Page 73 - Quaderno 2017-11
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Il tutto sarebbe stato causa di violazione del principio a garanzia dell’indipendenza del
giudice, della sua autonomia e del diritto alla difesa in giudizio con riguardo anche
all’impugnazione del provvedimento dinanzi al giudice amministrativo. Il ricorso è stato,
tuttavia, rigettato in funzione delle specifiche peculiarità che contraddistinguono l’ordinamento
giudiziario . In particolare il T.A.R. Lazio afferma che «nel trasferimento per incompatibilità l’interesse
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del magistrato a permanere nella sede e nella funzione non viene direttamente in considerazione, dovendosi
prescindere da un accertamento di responsabilità o colpevolezza, per avere invece riguardo esclusivo all’esigenza
oggettiva del prestigio dell’ordine giudiziario» .
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La nuova formulazione dell’art. 2 ha posto l’accento sulla necessità di una tutela del
giudice che rispettasse i parametri di indipendenza e imparzialità. Da una prima lettura della nuova
disposizione sembrerebbe, infatti, non sussistere più la tutela del prestigio dell’ordinamento
giudiziario. Come affermato dalla Carluccio , tuttavia, la riforma potrebbe considerarsi
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apparente. Questo è evidente se ricostruiamo l’iter che ha seguito la norma nelle sue diverse
applicazioni. Se prima della riforma la giurisprudenza tendeva a porre rilievo solo al prestigio, in
una seconda fase si è posto l’accento sulla credibilità del magistrato e per il suo tramite a quella
dell’intero ordinamento giudiziario. Tale quadro è stato arricchito dalla massima della Corte
Costituzionale che ricomprendeva, tra gli aspetti lesivi della disciplina, non solo l’imparzialità e
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l’indipendenza ma anche l’apparenza di imparzialità ed indipendenza. Il valore tutelato è dunque
la salvaguardia di quelle condizioni che rendono possibile la fiducia dei cittadini nei giudici e nella loro
indipendenza ed imparzialità .
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Ecco chiarito il ricorso all’aggettivo apparente nei confronti della norma in questione,
giustificato dal fatto che, sebbene sia stato rimosso l’inciso sulla tutela del prestigio,
quest’ultimo continua ad essere preservato attraverso il richiamo ad un valore strumentale nei
confronti dello stesso.
27 FERRARI G., ibidem, con riferimento alle motivazioni espresse da Corte Costituzionale, 8 giugno 1981, n. 100 e
ritenute applicabili anche al caso concreto: « nell’esaminare la censura non può prescindersi dalla
considerazione dei valori tutelati dalla norma che conferisce il potere in questione, al fine di stabilire se, e in
quale misura, sia possibile la tipizzazione dei comportamenti che possono metterli in pericolo. Ebbene, il
prestigio dell’ordine giudiziario, al pari della fiducia e della considerazione di cui deve godere ciascun
magistrato, esprimono concetti che non consentono di prevedere tutti i comportamenti che possono lederli ...
Le previsioni normative in materia non possono avere portata generale perché un’indicazione tassativa
renderebbe legittimi comportamenti non previsti ma egualmente riprovati dalla coscienza sociale».
28 T.A.R. Lazio, Sez. I, 1 marzo 1999, n. 508.
29 CARLUCCIO P., Il trasferimento dei magistrati per incompatibilità ambientale e funzionale, GIORNALE DIR. AMM., 2010,
2, 160 (nota a sentenza).
30 Sentenza Corte Costituzionale, 7 maggio 1981, n. 100, www.cortecostituzionale.it.
31 CARLUCCIO P., Il trasferimento dei magistrati per incompatibilità ambientale e funzionale, GIORNALE DIR. AMM., 2010,
2, 160 (nota a sentenza).
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