Page 78 - Quaderno 2017-11
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Mentre per l’Arma dei Carabinieri vige l’art. 238   del D.P.R. 15/03/2010, n. 90,  infatti, la
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            posizione dei militari delle altre FFAA è disciplinata da circolari interne all’amministrazione.
                  Nel caso dell’Esercito italiano , ad esempio, si fa esplicito riferimento alla violazione della
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            Direttiva P001  relativa alle procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito.
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                  Al Capitolo V della direttiva in questione si esamina, in modo puntuale, la possibilità che

            una situazione di incompatibilità ambientale possa compromettere o ridurre l’efficienza
            dell’unità operativa. Al fine di ripristinare la  serenità del Reparto viene attribuita a ciascun

            Comandante la funzione di valutare lo stato delle cose. Tale indicazione appare perfettamente

            in linea con quando espresso fino ad ora, poiché enfatizza il concetto dell’ampia discrezionalità

            nella gestione delle situazioni di incompatibilità che è rimessa al comparto della Difesa.
                  Emerge, dalla lettura della direttiva, l’attenzione posta dalla Forza armata al principio di

            proporzionalità. Affermando, infatti, che il Comandante debba svolgere ogni attività ritenuta

            funzionale all’esigenza, coerentemente con la gravità, la tipologia di situazione di incompatibilità ambientale
            riscontrata,  si  spinge l’autorità  procedente ad adottare un  provvedimento aderente al caso di

            specie secondo i principi già delineati al punto 3.2.1 .
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                  Con riguardo all’Aeronautica militare , invece, assume importanza la  “Direttiva per
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            l’impiego degli ufficiali, sottufficiali graduati  e militari di truppa in ambito nazionale ed

            internazionale ”.
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                  L’argomento oggetto del nostro esame è trattato nel paragrafo 11, lettera C attinente la

            “Procedura per la movimentazione urgente del personale”. La procedura in questione rileva quando i

            fatti o i comportamenti lesivi del prestigio, dell’immagine e della funzionalità del Reparto siano
            tali da rendere inopportuna l’ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede.

                  La normativa non manca di rimarcare la massima giurisprudenziale per cui tale tipo di atto

            è disciplinato dal comma 3 dell’art. 1349 del Codice dell’Ordinamento militare attinente agli

            ordini militari .
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            43   L’articolo è stato sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. o), D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40.
            44   T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 15/10/2012, n. 4094, Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 1 aprile 2016, n.
               1276, in MASSIMA REDAZIONALE, 2016.
            45   Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 1 aprile 2016, n. 1276: in questa circostanza si fa riferimento alla direttiva emanata
               nel 2014. La direttiva più aggiornata, tuttavia, è del 2016.
            46   Sull’argomento assume rilevanza anche la previsione del punto V.2 che prevede che il  «Il Comandante  (…)
               misuri il proprio comportamento in ragione della specificità soggettiva ed oggettiva dei fatti e delle circostanze di interesse».
            47   T.A.R.  Lombardia  Brescia  Sez. I,  Sent., 29 maggio  2013, n. 519,  con riferimento alla direttiva  nella  sua
               edizione 2014.
            48   D.I.P.M.A. - U.D. - 001, edizione 2014.
            49   T.A.R. Toscana Firenze, Sez. I, Sent., 9 maggio 2013, n. 732.

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