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- l’atto cui si fa riferimento sia disponibile agli interessati;
- non sussistano pareri richiamati che siano in contrasto con altri pareri o determinazioni
rese all’interno del medesimo procedimento.
La funzione della motivazione non viene meno se nel provvedimento finale non sono
esplicate in modo espresso le ragioni sottese alle scelte discrezionali. In questo caso, però, è
necessario che le stesse siano rinvenibili dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi del
procedimento .
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Nel trasferimento per incompatibilità ambientale viene meno l’obbligo della
comunicazione di avvio del procedimento non essendoci la necessità, logica e di garanzia, di un
coinvolgimento dell’interessato ai sensi dell’art. 7 della Legge 241 del 1990. Le circostanze
oggettive alla base del provvedimento, infatti, anche se riferibili al soggetto, prescindono da
ipotesi di responsabilità per le quali il dipendente dovrebbe essere ammesso a discolparsi .
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Sulla scia di un indirizzo ermeneutico in materia, che valuta gli aspetti sostanziali della
disciplina, è possibile affermare che la violazione dell’art. 7 non comporta l’annullamento
dell’atto se risulta che l’esito del procedimento non sarebbe stato differente anche se fosse stata
fornita la possibilità all’interessato di partecipare .
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Essendo finalizzato al ripristino dell’efficienza dell’ufficio il trasferimento per
incompatibilità ambientale non trova un effettivo ostacolo nella previsione dell’art. 88 della
Legge 1 aprile 1981, n. 121; tale disposizione, infatti, prevede il nulla osta dell’organizzazione
sindacale della quale il soggetto trasferito è il rappresentante ma non ha efficacia effettiva con
riguardo all’istituto oggetto del nostro studio .
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Nemmeno il lasso di tempo decorso dai fatti addebitati al dipendente costituisce un
effettivo ostacolo all’adozione del provvedimento quando ne ricorra il presupposto
dell’esigenza, di rilievo pubblico, di far cessare una situazione di inopportunità .
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17 Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 29 aprile 2002, n. 2281, in RASS. DIR. FARM., 2003, 494: tali considerazioni sono
state sviluppate attraverso una lettura congiunta dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1 della Legge 241 del 1990; le
ragioni del trasferimento d’ufficio, inoltre, possono essere divulgate anche nel corso dello stesso
procedimento attenuando, in tal modo, il dovere dell’amministrazione di esternare tali motivazioni (Cons.
Stato, Sez. IV, Sent. 31 gennaio 2001, n. 550).
18 Cons. Stato, Sez. V, Sent. 28 giugno 2002, n. 3560 in FORO AMM., CDS, 2002, 1472.
19 Questa situazione si sviluppa, nello specifico, quando a) il quadro normativo non presenta margini di
incertezza apprezzabili e b) l’eventuale annullamento del provvedimento finale non priva l’amministrazione
del potere di riadattarlo. Sul punto vedasi Cons. Stato, Sez. V, Sent. 26 febbraio 2003, n. 1095 e Cons. Stato,
Sez. VI, Sent. 5 marzo 2002, n. 1325.
20 Cons. Stato, Sez. III, Sent. 19 dicembre 2011, n. 6672, in MASSIMA REDAZIONALE, 2011, Cons. Stato, Sez.
VI, Sent. 1 aprile 2009, n. 2039, in MASSIMA REDAZIONALE, 2009. La norma si riferisce ai soli trasferimenti
motivati da esigenze di servizio.
21 Cons. Stato, Sez. III, Sent. 25 febbraio 2013, n. 1165 e Cons. Stato, Sez. III, Sent. 9 aprile 2013, n. 1955, in
MASSIMA REDAZIONALE, 2013.
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