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CAPITOLO 1 – IL RICICLAGGIO COME PRESENTAZIONE LECITA DI PROVENTI ILLECITI 28
del riciclaggio, come anche dell’autoriciclaggio, risiede non solo nell’utilizzo di beni
di provenienza illecita, ma anche in tutte le attività volte all’occultamento di tale
provenienza. Chi omette di versare l’IVA, impiegandola nella propria attività impren-
ditoriale, non commetterà allora, in base alla definizione fornita dal GAFI, una con-
dotta di riciclaggio, a meno che non ponga in essere anche delle ulteriori attività
volte a ripulire i proventi dell’evasione. Riferendoci alla scelta compiuta da ultimo
dal legislatore con la l. 186/2014, sembra che questa sia più o meno in linea con
quanto previsto dal GAFI, e comunque molto di più in realtà di quanto non lo fossero
le proposte formulate dalla Commissione Greco e su cui ci si è soffermati in prece-
denza. I risultati cui era approdata la Commissione non rappresentano, tuttavia, af-
fatto un’anomalia, essendo al contrario la logica conseguenza dell’atteggiamento
che da sempre nel nostro Paese si è tenuto nei confronti del reato di riciclaggio,
utilizzandolo tradizionalmente in chiave di supplenza giudiziaria per reprimere in
maniera severa condotte che, altrimenti, andrebbero incontro ad una sanzione pe-
nale ritenuta troppo lieve. Così, ad esempio, per giurisprudenza pressoché costante
della nostra Corte di Cassazione, integrano gli estremi del reato di riciclaggio persino
le condotte di chi, acquistata o in qualche modo ricevuta un’automobile di prove-
nienza furtiva, ne sostituisca la targa o il numero di telaio27, ovvero la condotta della
segretaria di un avvocato che versi sul proprio conto corrente un assegno, per poi
consegnare al proprio datore di lavoro l’importo in contanti. È proprio la grande di-
sinvoltura con cui nel nostro ordinamento ha trovato applicazione la fattispecie del
27 V. Cass. Pen., sez. II, 4 settembre 2006 n. 29570, in Altalex. Disponibile su http://www.altalex.com.

