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In questo modo si tendeva a rimuovere una situazione che aveva cagionato la lesione del

            prestigio  dell’ordinamento giudiziario, manifestando,  in  tal  senso,  il  comune  riferimento  al
            valore protetto dalla responsabilità disciplinare.

                  La prassi giuridica, tuttavia, aveva modificato i connotati tipici dell’istituto che in breve

            tempo aveva assunto  la valenza di  procedimento  paradisciplinare,  essendo lo stesso usato  per

            perseguire delle condotte colpose e, solo in via residuale, delle condotte incolpevoli. Il tutto in
            un settore in cui è presente l’atipicità delle fattispecie disciplinari.

                  Questo approccio ha determinato la coesistenza di:

                  - un procedimento paradisciplinare amministrativo, gestito dal Consiglio Superiore della

                   Magistratura;

                  - un procedimento disciplinare a carattere giurisdizionale, intrapreso su iniziativa
                   facoltativa  del Ministro della  Giustizia o del Procuratore Generale della  Corte di

                   Cassazione e di competenza della speciale sezione giurisdizionale disciplinare del CSM;

                  Tali soluzioni erano considerate coesistenti per i fatti colposi.

                  È necessario constatare, inoltre, che il primo procedimento aveva assunto, nel corso del
            tempo, caratteristiche sempre più simili al secondo e ciò è stato particolarmente evidente con

            riferimento alle garanzie di difesa del magistrato.

                  Esemplificando quanto fino ad ora esposto, possiamo affermare che l’originario intento di
            ricomprendere  nella disposizione l’intera area dei comportamenti ritenuti incolpevoli,

            sfruttando la tutela del prestigio dell’ordinamento  giudiziario in  un sistema a fattispecie

            disciplinare libera, ha determinato la nascita di un  procedimento paradisciplinare per comportamenti

            colpevoli, parallelo, anche per gli stessi fatti, al procedimento disciplinare .
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                  L’istituto,  così come delineato ed anteriore alla modifica operata  nel 2006, ha visto il
            tentativo di un magistrato di  sollevare dubbi di legittimità costituzionale,  asserendo una

            violazione dovuta all’eccessivo potere lasciato al Consiglio Superiore della Magistratura  nel

            determinare i fatti che costituiscono il presupposto dell’atto . Ulteriori profili di illegittimità
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            costituzionale erano ravvisabili,  secondo il ricorrente,  nella violazione del principio  di

            eguaglianza e di inamovibilità, con effetti che si sarebbero riverberati in una possibile disparità

            di trattamento tra magistrati (si pensi al caso in cui il fatto fosse stato valutato come punibile

            disciplinarmente per  uno e con l’incompatibilità ambientale per l’altro) e tra magistrati e

            pubblici funzionari per via della diversa disciplina cui erano sottoposti.

            25   CARLUCCIO P., ibidem.
            26   FERRARI G., Trasferimento di giudici per incompatibilità ambientale, GIORNALE DIR. AMM., 1999, 8, 787 (nota a
               sentenza).

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