei magistrati per incompatibilità ambientale e funzionale, GIORNALE DIR. AMM., 2010,
               2, 160 (nota a sentenza).

                                                            71
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78