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È opportuno, a questo punto, porre la nostra attenzione su questi due aspetti: la

            discrezionalità dell’amministrazione e il ruolo del giudice. Con riguardo al primo punto si può
            osservare come, anche dopo la smilitarizzazione della Polizia di Stato in seguito alla Legge 1

            aprile 1981 n. 121, siano rimasti in capo a questa amministrazione dei poteri più estesi rispetti a

            quelli tipici dei rapporti ordinari di pubblico impiego . In questo contesto, sebbene il
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            trasferimento  per incompatibilità  ambientale  non possa  essere ricondotto  ai  trasferimenti
            d’autorità del  personale militare e quindi  sia soggetto alla  disciplina della L. 241/1990 , la
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            discrezionalità della Polizia di Stato si avvicina a quella  amplissima impiegata dai Comandi nei

            confronti dei militari . Proprio questa considerazione ci aiuta a comprendere, e ad introdurre, il
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            particolare  tipo di sindacato esperibile dal giudice. Egli, infatti, si preoccuperà di verificare
            l’effettiva sussistenza  della situazione  di incompatibilità  e la proporzionalità  del rimedio

            adottato dall’amministrazione . Il sindacato sull’abnormità o  sul travisamento del fatto  si
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            giustifica nella necessità di tutelare non solo gli interessi dell’amministrazione procedente ma
            anche la posizione del dipendente  (si pensi, ad esempio, all’impossibilità per lo stesso di

            svolgere bene il proprio compito ).
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                  Il trasferimento per incompatibilità ambientale ha il compito di ripristinare il corretto e

            sereno funzionamento dell’ufficio, restituendo il prestigio, l’autorevolezza e l’immagine perse.

                  Come  più  volte  affermato  dalla  giurisprudenza  questo tipo di  trasferimento non ha
            carattere sanzionatorio   e segue alla valutazione discrezionale dell’amministrazione sui fatti.
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            Tale decisione si poggia non sulla responsabilità del dipendente per alcuni comportamenti (che

            comunque può sussistere) ma  sulla presenza di uno o più episodi che compromettano il




            4   Cons. Stato, Sez. IV,Sent. 24 marzo 1997, n. 289 in FORO IT., 1997, III, 297 e Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 15
               luglio 1999, n. 1245, in FORO AMM., 1999, 1441.
            5   Cons. Stato, Sez. VI, Sent. 29 gennaio 2010, n. 388, in MASSIMA REDAZIONALE, 2010 in cui «Tale sentenza,
               infatti, risulta erronea nella parte in cui ha fatto rientrare il disposto trasferimento per incompatibilità ambientale (emesso dal
               Capo della Polizia) nell’ambito dei cosiddetti trasferimenti di autorità del personale militare, sottratti, come tali, alla disciplina
               della legge n.241/1990 (e quindi all’obbligo di specifica  motivazione), senza considerare che, invece, nel caso in esame il
               procedimento svolto dal Ministero dell’interno - Polizia di Stato (che è ad ordinamento civile) resta soggetto comunque alla
               normativa relativa al procedimento amministrativo e, quindi, agli obblighi di cui alla citata legge n.241 del 1990».
            6   Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 5 luglio 2002, n. 3693 in Massima redazionale, 2013 e 3694; Cons. Stato, Sez. IV,
               Sent. 31 maggio 2003, n. 3026.
            7   Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 15 gennaio 2016, n. 103, in MASSIMA REDAZIONALE, 2016; Cons. Stato, Sez. IV, Sent.
               1 aprile 2016, n. 1276, in MASSIMA REDAZIONALE, 2016; Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 12 maggio 2016, n. 1909, in
               MASSIMA REDAZIONALE,  2016; Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 28 settembre 2016, n. 4013,  in  MASSIMA
               REDAZIONALE, 2016.
            8   Cons. Stato, Sez. VI, Sent. 13 febbraio 2009, n. 777, in cui si pone ad esempio l’impossibilità di svolgere
               proficuamente attività investigativa o verifiche amministrative.
            9   Cons. Stato, Sez. III, Sent., 22 agosto 2012, n. 4587, in MASSIMA REDAZIONALE, 2012 e Cons. Stato, Sez. IV,
               4 luglio 2012, n. 3921,  in  MASSIMA REDAZIONALE,  2012; quest’ultima  sentenza esplicita l’indipendenza
               sussistente tra il procedimento penale e quello di trasferimento.

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