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Con riguardo alla Marina militare  non sembrano sussistere aspetti tali da qualificare in

            modo diverso l’istituto .
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            4.5   Il confronto tra le amministrazioni

                  Giunti a questo  punto appare utile concentrare la nostra attenzione sugli elementi di

            continuità e di discontinuità che caratterizzano la materia in relazione alle Istituzioni appena
            descritte e l’Arma dei carabinieri.

                  Il primo confronto verrà sviluppato con la Polizia di Stato. L’unica grande differenza che

            caratterizza la tutela del trasferimento per le due amministrazioni risiede nella diversa natura dei

            loro ordinamenti. Mentre l’Arma dei Carabinieri fa parte delle quattro Forze armate del Paese,
            la Polizia è stata soggetta ad una smilitarizzazione e ciò fa si che la disciplina della Legge 241 del

            1990 si applichi  in toto  nei confronti dei  suoi  dipendenti. Tale aspetto, però, assume  una

            importanza ridotta se  si valuta l’efficacia che l’atto assume nel concreto. In  entrambe le
            amministrazioni, infatti, il grado di discrezionalità nella decisione assume dei connotati più

            rilevanti rispetto a quelli propri del pubblico impiego, stante la natura della funzione svolta .
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            Ciò è visibile anche in considerazione dell’assenza di un obbligo di motivazione circa l’eventuale

            carenza organica degli uffici di destinazione o dei criteri geografici sottesi alla decisione.

            Ovviamente anche la  portata dell’intervento  del giudice amministrativo è speculare, con un
            sindacato ab externo.

                  La  motivazione  richiesta  alle  amministrazioni  (con  una  sottolineatura  specifica  per  la

            succinta  motivazione richiesta  alle Forze armate  sulla materia)  può svilupparsi anche  per
            relationem.

                  Comune è, inoltre, la possibilità di derogare alla comunicazione di avvio del

            provvedimento se ciò non sortisce degli effetti in merito alla conclusione dell’ iter giudiziario .
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            Da ultimo, la considerazione circa il fatto che tale tipo di provvedimento non può assumere i

            connotati di un trasferimento per motivi disciplinari.





            50   Cons. Stato Sez. IV, Sent., 9 luglio 2012, n. 4051, in MASSIMA REDAZIONALE, 2012, Cons. Stato, Sez. IV,
               Sent., 2 agosto 2011, n. 4577, in MASSIMA REDAZIONALE, 2011, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, Sent., 13
               gennaio 2012, n. 155, in MASSIMA REDAZIONALE, 2012.
            51   Si rimanda sul punto alla considerazione svolta in 4.1 circa la discrezionalità della Polizia di Stato in materia,
               paragonabile a quella dei Comandi nei confronti dei militari.
            52   T.A.R. Emilia-Romagna Parma, Sez. I, Sent., 26 ottobre 2016, n. 311, sul punto è emblematica la sentenza del
               Tribunale che afferma «Anche ove ci si volesse discostare da tale orientamento della giurisprudenza, per quanto si dirà
               appresso, emerge che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso, con conseguente irrilevanza della mancata
               comunicazione di avvio ai sensi dell’ art. 21 octies della L. n. 241 del 1990».

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