Page 72 - Quaderno 2017-11
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In questo modo si tendeva a rimuovere una situazione che aveva cagionato la lesione del
prestigio dell’ordinamento giudiziario, manifestando, in tal senso, il comune riferimento al
valore protetto dalla responsabilità disciplinare.
La prassi giuridica, tuttavia, aveva modificato i connotati tipici dell’istituto che in breve
tempo aveva assunto la valenza di procedimento paradisciplinare, essendo lo stesso usato per
perseguire delle condotte colpose e, solo in via residuale, delle condotte incolpevoli. Il tutto in
un settore in cui è presente l’atipicità delle fattispecie disciplinari.
Questo approccio ha determinato la coesistenza di:
- un procedimento paradisciplinare amministrativo, gestito dal Consiglio Superiore della
Magistratura;
- un procedimento disciplinare a carattere giurisdizionale, intrapreso su iniziativa
facoltativa del Ministro della Giustizia o del Procuratore Generale della Corte di
Cassazione e di competenza della speciale sezione giurisdizionale disciplinare del CSM;
Tali soluzioni erano considerate coesistenti per i fatti colposi.
È necessario constatare, inoltre, che il primo procedimento aveva assunto, nel corso del
tempo, caratteristiche sempre più simili al secondo e ciò è stato particolarmente evidente con
riferimento alle garanzie di difesa del magistrato.
Esemplificando quanto fino ad ora esposto, possiamo affermare che l’originario intento di
ricomprendere nella disposizione l’intera area dei comportamenti ritenuti incolpevoli,
sfruttando la tutela del prestigio dell’ordinamento giudiziario in un sistema a fattispecie
disciplinare libera, ha determinato la nascita di un procedimento paradisciplinare per comportamenti
colpevoli, parallelo, anche per gli stessi fatti, al procedimento disciplinare .
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L’istituto, così come delineato ed anteriore alla modifica operata nel 2006, ha visto il
tentativo di un magistrato di sollevare dubbi di legittimità costituzionale, asserendo una
violazione dovuta all’eccessivo potere lasciato al Consiglio Superiore della Magistratura nel
determinare i fatti che costituiscono il presupposto dell’atto . Ulteriori profili di illegittimità
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costituzionale erano ravvisabili, secondo il ricorrente, nella violazione del principio di
eguaglianza e di inamovibilità, con effetti che si sarebbero riverberati in una possibile disparità
di trattamento tra magistrati (si pensi al caso in cui il fatto fosse stato valutato come punibile
disciplinarmente per uno e con l’incompatibilità ambientale per l’altro) e tra magistrati e
pubblici funzionari per via della diversa disciplina cui erano sottoposti.
25 CARLUCCIO P., ibidem.
26 FERRARI G., Trasferimento di giudici per incompatibilità ambientale, GIORNALE DIR. AMM., 1999, 8, 787 (nota a
sentenza).
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