Page 79 - Quaderno 2017-11
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Con riguardo alla Marina militare non sembrano sussistere aspetti tali da qualificare in
modo diverso l’istituto .
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4.5 Il confronto tra le amministrazioni
Giunti a questo punto appare utile concentrare la nostra attenzione sugli elementi di
continuità e di discontinuità che caratterizzano la materia in relazione alle Istituzioni appena
descritte e l’Arma dei carabinieri.
Il primo confronto verrà sviluppato con la Polizia di Stato. L’unica grande differenza che
caratterizza la tutela del trasferimento per le due amministrazioni risiede nella diversa natura dei
loro ordinamenti. Mentre l’Arma dei Carabinieri fa parte delle quattro Forze armate del Paese,
la Polizia è stata soggetta ad una smilitarizzazione e ciò fa si che la disciplina della Legge 241 del
1990 si applichi in toto nei confronti dei suoi dipendenti. Tale aspetto, però, assume una
importanza ridotta se si valuta l’efficacia che l’atto assume nel concreto. In entrambe le
amministrazioni, infatti, il grado di discrezionalità nella decisione assume dei connotati più
rilevanti rispetto a quelli propri del pubblico impiego, stante la natura della funzione svolta .
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Ciò è visibile anche in considerazione dell’assenza di un obbligo di motivazione circa l’eventuale
carenza organica degli uffici di destinazione o dei criteri geografici sottesi alla decisione.
Ovviamente anche la portata dell’intervento del giudice amministrativo è speculare, con un
sindacato ab externo.
La motivazione richiesta alle amministrazioni (con una sottolineatura specifica per la
succinta motivazione richiesta alle Forze armate sulla materia) può svilupparsi anche per
relationem.
Comune è, inoltre, la possibilità di derogare alla comunicazione di avvio del
provvedimento se ciò non sortisce degli effetti in merito alla conclusione dell’ iter giudiziario .
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Da ultimo, la considerazione circa il fatto che tale tipo di provvedimento non può assumere i
connotati di un trasferimento per motivi disciplinari.
50 Cons. Stato Sez. IV, Sent., 9 luglio 2012, n. 4051, in MASSIMA REDAZIONALE, 2012, Cons. Stato, Sez. IV,
Sent., 2 agosto 2011, n. 4577, in MASSIMA REDAZIONALE, 2011, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, Sent., 13
gennaio 2012, n. 155, in MASSIMA REDAZIONALE, 2012.
51 Si rimanda sul punto alla considerazione svolta in 4.1 circa la discrezionalità della Polizia di Stato in materia,
paragonabile a quella dei Comandi nei confronti dei militari.
52 T.A.R. Emilia-Romagna Parma, Sez. I, Sent., 26 ottobre 2016, n. 311, sul punto è emblematica la sentenza del
Tribunale che afferma «Anche ove ci si volesse discostare da tale orientamento della giurisprudenza, per quanto si dirà
appresso, emerge che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso, con conseguente irrilevanza della mancata
comunicazione di avvio ai sensi dell’ art. 21 octies della L. n. 241 del 1990».
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