Page 78 - Quaderno 2017-11
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Mentre per l’Arma dei Carabinieri vige l’art. 238 del D.P.R. 15/03/2010, n. 90, infatti, la
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posizione dei militari delle altre FFAA è disciplinata da circolari interne all’amministrazione.
Nel caso dell’Esercito italiano , ad esempio, si fa esplicito riferimento alla violazione della
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Direttiva P001 relativa alle procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito.
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Al Capitolo V della direttiva in questione si esamina, in modo puntuale, la possibilità che
una situazione di incompatibilità ambientale possa compromettere o ridurre l’efficienza
dell’unità operativa. Al fine di ripristinare la serenità del Reparto viene attribuita a ciascun
Comandante la funzione di valutare lo stato delle cose. Tale indicazione appare perfettamente
in linea con quando espresso fino ad ora, poiché enfatizza il concetto dell’ampia discrezionalità
nella gestione delle situazioni di incompatibilità che è rimessa al comparto della Difesa.
Emerge, dalla lettura della direttiva, l’attenzione posta dalla Forza armata al principio di
proporzionalità. Affermando, infatti, che il Comandante debba svolgere ogni attività ritenuta
funzionale all’esigenza, coerentemente con la gravità, la tipologia di situazione di incompatibilità ambientale
riscontrata, si spinge l’autorità procedente ad adottare un provvedimento aderente al caso di
specie secondo i principi già delineati al punto 3.2.1 .
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Con riguardo all’Aeronautica militare , invece, assume importanza la “Direttiva per
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l’impiego degli ufficiali, sottufficiali graduati e militari di truppa in ambito nazionale ed
internazionale ”.
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L’argomento oggetto del nostro esame è trattato nel paragrafo 11, lettera C attinente la
“Procedura per la movimentazione urgente del personale”. La procedura in questione rileva quando i
fatti o i comportamenti lesivi del prestigio, dell’immagine e della funzionalità del Reparto siano
tali da rendere inopportuna l’ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede.
La normativa non manca di rimarcare la massima giurisprudenziale per cui tale tipo di atto
è disciplinato dal comma 3 dell’art. 1349 del Codice dell’Ordinamento militare attinente agli
ordini militari .
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43 L’articolo è stato sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. o), D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40.
44 T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 15/10/2012, n. 4094, Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 1 aprile 2016, n.
1276, in MASSIMA REDAZIONALE, 2016.
45 Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 1 aprile 2016, n. 1276: in questa circostanza si fa riferimento alla direttiva emanata
nel 2014. La direttiva più aggiornata, tuttavia, è del 2016.
46 Sull’argomento assume rilevanza anche la previsione del punto V.2 che prevede che il «Il Comandante (…)
misuri il proprio comportamento in ragione della specificità soggettiva ed oggettiva dei fatti e delle circostanze di interesse».
47 T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 29 maggio 2013, n. 519, con riferimento alla direttiva nella sua
edizione 2014.
48 D.I.P.M.A. - U.D. - 001, edizione 2014.
49 T.A.R. Toscana Firenze, Sez. I, Sent., 9 maggio 2013, n. 732.
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