Page 68 - Quaderno 2017-11
P. 68
È opportuno, a questo punto, porre la nostra attenzione su questi due aspetti: la
discrezionalità dell’amministrazione e il ruolo del giudice. Con riguardo al primo punto si può
osservare come, anche dopo la smilitarizzazione della Polizia di Stato in seguito alla Legge 1
aprile 1981 n. 121, siano rimasti in capo a questa amministrazione dei poteri più estesi rispetti a
quelli tipici dei rapporti ordinari di pubblico impiego . In questo contesto, sebbene il
4
trasferimento per incompatibilità ambientale non possa essere ricondotto ai trasferimenti
d’autorità del personale militare e quindi sia soggetto alla disciplina della L. 241/1990 , la
5
discrezionalità della Polizia di Stato si avvicina a quella amplissima impiegata dai Comandi nei
confronti dei militari . Proprio questa considerazione ci aiuta a comprendere, e ad introdurre, il
6
particolare tipo di sindacato esperibile dal giudice. Egli, infatti, si preoccuperà di verificare
l’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità e la proporzionalità del rimedio
adottato dall’amministrazione . Il sindacato sull’abnormità o sul travisamento del fatto si
7
giustifica nella necessità di tutelare non solo gli interessi dell’amministrazione procedente ma
anche la posizione del dipendente (si pensi, ad esempio, all’impossibilità per lo stesso di
svolgere bene il proprio compito ).
8
Il trasferimento per incompatibilità ambientale ha il compito di ripristinare il corretto e
sereno funzionamento dell’ufficio, restituendo il prestigio, l’autorevolezza e l’immagine perse.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza questo tipo di trasferimento non ha
carattere sanzionatorio e segue alla valutazione discrezionale dell’amministrazione sui fatti.
9
Tale decisione si poggia non sulla responsabilità del dipendente per alcuni comportamenti (che
comunque può sussistere) ma sulla presenza di uno o più episodi che compromettano il
4 Cons. Stato, Sez. IV,Sent. 24 marzo 1997, n. 289 in FORO IT., 1997, III, 297 e Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 15
luglio 1999, n. 1245, in FORO AMM., 1999, 1441.
5 Cons. Stato, Sez. VI, Sent. 29 gennaio 2010, n. 388, in MASSIMA REDAZIONALE, 2010 in cui «Tale sentenza,
infatti, risulta erronea nella parte in cui ha fatto rientrare il disposto trasferimento per incompatibilità ambientale (emesso dal
Capo della Polizia) nell’ambito dei cosiddetti trasferimenti di autorità del personale militare, sottratti, come tali, alla disciplina
della legge n.241/1990 (e quindi all’obbligo di specifica motivazione), senza considerare che, invece, nel caso in esame il
procedimento svolto dal Ministero dell’interno - Polizia di Stato (che è ad ordinamento civile) resta soggetto comunque alla
normativa relativa al procedimento amministrativo e, quindi, agli obblighi di cui alla citata legge n.241 del 1990».
6 Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 5 luglio 2002, n. 3693 in Massima redazionale, 2013 e 3694; Cons. Stato, Sez. IV,
Sent. 31 maggio 2003, n. 3026.
7 Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 15 gennaio 2016, n. 103, in MASSIMA REDAZIONALE, 2016; Cons. Stato, Sez. IV, Sent.
1 aprile 2016, n. 1276, in MASSIMA REDAZIONALE, 2016; Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 12 maggio 2016, n. 1909, in
MASSIMA REDAZIONALE, 2016; Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 28 settembre 2016, n. 4013, in MASSIMA
REDAZIONALE, 2016.
8 Cons. Stato, Sez. VI, Sent. 13 febbraio 2009, n. 777, in cui si pone ad esempio l’impossibilità di svolgere
proficuamente attività investigativa o verifiche amministrative.
9 Cons. Stato, Sez. III, Sent., 22 agosto 2012, n. 4587, in MASSIMA REDAZIONALE, 2012 e Cons. Stato, Sez. IV,
4 luglio 2012, n. 3921, in MASSIMA REDAZIONALE, 2012; quest’ultima sentenza esplicita l’indipendenza
sussistente tra il procedimento penale e quello di trasferimento.
66

