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- l’atto cui si fa riferimento sia disponibile agli interessati;

                  - non sussistano pareri richiamati che siano in contrasto con altri pareri o determinazioni

                   rese all’interno del medesimo procedimento.
                  La funzione della motivazione non viene  meno se nel provvedimento finale non sono

            esplicate in modo espresso le ragioni sottese alle scelte discrezionali. In questo caso, però, è

            necessario che le stesse siano rinvenibili dalla lettura  degli atti afferenti alle varie fasi del

            procedimento .
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                  Nel  trasferimento  per incompatibilità ambientale viene  meno l’obbligo  della

            comunicazione di avvio del procedimento non essendoci la necessità, logica e di garanzia, di un

            coinvolgimento dell’interessato ai sensi dell’art. 7 della Legge 241 del 1990. Le circostanze

            oggettive alla base del provvedimento, infatti, anche se riferibili al soggetto, prescindono da
            ipotesi di responsabilità per le quali il dipendente dovrebbe essere ammesso a discolparsi .
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                  Sulla scia di un indirizzo ermeneutico in materia, che valuta gli aspetti sostanziali della

            disciplina, è possibile  affermare che la violazione dell’art. 7 non  comporta l’annullamento

            dell’atto se risulta che l’esito del procedimento non sarebbe stato differente anche se fosse stata
            fornita la possibilità all’interessato di partecipare .
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                  Essendo finalizzato  al ripristino dell’efficienza dell’ufficio il  trasferimento per

            incompatibilità ambientale non trova un effettivo ostacolo nella previsione dell’art. 88 della
            Legge 1 aprile 1981, n. 121; tale disposizione, infatti, prevede il nulla osta dell’organizzazione

            sindacale della quale il soggetto trasferito è il rappresentante ma non ha efficacia effettiva con

            riguardo all’istituto oggetto del nostro studio .
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                  Nemmeno il lasso  di tempo decorso dai fatti addebitati al dipendente costituisce un

            effettivo  ostacolo all’adozione del provvedimento quando ne  ricorra il presupposto
            dell’esigenza, di rilievo pubblico, di far cessare una situazione di inopportunità .
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            17   Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 29 aprile 2002, n. 2281, in RASS. DIR. FARM., 2003, 494: tali considerazioni sono
               state sviluppate attraverso una lettura congiunta dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1 della Legge 241 del 1990; le
               ragioni  del  trasferimento  d’ufficio,  inoltre, possono  essere  divulgate  anche  nel  corso  dello  stesso
               procedimento attenuando, in tal modo, il  dovere dell’amministrazione di esternare tali motivazioni (Cons.
               Stato, Sez. IV, Sent. 31 gennaio 2001, n. 550).
            18   Cons. Stato, Sez. V, Sent. 28 giugno 2002, n. 3560 in FORO AMM., CDS, 2002, 1472.
            19   Questa  situazione  si  sviluppa, nello specifico, quando a) il quadro normativo non presenta margini di
               incertezza apprezzabili e b) l’eventuale annullamento del provvedimento finale non priva l’amministrazione
               del potere di riadattarlo. Sul punto vedasi Cons. Stato, Sez. V, Sent. 26 febbraio 2003, n. 1095 e Cons. Stato,
               Sez. VI, Sent. 5 marzo 2002, n. 1325.
            20   Cons. Stato, Sez. III, Sent. 19 dicembre 2011, n. 6672, in MASSIMA REDAZIONALE, 2011, Cons. Stato, Sez.
               VI, Sent. 1 aprile 2009, n. 2039, in MASSIMA REDAZIONALE, 2009. La norma si riferisce ai soli trasferimenti
               motivati da esigenze di servizio.
            21   Cons. Stato, Sez. III, Sent. 25 febbraio 2013, n. 1165 e Cons. Stato, Sez. III, Sent. 9 aprile 2013, n. 1955, in
               MASSIMA REDAZIONALE, 2013.

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