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CAPITOLO 1 – IL RICICLAGGIO COME PRESENTAZIONE LECITA DI PROVENTI ILLECITI 25
diverse nei due ordinamenti, quello italiano e il corrispettivo francese. Pensiamo alla
sentenza n. 9226 della Suprema Corte, sez. Penale, che in data 27 febbraio 2013
aveva escluso ancora una volta la punibilità di chi avesse riciclato il provento del
reato presupposto, da lui stesso commesso, non essendo configurabile il delitto di
autoriciclaggio e non potendo violare, tra gli altri, i principi di legalità, del ne bis in
idem e del nemo tenetur se detegere. Con questa pronuncia la Cassazione Penale
italiana si è comportata in maniera diametralmente opposta a quella transalpina,
che qualche anno prima, e precisamente il 14 gennaio 2004, con una sentenza della
Chambre Criminal innovativa rispetto alla giurisprudenza precedente, aveva dichia-
rato applicabile il secondo capoverso dell’art. 324.1 del Code anche all’autore del
reato d’origine; da quel momento egli avrebbe potuto quindi essere considerato
blanchisseur ove avesse compiuto operazioni di riciclaggio del prodotto di un reato
da lui stesso commesso. Anche in Svizzera del resto la prevalente giurisprudenza,
nonostante le spinte contrarie della dottrina, nel silenzio sui soggetti attivi del rici-
claggio di cui all'art. 305-bis del codice penale svizzero, ha affermato la sussistenza
di tale responsabilità anche per l’autore o il concorrente nel reato presupposto. In
Germania, sussistendo la medesima situazione che avevamo visto, a livello norma-
tivo, nell’ordinamento italiano e che è presente, allo stesso modo, anche in quello
austriaco, si è giunti a medesime conclusioni. Sussiste dalla riforma del 1998, infatti,
al nono comma dell’art. 261 del codice penale tedesco, una clausola di salvaguardia,
di residualità, molto simile a quella che già abbiamo letto nel nostro art. 648-bis c.p.,
nata apposta per scongiurare i tentativi di aggiramento della norma previgente da
parte della giurisprudenza. Si esclude, infatti, la punibilità di chi abbia anche con-
corso nel reato presupposto. Il problema che si era qui posto, a questo punto, è lo
stesso che poi è stato risolto nel 2013 dalla Cassazione in Italia, ovvero quello della

